CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4099/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- SIMO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2361/2022 depositata il 05/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera della Con- sob (n. 21690 del 20/01/2021), che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 220.000 a [OSCURATO:SOCIETA]. e € 50.000 a [OSCURATO:PERSONA], per presunte violazioni nei lavori di revisione dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le infrazioni erano relative ai principi di revi- sione ISA e all'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010. Tali fatti si collocano in un contesto più ampio di operazioni finanziarie e contratti stipulati nel 2016 e 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e altre società, che coinvolgevano la gestione di titoli e l’emissione di prestiti obbligazionari. In sede di opposizione dinanzi alla Corte di appello è chiesto l’annullamento to- tale o parziale della delibera [OSCURATO:PERSONA] e dei provvedimenti sanziona- tori, contestando l’idoneità delle accuse e la proporzionalità delle sanzioni. In subordine, è domandata una riduzione delle sanzioni. Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Milano rigetta l'opposizione. La Corte argomenta che i fatti contestati (violazioni dei principi ISA e dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010) siano stati adeguata- mente accertati. Inoltre, ritiene che la proporzionalità delle sanzioni amministrative sia stata rispettata. Ricorrono in cassazione i destinatari delle sanzioni amministrative con tre motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Parte ricorrente in data 21 novembre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia omessa o contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione alla man- cata adeguata verifica del sistema di controllo interno delle società i cui bilanci erano oggetto di revisione. Si contesta l’applicazione del principio di revisione ISA Italia n. 315, con riferimento ai §§ 12, 13, 25 e 26, sostenendo che la Corte di appello ha errato nella valuta- zione delle violazioni dei principi di revisione e dell’art. 11 co. 1 d.lgs. n. 39/2010. Il secondo motivo denuncia, nella prima parte, violazione del prin- cipio di revisione ISA Italia n. 240 e dell’art. 14 d.lgs. n. 39/2010 per avere la Corte di appello attribuito compiti e finalità al revisore non conformi alla normativa di settore, configurando inoltre omissioni e contraddizioni nella motivazione su punti decisivi. Nella seconda parte, si denuncia violazione del principio di revisione ISA Italia n. 330 e n. 500, con riferimento alle evidenze documentali riguardanti i contratti di prime brokerage e approfondimenti collegati, conte- stando la motivazione fornita dalla Corte. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 26 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 39/2010 e degli artt. 3 co. 1 e 18 co. 2 l. n. 689/1981, lamentando che la Corte abbia ritenuto sufficientemente giustificata dalla [OSCURATO:PERSONA] l’irrogazione delle sanzioni a BDO e al dott. [OSCURATO:PERSONA], senza un’ade- guata motivazione autonoma. 2. – Il 21/11/24 i ricorrenti hanno atto di rinuncia al ricorso. Il 26/11/24 la controricorrente neha pre so atto, insiste ndo per la con- danna alle spese. 3. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), con l’adozione del provvedimento sulle spese, stante la mancata adesione alla rinuncia ad opera della controparte. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposi- zione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.300, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e