CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sant/te le conclusioni del PG welit-o ditsmasoge Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 dicembre 2021 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: /) al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., commesso il 5 luglio 2011 in Cagliari, giudicato dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza del 29 giugno 2012, definitiva il 29 gennaio 2013; 2) ai reati di furto in abitazione e truffa, ai sensi degli artt. 624-bis e 640 cod. pen., commessi il 24 aprile e il 14 giugno 2011 in Oristano, giudicati e riuniti dal vincolo della continuazione interna dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza del 5 ottobre 2015, definitiva il 22 dicembre 2016; 3) al reato di tentata truffa, ai sensi degli art. 56 e 640 cod. pen., commesso il 6 ottobre 2010 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 28 marzo 2017, definitiva 1 111 settembre 2017; 4) ai reati di furto in abitazione e tentata truffa, ai sensi degli artt. 624-bis e 640 cod. pen., commessi il 7 gennaio 2010 in Naro, giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 9 aprile 2018, definitiva il 22 settembre 2018. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, la vicinanza cronologica dei fatti e la medesima modalità esecutiva delle condotte, a nulla rilevando che, in alcuni casi, il luogo di commissione dei reati era differente e che la stessa fosse stata nel passato già condannata per reati contro il patrimonio. In particolare, nel ricorso si evidenzia che i giudici della cognizione avevano accertato che la condannata (anche con l'ausilio di un complice) si era introdotta nelle abitazioni di persone anziane o fragili e, dopo essersi spacciata per incaricata di enti pubblici, le aveva raggirate con l'intento di appropriarsi di beni preziosi e denaro, al fine di provvedere al suo sostentamento. La ricorrente, a sostegno della sua tesi, evidenzia che lo stesso giudice nella sentenza sub 2 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra condotte poste in essere tra il 24 aprile e il 14 giugno 2011, pochi giorni prima della commissione del reato sub 1, perfezionato il successivo 5 luglio 2011.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano commessi a distanza di tempo tra loro (in un arco temporale di un anno e mezzo), in differenti contesti territoriali e con modalità esecutive differenti. In particolare, il giudicante in modo ineccepibile ha evidenziato che Spicuzza aveva posto in essere raggiri con differenti caratteristiche, che i furti erano avvenuti in contesti distinti e che le condotte erano state poste in essere con l'ausilio di soggetti differenti. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha evidenziato che i reati, più che essere collegati tra loro da un medesimo disegno criminoso, erano indicativi di una scelta delinquenziale di vita, circostanza confermata dal fatto che Spicuzza era stata già condannata in passato per numerosissimi reati contro il patrimonio, commessi in varie città italiane. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, consumati in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione, a nulla rilevando il mero fine di lucro, che non può considerarsi elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso, in quanto relativo al solo movente delle azioni delinquenziali. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil