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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso è, in radice, preclusa dalla loro eterogeneità e\o dallo iato temporale che li separa; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché attesta la reciproca autonomia delle deliberazioni e tiene conto di tutte le evidenze raccolte; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, si pone in una prospettiva di mera confutazione, che non riesce a mettere in luce, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, in quanto si limita a riproporre considerazioni che non ne scalfiscono minimamente la solidità; che, in particolare, occorre notare, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, che le manifestazioni criminose che si connotano per contiguità temporale si distinguono, al contempo, per offensività e luogo di consumazione; che, invero, i reati di furto aggravato e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità personale sono stati commessi, nella giornata del 6 dicembre 2006, in luoghi diversi e si caratterizzano per eterogenea offensività e, il secondo, per evidente estemporaneità (Susanu, dopo essersi reso autore di un furto presso un esercizio commerciale, venne tratto in arresto e condotto presso la Stazione dei carabinieri di Grottaferrata, ove declinò false generalità); che, con riferimento al reato di ricettazione risalente al 30 novembre 2006, non è dato apprezzarsi la sussistenza di elementi, ulteriori rispetto alla mera contiguità temporale, dimostrativi del fatto che, all'atto di rendersi autore di tale delitto, Susanu avesse già programmato, sia pure a grandi linee, di sottrarre, a distanza di una settimana, una felpa ed un pantalone dai banchi di vendita del Decathlon; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso è, in radice, preclusa dalla loro eterogeneità e\o dallo iato temporale che li separa; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché attesta la reciproca autonomia delle deliberazioni e tiene conto di tutte le evidenze raccolte; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, si pone in una prospettiva di mera confutazione, che non riesce a mettere in luce, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, in quanto si limita a riproporre considerazioni che non ne scalfiscono minimamente la solidità; che, in particolare, occorre notare, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, che le manifestazioni criminose che si connotano per contiguità temporale si distinguono, al contempo, per offensività e luogo di consumazione; che, invero, i reati di furto aggravato e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità personale sono stati commessi, nella giornata del 6 dicembre 2006, in luoghi diversi e si caratterizzano per eterogenea offensività e, il secondo, per evidente estemporaneità (Susanu, dopo essersi reso autore di un furto presso un esercizio commerciale, venne tratto in arresto e condotto presso la Stazione dei carabinieri di Grottaferrata, ove declinò false generalità); che, con riferimento al reato di ricettazione risalente al 30 novembre 2006, non è dato apprezzarsi la sussistenza di elementi, ulteriori rispetto alla mera contiguità temporale, dimostrativi del fatto che, all'atto di rendersi autore di tale delitto, Susanu avesse già programmato, sia pure a grandi linee, di sottrarre, a distanza di una settimana, una felpa ed un pantalone dai banchi di vendita del Decathlon; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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