CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1978 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 febbraio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; viste le memorie e le note spese trasmesse dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi e Comune di Troina, pervenute in Corte il giorno dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella appellata resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe turbato la licitazione privata (con procedura ristretta) indetta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Troina e relativa a uno dei sedici lotti pascolivi, allocati all'interno del Parco dei Nebrodi, da affidare in concessione in forza della detta procedura ad evidenza pubblica. In particolare, relativamente al lotto 16, l'imputata e il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver presentato due offerte dal tenore identico, su sollecitazione del Consoli, all'epoca direttore pro- tempore della citata Azienda speciale, creavano una associazione temporanea di scopo la quale, all'esito della presentazione di una offerta unica nell'interesse dei predetti, si aggiudicava la relativa concessione senza dare luogo invece ad una ulteriore gara al rialzo così da pregiudicare l'interesse primario dell'ente interessato a ricavare il maggior profitto possibile dall'aggiudicazione del lotto. 2.Interpone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, prospettando due diverse censure, lamenta, in primo luogo vizio di motivazione, nelle sue tre tipiche declinazioni, relativamente alla ritenuta configurabilità del reato contestato nei suoi tratti costitutivi e in particolar modo in relazione al relativo elemento soggettivo. Secondo la difesa la Corte avrebbe travisato per omissione il portato di talune intercettazioni, relative ai dialoghi captati che vedevano come protagonista il Consoli, dalle quali emergeva in modo del tutto evidente che quest'ultimo non aveva alcuna intenzione di danneggiare l'ente né di turbare la gara; piuttosto, seppur probabilmente incorrendo in un errore determinato dalla sua scarsa dimestichezza rispetto alle procedure di gara, poiché per il lotto era già andata deserta la gara originaria, per superare la fase di stallo determinata dalla presenza di due sole offerte dal contenuto identico, aveva prospettato alle imprese interessate la soluzione dell'associazione temporanea al fine di garantire l'aggiudicazione nel più breve tempo possibile, entro il termine ultimo di partecipazione ai bandi euro-unitari. Tanto aveva consentito all'ente di superare detta situazione di stallo lucrando le evidenti situazioni di vantaggio correlate all'aggiudicazione. Aspetti1 questi ; integralmente trascurati dalla sentenza gravata che escludevano a monte la possibilità di rintracciare nel Consoli la volontà di turbare la licitazione privata: il suggerimento di costituire l'associazione temporanea andava infatti letto e valutato alla luce della necessità di completare la procedura entro gli stringenti termini previsti dai bandi euro- unitari e dunque non poteva essere letto a conferma della prospettiva accusatoria quale mezzo fraudolento messo in campo per turbare l'andamento della gara, come ritenuto dalla Corte del merito. 2.1. Con la seconda censura si contesta la motivazione spesa per negare, per un verso/l'applicabilità alla specie dell'ad 114 cod. pen. (argornentata replicando i profili di responsabilità e non valorizzando la marginalità del ruolo assunto nella specie dalla ricorrente) eiper altro verso:il riconoscimento delle attenuanti atipiche (escluse senza valorizzare il diverso contegno tenuto dalla ricorrente rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti dalla medesima indagine). [OSCURATO:PERSONA] 1. IL ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Le coordinate in fatto della regiudicanda sono incontroverse. Per il lotto sedici, andato originariamente deserto, in occasione della seconda "gara" all'uopo fissata, manifestarono interesse solo le imprese della ricorrente e del [OSCURATO:PERSONA], i quali presentarono una offerta identica. Seguendo il suggerimento loro reso dal Consoli, i due interessati si unirono in una associazione temporanea di scopo, finalizzata ad ottenere con immediatezza la concessione: in coerenza, venne presentata dai due citati partecipanti un'offerta unica, con un minimo rialzo rispetto alle due precedenti, nell'interesse di una associazione non ancora costituita al momento della relativa presentazione (perchè a tanto si procedette contestualmente alla aggiudicazione). 3. Ciò premesso, va ribadito PR--14~—€1:p...p4~id che i principi di diritto più volte affermati in sede di legittimità convergono nel configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 cod. pen. come reato di pericolo: non occorre invero che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolaril:à della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280837; Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Rv. 267967). L'evento naturalistico del reato richiede infatti, oltre all'ipotesi dell'impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento (in tal senso, il turbamento può consistere anche nello "sviamento" del regolare svolgimento della gara, tale da determinarne uno sviluppo anomalo).Ciò che rileva è che la condotta tipica si riveli idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Rv. 254906; Sez. 2, n. 7013 del 05/11/2018, dep. 2019, n.m.; Sez. 6, n. 2989 del 15/01/2019, n.m). 4.In questa cornice, i rilievi difensivi addotti dalla difesa della Pruiti mostrano tutta la loro inconferenza. 4.1.