CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 04110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33393/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 10 luglio 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 27 febbraio 2019 del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 56 e 515 cod. pen., poiché nel suo esercizio commerciale aveva somministrato cibi preparati con prodotti d'origine e qualità diversa da quella dichiarata nel menù ove era stata omessa l'indicazione di alimenti surgelati. 2. L'imputato presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo lamenta la violazione di legge, perché era emerso dall'istruttoria dibattimentale che il personale di sala avvisava prontamente la clientela, prima ancora dell'eventuale iniziativa di questa di chiedere l'origine dei prodotti. Con il secondo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dal considerevole lasso di tempo desumibile dal menù fisso. Contesta la logicità di tale decisione e ricorda che era incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo consiste in generiche censure di fatto che non valgono a disarticolare il ragionamento della Corte di appello. Dall'istruttoria è emerso che nel locale dell'imputato v'era merce surgelata e congelata non riportata nel menù, che era privo di qualsiasi indicazione concernente la qualità e lo stato di conservazione degli ingredienti utilizzati. Correttamente la Corte territoriale ha escluso la rilevanza della diligenza informativa del cameriere, perché il fatto che il personale di sala è addestrato per offrire tutte le informazioni del caso non è sufficiente a garantire una puntuale conoscenza sulle qualità del prodotto veduto, in particolare sull'origine fresca, congelata o surgelata del prodotto, non dovendo essere presa dal cliente l'iniziativa conoscitiva (si veda in un caso analogo Cass., Sez. 3, n. 38793 del 21/02/2018, Gatto, non massimata). Il secondo motivo va del pari disatteso, perché la Corte di appello ha ben spiegato che non vi erano elementi apprezzabili per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - tale certamente non essendo l'incensuratezza evidenziata nel ricorso per cassazione - e che il fatto era importante in ragione del prolungato lasso di tempo durante il quale si era protratta la condotta criminosa, dal momento che il menù era fisso. Tale argomentazione è ineccepibile. RG 33393/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma9rì