CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07405/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 Decr. Lgs. n. 286 del 1998 - capo A) - e di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina - capo B) - da ottobre 2015 al maggio 2016 - la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania del 23 maggio 2024, che ha deliberato sulla rideterminazione della pena a seguito di annullamento senza rinvio, ordinato dalla Prima sezione di questa Corte, della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 11 maggio 2022, con riferimento alle circostanze aggravanti dell'uso di documenti contraffatti e dell'impiego di servizi internazionali di trasporto contestate al capo B). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è stato beneficiato dell'effetto estensivo dell'annullamento a norma dell'art. 587 cod. proc. pen.. Entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei predetti reati sub A) e B) e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui al capo B), condannati alle pene di legge. 1.1. Ha dato atto la Corte del rito rescissorio che, per effetto dell'annullamento disposto dalla Prima sezione di questa Corte, sono residuate, in relazione all'accusa di cui all'art. 12 comma 3, comma 3 bis e comma 3 ter del D. Lgs. n. 286 del 1998 ascritta ai ricorrenti, le circostanze aggravanti del numero delle persone immigrate condotte in Italia, superiore a cinque, del numero dei concorrenti nel delitto superiore a tre e dell'aver costoro commesso il fatto al fine di trarne profitto; che, tenuto conto del giudizio di comparazione tra circostanze, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 12 comma 1 del citato D. Lgs., che all'epoca dei fatti prevedeva la sanzione della reclusione da uno a cinque anni (oltre alla pena pecuniaria, ignorata dal primo giudice con statuizione tuttavia irrevocabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero); che, ritenuta la continuazione con il reato, giudicato satellite, di cui all'art. 416 cod. pen., sulla pena-base di anni tre di reclusione avrebbe dovuto operarsi l'aumento in continuazione di mesi otto, per una pena complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione, con la riduzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2.1 due ricorsi, tramite difensori abilitati, si sono affidati ad un motivo ciascuno. 2.1.11 motivo dell'impugnazione promossa dal Pandetta ha dedotto un vizio di violazione di legge e carenza della motivazione della sentenza impugnata che, pur individuata una pena base particolarmente elevata e vicina al massimo edittale nell'ambito della ritenuta continuazione, avrebbe omesso di darne adeguata giustificazione. 2.2.11 motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione del divieto della reformatio in peius in quanto il giudice del rinvio, applicata la continuazione tra i reati contestati, avrebbe illegittimamente calcolato la pena-base in misura superiore a quella cristallizzata nel minimo edittale dalla Corte d'assise di Catania nel giudizio di primo grado. Quest'ultima aveva indicato la pena base con riferimento al minimo edittale vigente per l'ipotesi aggravata, ovvero anni cinque di reclusione; la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite avrebbe imposto, alla Corte d'assise d'appello del giudizio rescissorio, di ricalcolare la sanzione del reato continuato partendo dal minimo della pena prevista per la fattispecie di base, dunque anni uno e non anni tre di reclusione. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 4. La difesa del Pandetta ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso e ha documentato la pendenza di un giudizio di revisione. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati. LH motivo di ricorso del Pandetta non può essere accolto. 1.1. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo qualora si presenti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142 - 01); inoltre, la relativa motivazione dev'essere specifica soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale (ex multis, sez.3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 1.2. Nel caso in cui venga irrogata una pena non superiore alla media edittale, non è necessaria una articolata e dettagliata motivazione da parte del giudice in punto commisurazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], cit., la quale precisa che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). E tanto è avvenuto nel caso di specie con soddisfacente illustrazione, anche nel rispetto del principio di proporzione, vuoi perché la pena-base di 3 anni di reclusione, inflitta per il più grave delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è pari e non è dunque superiore al medio edittale (la forbice edittale varia da un anno a cinque anni, di tal che il medio edittale è di tre anni, così determinato: anni 4, cifra corrispondente alla variazione tra il minimo ed il massimo, divisi per 2 = anni due, più un anno, corrispondente al minimo della pena = anni tre), vuoi perché tendenzialmente molto contenuto si è rivelato l'aumento per la continuazione con il reato- satellite, con ciò rammentandosi il principio di diritto in base al quale il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone). Nel caso di specie, in definitiva, sono dunque sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo all'entità dei fatti ed ai ruoli rivestiti dagli imputati in base al percorso della motivazione delle pronunce di merito sulla responsabilità (cfr. sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, cit.). 2.11 motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato, sotto diversi profili. 2.1.Per un verso, non è condivisibile, in radice, l'assunto secondo il quale la Corte del giudizio rescissorio avrebbe determinato, per il delitto di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 286 del 1998, una pena-base superiore a quella di primo grado, solo a considerare che la Corte d'assise di Catania aveva indicato in anni cinque di reclusione la pena base "per il più grave delitto sub B)", dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la relativa "aggravante", espressione correttamente interpretata dalla Corte d'assise d'appello del rito di rinvio, in favor rei, come estesa a tutte le circostanze aggravanti ivi addebitate e pacificamente residuate; il giudizio di comparazione tra circostanze, pertanto, ai sensi dell'art. 69 comma 3 cod. pen., ha imposto la quantificazione della pena nella cornice prevista per la fattispecie non aggravata, quella del primo comma dell'art. 12; di tal che, la fissazione della pena-base in anni cinque corrisponde al massimo della pena edittale all'epoca prevista per il reato nella figura di base, mentre nel giudizio di rinvio la pena-base è stata determinata in anni tre. 2.2.Per altro verso, in linea con un principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità, il venir meno delle circostanze aggravanti soppresse a seguito dell'annullamento senza rinvio disposto nel giudizio rescindente ha determinato il mutamento del "bagaglio" circostanziale della regiudicanda sottoposta all'attenzione del decidente di rinvio, ed in un caso del genere il meccanismo di unificazione del reato continuato deve necessariamente subire una "novazione" strutturale, che non permette di sovrapporvi la dimensione strutturale che il reato continuato aveva assunto nel precedente giudizio, interessato dall'annullamento, giacchè, ove così si opinasse, verrebbe introdotta una regola di invarianza priva di logica giustificazione. In tale ipotesi, pertanto, l'unico elemento di ragionevole raffronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo quest'ultima che non deve essere superata dal giudice del gravame in ossequio al divieto della reformatio in peius (in parte motiva, sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 658253). Nessun trattamento peggiorativo è ravvisabile, in definitiva, nell' approdo conclusivo del conteggio della pena effettuato dalla decisione impugnata, significativamente inferiore a quella inflitta in primo grado.3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese