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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:179
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994B0367(01) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 18 novembre 1997 ( *1 ) Nella causa T-367/94,

[OSCURATO:PERSONA],

società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], QC, [OSCURATO:PERSONA], barrister, e [OSCURATO:PERSONA], solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, con sede in Swindon ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, incaricati dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 13, rue Aldringen, interveniente, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione implicita di rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di respingere la denuncia 15 giugno 1994 presentata contro la ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dalla signora

V. Tiili, presidente, dai signori C. P. Briët e A. Potocki, giudici, cancelliere: H. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in cancelleria il 7 luglio 1997, ha chiesto che il Tribunale, sulla base dell'art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46 del medesimo Statuto, nonché degli artt. 64, n. 3, lett. d), e 65, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, ingiunga alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicare un documento alla [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale documento sarebbe costituito dalla lettera con la quale la [OSCURATO:PERSONA] invita la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (associazione nazionale dei produttori di carbone a cielo aperto su concessione; in prosieguo: la «Naloo») a presentare le sue osservazioni circa un'eventuale decisione di rigetto di una denuncia contro la [OSCURATO:PERSONA], che l'associazione aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 1994. 3 In questa denuncia la Naloo, con riferimento agli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, aveva contestato in sostanza la legittimità del canone che i suoi membri avevano dovuto pagare alla [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 1973 al 31 marzo 1990, per lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto ad essa appartenenti. 4 Su invito della [OSCURATO:PERSONA], il 1 o agosto 1994 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava le sue osservazioni in merito alla denuncia.

In tale occasione intimava alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35 del Trattato, di dichiarare la sua incompetenza ad esaminare la denuncia e, in subordine, di respingere tale denuncia per motivi di diritto, senza esaminarla nel merito. 5 Con lettera 3 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] osservava, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di pretendere da essa una decisione in un senso determinato e che il fatto che una denuncia non fosse stata respinta entro il termine fissato dall'impresa interessata dalla medesima denuncia non poteva far scattare un procedimento ai sensi dell'art. 35 del Trattato. 6 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di detto ultimo articolo, un ricorso di annullamento della decisione implicita di rifiuto che, a suo avviso, risultava dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di respingere immediatamente la denuncia della Naloo senza esaminarne la fondatezza. 7 Con ordinanza del presidente della Terza Sezione 24 marzo 1997 la Naloo veniva ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 8 La stessa, con atto registrato il 9 giugno 1997, ha depositato la propria memoria d'intervento in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state invitate a presentare le loro osservazioni scritte. 9 A seguito del deposito, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della domanda di produzione di documento, il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] e la Naloo a presentare le loro osservazioni scritte in merito a tale domanda. 10 Con memoria depositata il 14 luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di non ritenersi obbligata, quantomeno nella fase attuale, a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] la lettera considerata nella detta domanda. 11 Con lettera 21 luglio 1997 la Naloo ha reso noto al Tribunale di non opporsi a che la lettera controversa fosse comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. 12 A sostegno della sua domanda di produzione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in primo luogo, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] — in quanto definisce una posizione provvisoria che consiste nel dar seguito alla denuncia della Naloo o nel respingerla ed espone i motivi considerati al riguardo — presenta un grandissimo interesse ai fini dell'argomentazione svolta a sostegno del ricorso. 13 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], per redigere le sue osservazioni in merito alla memoria d'intervento della Naloo, dovrebbe tassativamente conoscere l'ultima presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], in modo da poterla discutere e da informare il Tribunale dell'esito attualmente riservato alla denuncia. 14 In terzo luogo, il principio della parità delle condizioni delle parti esigerebbe che la lettera sia comunicata alla [OSCURATO:PERSONA].

Altrimenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] potrebbero presentare osservazioni su basi differenti e sarebbe probabile che la [OSCURATO:PERSONA] tratti di tale lettera nelle sue osservazioni.

Inoltre, siccome la [OSCURATO:PERSONA] ha più volte cambiato posizione nel corso del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe, non essendo in grado di prendere conoscenza della lettera controversa, dedicare tempo ad esaminare una posizione che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe più sostenere. 15 In quarto luogo, la lettera controversa, al pari di una lettera del 1995 nella quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure previsto il rigetto della denuncia della Naloo, conforterebbe la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva e avrebbe dovuto respingere la denuncia della Naloo nel suo complesso.

Se alla [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere consentito di non divulgare la lettera considerata nella domanda di produzione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] si vedrebbe privata di un'ultima occasione per presentare osservazioni scritte in merito ad essa. 16 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, in quinto luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] dovrà comunque produrre tale lettera nel contesto del procedimento in esame e che non esiste alcuna valida ragione per opporsi a una produzione immediata. 17 [OSCURATO:PERSONA] rileva che non dovrebbe ricevere l'ingiunzione di comunicare la lettera alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tale documento non figura tra i «documenti concernenti la causa» proposta dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Tale disposizione sarebbe intesa a consentire al giudice comunitario di prendere conoscenza dei documenti concernenti l'atto o l'omissione oggetto della controversia, cioè dei soli documenti esistenti alla data dell'atto o dell'omissione censurata. 18 [OSCURATO:PERSONA] obietta inoltre che la facoltà di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] di rispondere alla memoria d'intervento della Naloo consiste non già neh'esaminare la lettera controversa, ma nel presentare osservazioni sulla memoria d'intervento, il cui oggetto è delimitato da quello della controversia.

Se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse respingere la denuncia della Naloo, la [OSCURATO:PERSONA] ne verrebbe informata e in tal caso sarebbe in grado di presentare le proprie argomentazioni.

In siffatta ipotesi, però, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più interesse a farlo, poiché avrebbe ottenuto il risultato cui mira appunto il ricorso in esame. 19 Il fatto stesso che la [OSCURATO:PERSONA] sarà informata della presa di posizione finale della [OSCURATO:PERSONA], qualunque essa sia, non costituirebbe una ragione per divulgare in questa fase il contenuto di una lettera indirizzata a un terzo, quando allo stato non è consentito di presumere che tale lettera approderà ad una decisione finale di rigetto della denuncia.

Spetterebbe al solo denunciante tentare di influire sulla decisione da adottare qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda inizialmente non darvi seguito. 20 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] conoscerebbe il punto di vista della Naloo, i suoi argomenti e persino quelli delle imprese la cui domanda d'intervento è stata respinta.

A parere della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è pertanto in una posizione molto favorevole per presentare le sue osservazioni sulla questione sollevata.

La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sembri voler utilizzare la lettera controversa per presentare osservazioni su questioni per le quali il Tribunale non è stato adito costituirebbe una valida ragione per rifiutarle la comunicazione. 21 Il Tribunale ricorda in limine che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, qualora un ricorso venga proposto avverso una decisione presa da un'istituzione della [OSCURATO:PERSONA], questa istituzione deve trasmettere al Tribunale tutti i documenti concernenti la causa proposta avanti ad esso. 22 Peraltro, l'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura prevede, tra le misure di organizzazione del procedimento, la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa. 23 Infine, l'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura cita la produzione di documenti tra i mezzi istruttori che il Tribunale può disporre. 24 È tuttavia sufficiente constatare che la lettera di cui nella specie viene chiesta la produzione non può essere considerata come una prova o un documento ai sensi delle disposizioni sopra citate, le quali contemplano solo i documenti pertinenti con riferimento all'oggetto stesso della controversia. 25 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] contesta soltanto la legittimità del rifiuto implicito, che si ritiene esserle stato opposto, di respingere immediatamente la denuncia della Naloo, senza esaminarne previamente la fondatezza. 26 Come emerge dalle sue osservazioni sopra riprodotte, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione l'adozione di una decisione finale sulla denuncia della Naloo solo dopo aver previamente proceduto all'esame della detta denuncia, di cui la lettera controversa costituisce una delle fasi.

Di conseguenza, la legittimità di un'eventuale decisione esplicita di rigetto della denuncia è, per sua natura, necessariamente distinta da quella della decisione implicita di rigetto già intervenuta e non rientra pertanto nell'oggetto della controversia in esame. 27 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo dimostrato la pertinenza, ai fini di tale oggetto, della lettera di cui ha chiesto la produzione. 28 L'istanza della stessa deve essere pertanto respinta.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) È respinta l'istanza della ricorrente intesa a far produrre la lettera con la quale la [OSCURATO:PERSONA] invita la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni su un'eventuale decisione di rigetto della sua denuncia. 2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 novembre 1997 Il cancelliere H.[OSCURATO:PERSONA] presidente

V. Tiili ( *1 ) Lingua processuale: l'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994B0367(01) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 18 novembre 1997 ( *1 ) Nella causa T-367/94, [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], QC, [OSCURATO:PERSONA], barrister, e [OSCURATO:PERSONA], solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, con sede in Swindon ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, incaricati dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 13, rue Aldringen, interveniente, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione implicita di rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di respingere la denuncia 15 giugno 1994 presentata contro la ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, dai signori C. P. Briët e A. Potocki, giudici, cancelliere: H. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in cancelleria il 7 luglio 1997, ha chiesto che il Tribunale, sulla base dell'art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46 del medesimo Statuto, nonché degli artt. 64, n. 3, lett. d), e 65, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, ingiunga alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicare un documento alla [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale documento sarebbe costituito dalla lettera con la quale la [OSCURATO:PERSONA] invita la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (associazione nazionale dei produttori di carbone a cielo aperto su concessione; in prosieguo: la «Naloo») a presentare le sue osservazioni circa un'eventuale decisione di rigetto di una denuncia contro la [OSCURATO:PERSONA], che l'associazione aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 1994. 3 In questa denuncia la Naloo, con riferimento agli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, aveva contestato in sostanza la legittimità del canone che i suoi membri avevano dovuto pagare alla [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 1973 al 31 marzo 1990, per lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto ad essa appartenenti. 4 Su invito della [OSCURATO:PERSONA], il 1 o agosto 1994 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava le sue osservazioni in merito alla denuncia. In tale occasione intimava alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35 del Trattato, di dichiarare la sua incompetenza ad esaminare la denuncia e, in subordine, di respingere tale denuncia per motivi di diritto, senza esaminarla nel merito. 5 Con lettera 3 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] osservava, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di pretendere da essa una decisione in un senso determinato e che il fatto che una denuncia non fosse stata respinta entro il termine fissato dall'impresa interessata dalla medesima denuncia non poteva far scattare un procedimento ai sensi dell'art. 35 del Trattato. 6 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di detto ultimo articolo, un ricorso di annullamento della decisione implicita di rifiuto che, a suo avviso, risultava dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di respingere immediatamente la denuncia della Naloo senza esaminarne la fondatezza. 7 Con ordinanza del presidente della Terza Sezione 24 marzo 1997 la Naloo veniva ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 8 La stessa, con atto registrato il 9 giugno 1997, ha depositato la propria memoria d'intervento in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state invitate a presentare le loro osservazioni scritte. 9 A seguito del deposito, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della domanda di produzione di documento, il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] e la Naloo a presentare le loro osservazioni scritte in merito a tale domanda. 10 Con memoria depositata il 14 luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di non ritenersi obbligata, quantomeno nella fase attuale, a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] la lettera considerata nella detta domanda. 11 Con lettera 21 luglio 1997 la Naloo ha reso noto al Tribunale di non opporsi a che la lettera controversa fosse comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. 12 A sostegno della sua domanda di produzione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in primo luogo, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] — in quanto definisce una posizione provvisoria che consiste nel dar seguito alla denuncia della Naloo o nel respingerla ed espone i motivi considerati al riguardo — presenta un grandissimo interesse ai fini dell'argomentazione svolta a sostegno del ricorso. 13 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], per redigere le sue osservazioni in merito alla memoria d'intervento della Naloo, dovrebbe tassativamente conoscere l'ultima presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], in modo da poterla discutere e da informare il Tribunale dell'esito attualmente riservato alla denuncia. 14 In terzo luogo, il principio della parità delle condizioni delle parti esigerebbe che la lettera sia comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. Altrimenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] potrebbero presentare osservazioni su basi differenti e sarebbe probabile che la [OSCURATO:PERSONA] tratti di tale lettera nelle sue osservazioni. Inoltre, siccome la [OSCURATO:PERSONA] ha più volte cambiato posizione nel corso del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe, non essendo in grado di prendere conoscenza della lettera controversa, dedicare tempo ad esaminare una posizione che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe più sostenere. 