CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 12884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- ricorrente -contro2026MANZO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1863DE FILIPPO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2678/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 163/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero sezionale 1863/20261. La Corte di appello di Napoli, confermando la senteNnuzmaer od dei ral ccolta generale 12884/2026Tribunale della medesima città, ha dichiarato prescritti i crediDtait a pubblicazione 06/05/2026dovuti da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2010, allaGestione separata (iscrizione d’ufficio per i liberi professionisti).2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione,articolato in un unico motivo l’INPS.3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso per cassazionel’INPS deduce la violazione degli artt. 1935 c.c. e 437 c.p.c. inrelazione all’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, all’art. 18 deld.lgs. n. 241 del 1997, all’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 7.12.2001e del d.P.C.M. del 12 maggio 2011.L’ente previdenziale lamenta che la decisione impugnata hafissato il decorso del termine di prescrizione alla data del16.6.2011, prevista originariamente per il versamento deicontributi, intempestiva la richiesta di pagamento del 4.7.2016.Contesta la correttezza della decisione nella parte in cui haaffermato di non poter applicare il d.P.C.M. 12.5.2011 (con ilquale era stato previsto lo slittamento dei termini per ilversamento della contribuzione al 6.7.2011) in ragione dellatardiva deduzione dell’eccezione oltre che della tardivaproduzione documentale.1.1. Il motivo è fondato ed il ricorso va accolto.Osserva il Collegio che, ove la questione della prescrizione siastata oggetto di valutazione da parte del giudice di merito (nelcaso di specie, centrale in entrambe le decisioni), è l’interafattispecie prescrizionale che rimane sub iudice, con laconseguenza che la decorrenza del termine può esserescrutinata anche d’ufficio dal giudice di legittimità ed ancNhueme rsoe re gistro generale 30187/2022Numero sezionale 1863/2026non specificamente censurata nei gradi di merito, senzaN ucmheero dsi ura ccolta generale 12884/2026tale profilo possa formarsi giudicato interno (cfr. Cass. nDa.t a pubblicazione 06/05/202628565/2022; Cass. n. 31685/2022).A tanto va altresì aggiunto che il d.P.C.M. qui in rilievo non è unmero atto amministrativo, ma piuttosto un atto a contenutonormativo, senz’altro sindacabile da parte del giudice dilegittimità (e dai giudici di merito) e del quale senza dubbio nonoccorre la produzione documentale in giudizio come per i meriAl riguardo va richiamata Cass. n. 35563/2021 che in terminiha affermato che ai d.P.C.M., secondo l'orientamentoconsolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi difonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativadella legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n.20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), comenell'ipotesi di causa (il D.P.C.M. qui all’attenzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al d.lgs.n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).Sul punto, il Collegio fa quindi proprio il consolidatoorientamento in materia di termini di prescrizione esegnatamente il principio che attribuisce rilievo, ai fini delladecorrenza dei termini di prescrizione, al differimento deglistessi ad opera dei dd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, invirtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 cit.La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiNumero registro generale 30187/2022responsabili d’imposta o delle esigenze organizzativeN umero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 12884/2026dell’amministrazione, sicché, come detto, esso ha valenzDaat a pubblicazione 06/05/2026normativa.2. Conclusivamente, la sentenza impugnata, che non si èconformata ai principi fin qui esposti, va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione,che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi Appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].IL PRESIDENTEGabriella MarcheseNumero registro generale 30187/2022Numero sezionale 1863/2026Numero di raccolta generale 12884/2026Data pubblicazione 06/05/2026