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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37698/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 febbraio 1983 avverso l'ordinanza emessa il 4 aprile 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha rigettato l'appello promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 2), 11) e 16), concernenti condotte di traffico di sostanze stupefacenti.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere illogica l'affermazione del Tribunale secondo cui il sopravvenuto licenziamento del ricorrente dalla ditta MCT non aveva alcun valore positivo, in quanto il soggetto avrebbe potuto comunque reiterare condotte di traffico di stupefacenti, senza dovere necessariamente sfruttare la propria professione.

Così argomentando, il Tribunale avrebbe trascurato che lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del porto era stata descritta come l'esclusiva occasione che aveva determinato il contributo di condotta del ricorrente.

Peraltro, il Tribunale non avrebbe considerato il tempo trascorso dai fatti, lo stato di incensuratezza del ricorrente e il fatto che la difesa, al fine di prospettare l'adeguatezza degli arresti domiciliari lontani dalla residenza abituale con controllo a distanza, aveva rappresentato che, adiacente all'indicato domicilio coatto è collocata la stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Taurianova.

3. Sono pervenuti motivi nuovi, depositati nell'interesse del ricorrente, con cui sono state sostanzialmente reiterate le deduzioni formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rimarcato che la condotta, provvisoriamente ascritta all'indagato, era grave e l'apporto delittuoso fornito non poteva essere considerato marginale, essendo il ricorrente stato utilizzato per ben tre volte, per porre in essere l'attività di esfiltrazione della sostanza illecita.

Pur essendo il soggetto incensurato e non risultando intraneo all'associazione criminale attenzionata, secondo il Tribunale, vi erano vari elementi che denotavano la sussistenza di rapporti del ricorrente con la criminalità organizzata e, segnatamente: le modalità e il contesto in cui la condotta si era realizzata; l'essere l'indagato stato utilizzato per ben tre volte per il compimento dell'attività delittuosa; l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente importata, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (598 kg di cocaina; 300 kg di cocaina; 300 kg di cocaina).

A fronte di un così grave quadro indiziario, secondo il Tribunale, l'intervenuto licenziamento non poteva assumere rilevanza, potendo il ricorrente comunque reiterare condotte di traffico di sostanze stupefacenti, senza dover necessariamente sfruttare la propria professione.

Inoltre, i contatti criminali già evidenziati e il contesto associativo, in cui le condotte erano state realizzate, avrebbero permesso al ricorrente di inquinare il quadro probatorio e anche di darsi alla fuga.

Il Tribunale ha aggiunto che unica misura adeguata era la custodia in carcere mentre il collocamento in un comune diverso era inidoneo a recidere i già menzionati contatti criminali.

3. Trattasi di motivazione che sfugge a ogni rilievo censorio, consentito in sede di legittimità. 3.1 Questa Corte (Sez. 6, n. 1238 del 3/12/2019, Carletti, Rv. 278338 - 01) sia pure con riferimento a reati connessi alla carica pubblica rivestita dall'agente, ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di reati connessi alla funzione pubblica, esercitata dall'indagato, non è di per sé escluso dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici.

Nel caso in esame, pur a volere considerare che le condotte, anche se non connesse al lavoro svolto dal ricorrente, sono state comunque agevolate dall'attività dal medesimo espletata nel porto, deve rilevarsi che il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui, pur in presenza del licenziamento, era ancora sussistente il pericolo che l'indagato reiterasse la commissione di reati anche in altra veste.

A tale epilogo, infatti, il Tribunale è pervenuto all'esito di un'analisi accurata della fattispecie concreta, avendo valorizzando le modalità realizzative della condotta (quantitativi di sostanze importate, numero degli episodi) e i contatti instaurati dall'indagato con la criminalità organizzata. 3.2 Deve precisarsi che risulta adeguatamente giustificata anche la scelta della misura custodiale, avendo il Tribunale ritenuto che gli arresti domiciliari erano inidonei a recidere i contatti del ricorrente con la criminalità organizzata. 3.3 A fronte delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale - corrette, logiche ed esaurienti - le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito.

Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

4. In definitiva il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. •

5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 febbraio 1983 avverso l'ordinanza emessa il 4 aprile 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha rigettato l'appello promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 2), 11) e 16), concernenti condotte di traffico di sostanze stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere illogica l'affermazione del Tribunale secondo cui il sopravvenuto licenziamento del ricorrente dalla ditta MCT non aveva alcun valore positivo, in quanto il soggetto avrebbe potuto comunque reiterare condotte di traffico di stupefacenti, senza dovere necessariamente sfruttare la propria professione. Così argomentando, il Tribunale avrebbe trascurato che lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del porto era stata descritta come l'esclusiva occasione che aveva determinato il contributo di condotta del ricorrente. Peraltro, il Tribunale non avrebbe considerato il tempo trascorso dai fatti, lo stato di incensuratezza del ricorrente e il fatto che la difesa, al fine di prospettare l'adeguatezza degli arresti domiciliari lontani dalla residenza abituale con controllo a distanza, aveva rappresentato che, adiacente all'indicato domicilio coatto è collocata la stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Taurianova. 3. Sono pervenuti motivi nuovi, depositati nell'interesse del ricorrente, con cui sono state sostanzialmente reiterate le deduzioni formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rimarcato che la condotta, provvisoriamente ascritta all'indagato, era grave e l'apporto delittuoso fornito non poteva essere considerato marginale, essendo il ricorrente stato utilizzato per ben tre volte, per porre in essere l'attività di esfiltrazione della sostanza illecita. Pur essendo il soggetto incensurato e non risultando intraneo all'associazione criminale attenzionata, secondo il Tribunale, vi erano vari elementi che denotavano la sussistenza di rapporti del ricorrente con la criminalità organizzata e, segnatamente: le modalità e il contesto in cui la condotta si era realizzata; l'essere l'indagato stato utilizzato per ben tre volte per il compimento dell'attività delittuosa; l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente importata, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (598 kg di cocaina; 300 kg di cocaina; 300 kg di cocaina). A fronte di un così grave quadro indiziario, secondo il Tribunale, l'intervenuto licenziamento non poteva assumere rilevanza, potendo il ricorrente comunque reiterare condotte di traffico di sostanze stupefacenti, senza dover necessariamente sfruttare la propria professione. Inoltre, i contatti criminali già evidenziati e il contesto associativo, in cui le condotte erano state realizzate, avrebbero permesso al ricorrente di inquinare il quadro probatorio e anche di darsi alla fuga. Il Tribunale ha aggiunto che unica misura adeguata era la custodia in carcere mentre il collocamento in un comune diverso era inidoneo a recidere i già menzionati contatti criminali. 3. Trattasi di motivazione che sfugge a ogni rilievo censorio, consentito in sede di legittimità. 3.1 Questa Corte (Sez. 6, n. 1238 del 3/12/2019, Carletti, Rv. 278338 - 01) sia pure con riferimento a reati connessi alla carica pubblica rivestita dall'agente, ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di reati connessi alla funzione pubblica, esercitata dall'indagato, non è di per sé escluso dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici. Nel caso in esame, pur a volere considerare che le condotte, anche se non connesse al lavoro svolto dal ricorrente, sono state comunque agevolate dall'attività dal medesimo espletata nel porto, deve rilevarsi che il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui, pur in presenza del licenziamento, era ancora sussistente il pericolo che l'indagato reiterasse la commissione di reati anche in altra veste. A tale epilogo, infatti, il Tribunale è pervenuto all'esito di un'analisi accurata della fattispecie concreta, avendo valorizzando le modalità realizzative della condotta (quantitativi di sostanze importate, numero degli episodi) e i contatti instaurati dall'indagato con la criminalità organizzata. 3.2 Deve precisarsi che risulta adeguatamente giustificata anche la scelta della misura custodiale, avendo il Tribunale ritenuto che gli arresti domiciliari erano inidonei a recidere i contatti del ricorrente con la criminalità organizzata. 3.3 A fronte delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale - corrette, logiche ed esaurienti - le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito. Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). 4. In definitiva il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. • 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,
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