È incontroversa la sussistenza di una condotta materiale pienamente confacente ai costituti propri del reato in contestazione. Fu il Consoli, il soggetto qualificato preposto alla licitazione, a suggerire ai due offerenti di costituire l'associazione alla quale aggiudicare la concessione del lotto in questione. E non è revocabile in dubbio che tale prospettazione, pedissequamente seguita dai due offerenti nel predisporre congiuntamente la nuova offerta, consentiva alle ditte interessate, tramite l'artificio in questione, di garantirsi comunque l'aggiudicazione, aggirando il profilo concorrenziale sotteso alla licitazione indetta e dando così corpo alla tipica realizzazione di una delle condotte (i mezzi fraudolenti) considerate dalla fattispecie incriminatrice contestata nel determinare il turbamento della gara, così da realizzare una evidente violazione del duplice interesse tutelato dalla disposizione in questione: si limitava il gioco concorrenziale, perchè non vi sarebbe stata alcuna offerta al rialzo, favorendo gli offerenti, comunque certi dell'aggiudicazione; e si sacrificava l'interesse dell'amministrazione coinvolta, chiaramente correlato alla necessità di acquisire l'offerta più vantaggiosa. 4.2. Il tutto nella pacifica consapevolezza di tradire le previsioni legate alla licitazione in corso, a tacer d'altro disvelata dall'inequivoco portato della lettera di invito rivolta agli offerenti, puntualmente richiamata nel verbale di gara dell'Il maggio 2015 (si veda pagina 20 della sentenza di primo grado), nel corpo della quale si precisava che in caso di offerte uguali si sarebbe provveduto a richiedere agli interessati "una nuova offerta migliorativa in busta chiusa" e che solo in caso di reiterata conferma di offerte identiche si sarebbe provveduto al sorteggio dell'offerta destinata a prevalere. Aspetto in fatto, quest'ultimo, che rende peraltro marcatamente recessive le considerazioni difensive spese nel rimarcare la poca dimestichezza del Consoli rispetto alle regole procedurali che connotavano la licitazione indetta. 4.3. Sul piano soggettivo, del resto, non può non rimarcarsi che i profili fattuali (le intercettazioni evocate e la imminente scadenza del termine ultimo per la partecipazione ai bandi euro-unitari) e i correlati derivati logici travisati per omissione secondo l'impostazione prospettica seguita dal ricorso sono all'evidenza privi di decisività rispetto al dolo della turbativa contestata, peraltro negato essenzialmente facendo leva sulla posizione del Consoli e senza nulla rilevare in relazione alla figura specifica della odierna ricorrente. 4.3.1. Per integrare l'elemento soggettivo della turbativa ex art 353 cod. pen. non occorre riscontrare in termini di necessaria prevalenza - rispetto ad un eventuale interesse di matrice pubblicistica comunque perseguito- il dolo intenzionale legato al favor garantito dalla condotta del soggetto qualificato rispetto agli interessi del privato interessato, profilo tipico di altre ipotesi di reato; è invece sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di turbare la gara (tra tante, Sez. 2, n. 13505 del 13/03/2008, Rv. 239794), aspetto, questo, che nel caso a giudizio non poteva ritenersi in discussione, per quanto già evidenziato. Ne consegue che la finalità, anche di interesse pubblicistico, che possa aver dominato, anche esclusivamente, l'intenzione perseguita dal Consoli nella specie (favorire l'aggiudicazione in tempi quanto più celeri per non lasciare perimere i termini di scadenza dettati dai bandi euro-unitari e perdere le relative agevolazioni), oltre a riguardare unicamente quest'ultimo e non la ricorrente (aspetto che nel caso finisce per assume rilevanza alla luce della tipicità specifica del modo di realizzazione del turbamento nel caso ritenuta dalla Corte del merito), rimane indifferente al dolo richiesto dal reato in disamina perchè lascia immutato l'aspetto relativo alla consapevolezza della turbativa realizzata e della lesione ai beni giuridici tutelati dalla norma che ne consegue, così da rimanere sullo sfondo della più completa indifferenza rispetto ai costituti soggettivi dell'ipotesi di reato contestata. 5. Sono, infine, manifestamente infondate le ulteriori censure esposte dal ricorso, legate alla negata applicazione nella specie delle attenuanti di cui agli art. 114 e 62- bis cod. pen. In relazione alla prima, dovendosi condividere le valutazioni rese sul punto dalla Corte del merito in relazione alla negata marginalità del ruolo svolto dalla ricorrente nella vicenda a giudizio, atteso che l'adesione della stessa all'accordo prospettato dal Consoli costituiva sviluppo imprescindibile della realizzazione della condotta illecita a giudizio. Quanto alle generiche, si rivendica in via premiale la mancata partecipazione della ricorrente alle altre situazioni illecite fotografate dall'attività di indagine che ebbe a riguardare le licitazioni indette, in quel torno temporale, dall'azienda [OSCURATO:PERSONA] di Troina, aspetto pretermesso dalla Corte del merito: in disparte la decisività del dato, la censura è inammissibile perchè sottende un giudizio legato ad emergenze in fatto non immediatamente desumibili dalle sentenze di merito e neppure espressamente indicate dalla parte interessata.6.Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla si liquida in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi e Comune di Troina, in relazione alle spese del grado, atteso che le rispettive memorie e la nota spese di riferimento sono state trasmesse a questa Corte solo il giorno dell'udienza. Vale infatti ribadire (Sez. 6 , n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148) che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritu