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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32128/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 02/02/2023 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 2 febbraio 2023 rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di dissequestro di denaro, sottoposto a vincolo cautelare in relazione all'ipotesi di cui all'art. 10 quater comma 2 del Dlgs. 74/2000, con provvedimento del Gip del tribunale di Nocera inferiore del 2 gennaio 2023. 2.Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], nella suindicata qualità, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

Si contesta l'affermazione del tribunale per cui, a fronte della fattispecie in questione di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, la mancata previsione della non punibilità in caso di estinzione del debito tributario di riferimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito di ravvedimento operoso, sarebbe preclusiva non solo della non punibilità del reato stesso ma anche della revoca della confisca di quanto in sequestro.

Pena, in tal caso, il pagamento per due volte, da parte del contribuente, dell'importo corrispondente al profitto del reato.

Tanto sarebbe in contrasto con l'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., e con l'art. 12 bis comma 2 del Dlgs. 74/2000.

L'assunto sarebbe anche contraddittorio con uno specifico passaggio motivazionale riportato sul punto in ordinanza, e riporodtto in ricorso.

In tale quadro si evidenzia come, effettuata la restituzione di quanto dovuto dal contribuente, sarebbe venuta meno la funzione tipica del sequestro disposto.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione della legge in relazione agli artt. 8 del D.L. 27/7/2000 n. 212 e smi, 17 del Dlgs. del 9/7/1997 n. 241 in relazione agli artt. 321 comma 3 cod. proc. pen., 12 bis e 13 del Dlgs. 74/2000.

Si contesta la decisione di escludere l'effetto estintivo del debito tributario - rilevante ai fini restitutori invocati - mediante un pagamento del dovuto attraverso l'istituto della compensazione.

In proposito, si precisa innanzitutto non solo la novità della questione così introdotta dal tribunale circa la perseguibilità dell'estinzione del debito mediante compensazione, ma anche la non pertinenza del richiamo giurisprudenziale al riguardo effettuato dal collegio della cautela.

Quindi, si illustra in ricorso la disciplina relativa all'accesso al ravvedimento operoso, utilizzato dal ricorrente, come anche la possibilità, all'interno di tale procedimento, di ricorere alla cd.

"compensazione tributaria" come pure fatto dall'istante.

E si conclude nel senso che nel caso concreto sarebbero stati rispettati i requisiti di forma e sostanza inerenti la citata compensazione, con effetto estintivo dei reciproci debiti e crediti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, atteso che i motivi proposti afferiscono alla complessiva tematica della cessazione delle esigenze cautelari a fronte dell'intervenuta estinzione del debito erariale, si osserva che essi appaiono omogenei e devono quindi essere esaminati congiuntamente,.

2. E' innanzitutto condivisibile il rilievo difensivo secondo il quale, la non operatività, a fini di non punibilità del reato ex art. 10 quater comma 2 del Dlgs. 74/2000, in concreto ipotizzato a carico del ricorrente, della intervenuta estinzione mediante integrale pagamento (compensivo di sanzioni ed interessi), non può estendersi - come invece sostenuto dal tribunale - anche sul piano della rilevanza di tale evenienza rispetto alla persistenza del sequestro finalizzato alla confisca.

Né su tale ultimo piano - eminentemente cautelare ovvero inerente al tema della persistenza del sequestro - appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui si esclude che la non punibilità del reato ex art. 13 comma 1 del Dlgs. 74/2000 consegua a forme di estinzione dell'obbligazione tributaria diverse dall'adempimento e quindi dal pagamento del debito stesso ( Cass. pen. sez. 3 del 10.6.2020 n. 17806).

Riguardo al profilo cautelare del sequestro, piuttosto, non può che richiamarsi il generale principio per cui, il sequestro preventivo non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato oppure comunque restituito, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (cfr. in tema di accordo con l'[OSCURATO:PERSONA] per il versamento di ratei inerenti il debito tributario Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903).

Dunque, è fondata la critica mossa alla decisione impugnata in termini di insussistenza di forme legislative tipiche di estinzione del debito tributario, funzionali alla sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari giustificative del sequestro finalizzato alla confisca diretta o - nel caso di specie - per equivalente.

In altri termini la effettiva estinzione del debito tributario correlato alla imposta evasa, quali che siano le corrette forme attraverso cui è avvenuta, determina il venir meno delle esigenze cautelari che supportano il sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, in assenza di un profitto persistente.

Né appare rilevante, di per sé, l'ulteriore rilievo, da ultimo formulato dal tribunale del riesame, con riferimento alla novità della esposizione dei criteri di calcolo dell'importo della sanzione applicabile per il ravvedimento operoso, rappresentati dal ricorrente al fine di ottenere la revoca della misura cautelare reale.

A tale ultimo riguardo occorre innanzitutto ribadire che l'appello cautelare è un mezzo di impugnazione il cui perimetro cognitivo è segnato dal principio devolutivo, con la conseguenza che, nei limiti della materia devoluta con l'impugnazione, il provvedimento conclusivo della fase procedimentale, quando non sia di rigetto del gravame, può produrre esclusivamente, secondo i casi, effetti costitutivi (se l'impugnazione è proposta dal pubblico ministero), modificativi o estintivi del rapporto giuridico cautelare (se l'impugnazione è proposta da una delle parti interessate) sicché l'epilogo procedimentale non può mai essere segnato da un provvedimento di mero accertamento, che è estraneo alla logica ed alla dinamica cautelare (cfr. Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015 Cc. (dep. 30/07/2015 ) Rv. 265043 - 01)..

Inoltre va anche ribadito, più in generale, che in sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il tribunale, salvi i casi di evidenza dell'accertamento ossia di soluzione di una questione che sia ictu oculi definibile sulla base degli atti, non è tenuto a dirimere le questioni contabili essendo sprovvisto di poteri istruttori che sono incompatibili con l'incidente cautelare (Sez. 3, n. 19011 del 11/02/2015, Citarella e altro, Rv. 263554).

Tuttavia, nel caso in esame, il collegio della cautela ha rappresentato che la novità riguarderebbe solo il tema dell'ammontare della sanzione da adempiere nel quadro della procedura di ravvedimento operoso: si tratta, al riguardo, di una voce contabile che invero non assume rilievo rispetto al tema complessivo sollevato dalla difesa, quale quello della possibilità di revocare il sequestro per intervenuta estinzione del debito, rispetto al cui solo ammontare - non comprensivo quindi di somme meramente accessorie e correlate piuttosto al reato, quali quelle a titolo di sanzione e di interessi -, deve ritenersi realizzabile il vincolo cautelare.

In tal senso questa Corte ha infatti precisato che in tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019 Cc. (dep. 24/04/2019 ) Rv. 275445 - 01).

Cosicchè, il rilievo sollevato in tal modo dal tribunale si traduce in una questione giuridica non solo palesemente in contrasto con la disciplina del sequestro ma anche integrante - come rilevato in ricorso - una questione sollevata dal medesimo tribunale e non inerente in alcun modo al tema proposto al Gip e poi devoluto con l'appello.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Salerno.

P.Q.M. annulla la ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 02/02/2023 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 2 febbraio 2023 rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di dissequestro di denaro, sottoposto a vincolo cautelare in relazione all'ipotesi di cui all'art. 10 quater comma 2 del Dlgs. 74/2000, con provvedimento del Gip del tribunale di Nocera inferiore del 2 gennaio 2023. 2.Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], nella suindicata qualità, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si contesta l'affermazione del tribunale per cui, a fronte della fattispecie in questione di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, la mancata previsione della non punibilità in caso di estinzione del debito tributario di riferimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito di ravvedimento operoso, sarebbe preclusiva non solo della non punibilità del reato stesso ma anche della revoca della confisca di quanto in sequestro. Pena, in tal caso, il pagamento per due volte, da parte del contribuente, dell'importo corrispondente al profitto del reato. Tanto sarebbe in contrasto con l'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., e con l'art. 12 bis comma 2 del Dlgs. 74/2000. L'assunto sarebbe anche contraddittorio con uno specifico passaggio motivazionale riportato sul punto in ordinanza, e riporodtto in ricorso. In tale quadro si evidenzia come, effettuata la restituzione di quanto dovuto dal contribuente, sarebbe venuta meno la funzione tipica del sequestro disposto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione della legge in relazione agli artt. 8 del D.L. 27/7/2000 n. 212 e smi, 17 del Dlgs. del 9/7/1997 n. 241 in relazione agli artt. 321 comma 3 cod. proc. pen., 12 bis e 13 del Dlgs. 74/2000. Si contesta la decisione di escludere l'effetto estintivo del debito tributario - rilevante ai fini restitutori invocati - mediante un pagamento del dovuto attraverso l'istituto della compensazione. In proposito, si precisa innanzitutto non solo la novità della questione così introdotta dal tribunale circa la perseguibilità dell'estinzione del debito mediante compensazione, ma anche la non pertinenza del richiamo giurisprudenziale al riguardo effettuato dal collegio della cautela. Quindi, si illustra in ricorso la disciplina relativa all'accesso al ravvedimento operoso, utilizzato dal ricorrente, come anche la possibilità, all'interno di tale procedimento, di ricorere alla cd. "compensazione tributaria" come pure fatto dall'istante. E si conclude nel senso che nel caso concreto sarebbero stati rispettati i requisiti di forma e sostanza inerenti la citata compensazione, con effetto estintivo dei reciproci debiti e crediti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, atteso che i motivi proposti afferiscono alla complessiva tematica della cessazione delle esigenze cautelari a fronte dell'intervenuta estinzione del debito erariale, si osserva che essi appaiono omogenei e devono quindi essere esaminati congiuntamente,. 2. E' innanzitutto condivisibile il rilievo difensivo secondo il quale, la non operatività, a fini di non punibilità del reato ex art. 10 quater comma 2 del Dlgs. 74/2000, in concreto ipotizzato a carico del ricorrente, della intervenuta estinzione mediante integrale pagamento (compensivo di sanzioni ed interessi), non può estendersi - come invece sostenuto dal tribunale - anche sul piano della rilevanza di tale evenienza rispetto alla persistenza del sequestro finalizzato alla confisca. Né su tale ultimo piano - eminentemente cautelare ovvero inerente al tema della persistenza del sequestro - appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui si esclude che la non punibilità del reato ex art. 13 comma 1 del Dlgs. 74/2000 consegua a forme di estinzione dell'obbligazione tributaria diverse dall'adempimento e quindi dal pagamento del debito stesso ( Cass. pen. sez. 3 del 10.6.2020 n. 17806). Riguardo al profilo cautelare del sequestro, piuttosto, non può che richiamarsi il generale principio per cui, il sequestro preventivo non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato oppure comunque restituito, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (cfr. in tema di accordo con l'[OSCURATO:PERSONA] per il versamento di ratei inerenti il debito tributario Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903). Dunque, è fondata la critica mossa alla decisione impugnata in termini di insussistenza di forme legislative tipiche di estinzione del debito tributario, funzionali alla sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari giustificative del sequestro finalizzato alla confisca diretta o - nel caso di specie - per equivalente. In altri termini la effettiva estinzione del debito tributario correlato alla imposta evasa, quali che siano le corrette forme attraverso cui è avvenuta, determina il venir meno delle esigenze cautelari che supportano il sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, in assenza di un profitto persistente. Né appare rilevante, di per sé, l'ulteriore rilievo, da ultimo formulato dal tribunale del riesame, con riferimento alla novità della esposizione dei criteri di calcolo dell'importo della sanzione applicabile per il ravvedimento operoso, rappresentati dal ricorrente al fine di ottenere la revoca della misura cautelare reale. A tale ultimo riguardo occorre innanzitutto ribadire che l'appello cautelare è un mezzo di impugnazione il cui perimetro cognitivo è segnato dal principio devolutivo, con la conseguenza che, nei limiti della materia devoluta con l'impugnazione, il provvedimento conclusivo della fase procedimentale, quando non sia di rigetto del gravame, può produrre esclusivamente, secondo i casi, effetti costitutivi (se l'impugnazione è proposta dal pubblico ministero), modificativi o estintivi del rapporto giuridico cautelare (se l'impugnazione è proposta da una delle parti interessate) sicché l'epilogo procedimentale non può mai essere segnato da un provvedimento di mero accertamento, che è estraneo alla logica ed alla dinamica cautelare (cfr. Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015 Cc. (dep. 30/07/2015 ) Rv. 265043 - 01).. Inoltre va anche ribadito, più in generale, che in sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il tribunale, salvi i casi di evidenza dell'accertamento ossia di soluzione di una questione che sia ictu oculi definibile sulla base degli atti, non è tenuto a dirimere le questioni contabili essendo sprovvisto di poteri istruttori che sono incompatibili con l'incidente cautelare (Sez. 3, n. 19011 del 11/02/2015, Citarella e altro, Rv. 263554). Tuttavia, nel caso in esame, il collegio della cautela ha rappresentato che la novità riguarderebbe solo il tema dell'ammontare della sanzione da adempiere nel quadro della procedura di ravvedimento operoso: si tratta, al riguardo, di una voce contabile che invero non assume rilievo rispetto al tema complessivo sollevato dalla difesa, quale quello della possibilità di revocare il sequestro per intervenuta estinzione del debito, rispetto al cui solo ammontare - non comprensivo quindi di somme meramente accessorie e correlate piuttosto al reato, quali quelle a titolo di sanzione e di interessi -, deve ritenersi realizzabile il vincolo cautelare. In tal senso questa Corte ha infatti precisato che in tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019 Cc. (dep. 24/04/2019 ) Rv. 275445 - 01). Cosicchè, il rilievo sollevato in tal modo dal tribunale si traduce in una questione giuridica non solo palesemente in contrasto con la disciplina del sequestro ma anche integrante - come rilevato in ricorso - una questione sollevata dal medesimo tribunale e non inerente in alcun modo al tema proposto al Gip e poi devoluto con l'appello. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Salerno. P.Q.M. annulla la ordinanza
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