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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 22800/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 6 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e alle sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., perché, in località Torvajanica il 02/04/2016, alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad investire e uccidere [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel fare una inversione di marcia con manovra ad U e nel salire repentinamente sul marciapiede opposto al suo senso di marcia, dove si trovava la persona offesa.

Esaminata la memoria difensiva in data 02/05/2024, nella quale il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso ribadendo che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto carente sulla ricostruzione del fatto e sulla necessità di rinnovazione istruttoria e segnalando che il Procuratore Generale presso la Corte territoriale aveva richiesto l'accoglimento dell'appello; Ritenuto che con il primo motivo si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato con completezza dalla Corte di appello di Roma nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01), nulla rilevando - constatato ciò - che la decisione del giudice di secondo grado sia stata difforme dalle richieste del Procuratore Generale territoriale; in base a dati certi con stringente e persuasivo ragionamento indiziario la sentenza impugnata non si è limitata a valutare le risultanze del rilevamento del dispositivo satellitare [OSCURATO:PERSONA], installato a bordo di Pasimovich, e la misura della velocità registrata al momento dell'impatto (velocità che, ad avviso della difesa, non sarebbe così elevata da potersi considerare idonea a produrre l'evento), ma svolge un apprezzamento complessivo degli elementi acquisiti; in particolare ha ricavato l'univocità degli atti dal comportamento tenuto da Pasimovich prima della manovra con la quale lanciò l'autovettura verso la persona offesa (egli aveva avuto una lite con la persona offesa, sedata dall'intervento di terzi, si era allontanato e poi era ritornato sul posto con l'autovettura, aveva effettuato l'inversione a U repentinamente appena aveva visto la persona offesa, aveva poi mosso l'autovettura verso di lui, approfittando del fatto che egli in quel momento era di spalle, e per colpirlo aveva condotto il veicolo fin sul marciapiede, prima che la persona offesa riuscisse a scansarsi e il mezzo fosse fermato da un impatto); ha poi ricava'm l'idoneità della manovra a realizzare l'intento lesivo non solo dalla velocità rilevabile con strumenti tecnici ma dall'accelerazione e dalla sorpresa con la quale sia la persona offesa sia diversi altri testi presenti si erano visti giungere addosso l'autovettura c / convergenti e univoche sono state logicamente apprezzate le dichiarazioni dei testi Galbiati, Perugini e Aramini, il primo dei quali aveva rischiato pure di essere investito e riteneva di essersi salvato per il pronto intervento del Perugini); che alla luce di queste considerazioni anche il motivo inerente l'asseritamente immotivato rigetto della richiesta di procedere ad ulteriore accertamento peritale sulla velocità dell'autovettura è inammissibile, visto che «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 01); che rimane travolto dall'inammissibilità anche il terzo motivo inerente la recidiva, che, sull'assunto dell'insussistenza di prova certa dell'intenzione in capo al Pasinnovich di cagionare la morte della persona offesa, propone un'alternativa valutazione dei dati esaminati dalla Corte distrettuale per valutare la personalità dell'imputato, non consentito con il ricorso per cassazione.

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 6 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e alle sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., perché, in località Torvajanica il 02/04/2016, alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad investire e uccidere [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel fare una inversione di marcia con manovra ad U e nel salire repentinamente sul marciapiede opposto al suo senso di marcia, dove si trovava la persona offesa. Esaminata la memoria difensiva in data 02/05/2024, nella quale il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso ribadendo che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto carente sulla ricostruzione del fatto e sulla necessità di rinnovazione istruttoria e segnalando che il Procuratore Generale presso la Corte territoriale aveva richiesto l'accoglimento dell'appello; Ritenuto che con il primo motivo si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato con completezza dalla Corte di appello di Roma nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01), nulla rilevando - constatato ciò - che la decisione del giudice di secondo grado sia stata difforme dalle richieste del Procuratore Generale territoriale; in base a dati certi con stringente e persuasivo ragionamento indiziario la sentenza impugnata non si è limitata a valutare le risultanze del rilevamento del dispositivo satellitare [OSCURATO:PERSONA], installato a bordo di Pasimovich, e la misura della velocità registrata al momento dell'impatto (velocità che, ad avviso della difesa, non sarebbe così elevata da potersi considerare idonea a produrre l'evento), ma svolge un apprezzamento complessivo degli elementi acquisiti; in particolare ha ricavato l'univocità degli atti dal comportamento tenuto da Pasimovich prima della manovra con la quale lanciò l'autovettura verso la persona offesa (egli aveva avuto una lite con la persona offesa, sedata dall'intervento di terzi, si era allontanato e poi era ritornato sul posto con l'autovettura, aveva effettuato l'inversione a U repentinamente appena aveva visto la persona offesa, aveva poi mosso l'autovettura verso di lui, approfittando del fatto che egli in quel momento era di spalle, e per colpirlo aveva condotto il veicolo fin sul marciapiede, prima che la persona offesa riuscisse a scansarsi e il mezzo fosse fermato da un impatto); ha poi ricava'm l'idoneità della manovra a realizzare l'intento lesivo non solo dalla velocità rilevabile con strumenti tecnici ma dall'accelerazione e dalla sorpresa con la quale sia la persona offesa sia diversi altri testi presenti si erano visti giungere addosso l'autovettura c / convergenti e univoche sono state logicamente apprezzate le dichiarazioni dei testi Galbiati, Perugini e Aramini, il primo dei quali aveva rischiato pure di essere investito e riteneva di essersi salvato per il pronto intervento del Perugini); che alla luce di queste considerazioni anche il motivo inerente l'asseritamente immotivato rigetto della richiesta di procedere ad ulteriore accertamento peritale sulla velocità dell'autovettura è inammissibile, visto che «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 01); che rimane travolto dall'inammissibilità anche il terzo motivo inerente la recidiva, che, sull'assunto dell'insussistenza di prova certa dell'intenzione in capo al Pasinnovich di cagionare la morte della persona offesa, propone un'alternativa valutazione dei dati esaminati dalla Corte distrettuale per valutare la personalità dell'imputato, non consentito con il ricorso per cassazione. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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