15 In quarto luogo, la lettera controversa, al pari di una lettera del 1995 nella quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure previsto il rigetto della denuncia della Naloo, conforterebbe la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva e avrebbe dovuto respingere la denuncia della Naloo nel suo complesso. Se alla [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere consentito di non divulgare la lettera considerata nella domanda di produzione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] si vedrebbe privata di un'ultima occasione per presentare osservazioni scritte in merito ad essa. 16 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, in quinto luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] dovrà comunque produrre tale lettera nel contesto del procedimento in esame e che non esiste alcuna valida ragione per opporsi a una produzione immediata. 17 [OSCURATO:PERSONA] rileva che non dovrebbe ricevere l'ingiunzione di comunicare la lettera alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tale documento non figura tra i «documenti concernenti la causa» proposta dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. Tale disposizione sarebbe intesa a consentire al giudice comunitario di prendere conoscenza dei documenti concernenti l'atto o l'omissione oggetto della controversia, cioè dei soli documenti esistenti alla data dell'atto o dell'omissione censurata. 18 [OSCURATO:PERSONA] obietta inoltre che la facoltà di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] di rispondere alla memoria d'intervento della Naloo consiste non già neh'esaminare la lettera controversa, ma nel presentare osservazioni sulla memoria d'intervento, il cui oggetto è delimitato da quello della controversia. Se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse respingere la denuncia della Naloo, la [OSCURATO:PERSONA] ne verrebbe informata e in tal caso sarebbe in grado di presentare le proprie argomentazioni. In siffatta ipotesi, però, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più interesse a farlo, poiché avrebbe ottenuto il risultato cui mira appunto il ricorso in esame. 19 Il fatto stesso che la [OSCURATO:PERSONA] sarà informata della presa di posizione finale della [OSCURATO:PERSONA], qualunque essa sia, non costituirebbe una ragione per divulgare in questa fase il contenuto di una lettera indirizzata a un terzo, quando allo stato non è consentito di presumere che tale lettera approderà ad una decisione finale di rigetto della denuncia. Spetterebbe al solo denunciante tentare di influire sulla decisione da adottare qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda inizialmente non darvi seguito. 20 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] conoscerebbe il punto di vista della Naloo, i suoi argomenti e persino quelli delle imprese la cui domanda d'intervento è stata respinta. A parere della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è pertanto in una posizione molto favorevole per presentare le sue osservazioni sulla questione sollevata. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sembri voler utilizzare la lettera controversa per presentare osservazioni su questioni per le quali il Tribunale non è stato adito costituirebbe una valida ragione per rifiutarle la comunicazione. 21 Il Tribunale ricorda in limine che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, qualora un ricorso venga proposto avverso una decisione presa da un'istituzione della [OSCURATO:PERSONA], questa istituzione deve trasmettere al Tribunale tutti i documenti concernenti la causa proposta avanti ad esso. 22 Peraltro, l'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura prevede, tra le misure di organizzazione del procedimento, la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa. 23 Infine, l'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura cita la produzione di documenti tra i mezzi istruttori che il Tribunale può disporre. 24 È tuttavia sufficiente constatare che la lettera di cui nella specie viene chiesta la produzione non può essere considerata come una prova o un documento ai sensi delle disposizioni sopra citate, le quali contemplano solo i documenti pertinenti con riferimento all'oggetto stesso della controversia. 25 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] contesta soltanto la legittimità del rifiuto implicito, che si ritiene esserle stato opposto, di respingere immediatamente la denuncia della Naloo, senza esaminarne previamente la fondatezza. 26 Come emerge dalle sue osservazioni sopra riprodotte, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione l'adozione di una decisione finale sulla denuncia della Naloo solo dopo aver previamente proceduto all'esame della detta denuncia, di cui la lettera controversa costituisce una delle fasi. Di conseguenza, la legittimità di un'eventuale decisione esplicita di rigetto della denuncia è, per sua natura, necessariamente distinta da quella della decisione implicita di rigetto già intervenuta e non rientra pertanto nell'oggetto della controversia in esame. 27 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo dimostrato la pertinenza, ai fini di tale oggetto, della lettera di cui ha chiesto la produzione. 28 L'istanza della stessa deve essere pertanto respinta. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) È respinta l'istanza della ricorrente intesa a far produrre la lettera con la quale la [OSCURATO:PERSONA] invita la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni su un'eventuale decisione di rigetto della sua denuncia. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 18 novembre 1997 Il cancelliere H.[OSCURATO:PERSONA] presidente V. Tiili ( *1 ) Lingua processuale: l'inglese.
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