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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 1983

Cassazione n. 29994/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. di SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], Il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17/11/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro in data 22/7/2022, che aveva rigettato la domanda di integrazione della liberazione anticipata avanzata dal condannato, in ordine al periodo di pena espiata dal 9/10/2007.

1.1. Il Tribunale ha rilevato che il detenuto era stato condannato per delitti ostativi ex art. 4 bis 0.P., sicché non avrebbe potuto fruire del beneficio speciale, in quanto l'originario D. L. 23/12/2013, n. 143, che aveva previsto tale tipo di liberazione anticipata per tutti i condannati già ammessi a fruire della liberazione anticipata ordinaria, era stato poi convertito nella Legge 21/2/2014, n. 10 che aveva però escluso i condannati per reati ostativi. [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato l'istanza di integrazione nella vigenza del decreto-legge nella formulazione originaria, ciò non implicava la necessità di riconoscergli detto beneficio, in quanto la norma aveva trovato una formulazione definitiva più restrittiva: ciò non implicava l'applicazione retroattiva di una disposizione sfavorevole, poiché il reclamante aveva commesso i reati in esecuzione ben prima dell'anno 2013, in epoca in cui egli aveva una aspettativa di liberazione anticipata pari a 45 giorni per ciascun semestre.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 54 O.P. e all'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, per non avere considerato che il decreto-legge convertito con modifiche non è parificabile ad un decreto-legge decaduto integralmente.

Invero, nel primo caso gli effetti esplicati non sono resi inefficaci ex tunc, tant'è vero che le istanze decise favorevolmente nella vigenza del decreto-legge originario non furono travolte o private di efficacia quando intervenne la legge di conversione con modifiche.

Rileva il ricorrente che bisogna avere riguardo alla natura sostanziale dell'istituto ex art. 54 O.P. - come affermata dalla Corte costituzionale - e non attestarsi sul principio tempus regit actum.

La vicenda in esame avrebbe avuto diversa sorte se fosse stata decisa tempestivamente, e la decisione qui avversata affida la soluzione del caso ad un criterio di "fortuna". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1.

Non può riconoscersi nel caso in esame alcuna ingiustificata disparità di trattamento, già esclusa dall'esegesi di legittimità di questa Corte, laddove si è affermato che "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati" (Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 2017, Liotta, Rv. 269411).

1.2. Quanto al richiamo difensivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, si osserva che detta pronuncia ha raccolto le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riguardo all'art. 7 della Convenzione, in ordine al principio di legalità dei reati e delle pene, affermando che l'introduzione di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio in itinere, influendo altresì sulla funzione rieducativa della pena, deve rispondere al principio di irretroattività della sanzione sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost., Ma, per l'appunto, deve trattarsi di una norma che - all'epoca della sua vigenza - abbia inciso sul trattamento sanziona- torio in itinere, e non di una norma neutra rispetto alla posizione del condannato, né può affermarsi senz'altro la "sostanzializzazione" dei regimi esecutivi con rigido riferimento al tempus commissí delicti, in quanto l'esecuzione della condanna resta un tertium genus normativo intervenendo dopo l'accertamento del fatto e a compiuta definizione dell'iter processuale.

1.3. Infine, risulta generica la deduzione della disparità di trattamento con riguardo a condannati per delitti ostativi che avevano tempestivamente presen- tato l'istanza di integrazione della liberazione anticipata e se l'erano vista acco- gliere.

Invero, tale ipotesi è stata solo astrattamente allegata, e in ogni caso risulta corretta l'affermazione dell'impugnata ordinanza per cui all'epoca di commissione dei reati in espiazione la prospettiva esecutiva del Congiu era caratterizzata dalla mera possibilità di ottenere la liberazione anticipata ordinaria alle condizioni di legge, sicché nessun affidamento ad un diverso trattamento era preventivabile nel momento rilevante per la formazione di una previsione sul complessivo trattamento sanzionatorio, esteso anche alle modalità di esecuzione.ffl

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esonero da responsabilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. di SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], Il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17/11/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro in data 22/7/2022, che aveva rigettato la domanda di integrazione della liberazione anticipata avanzata dal condannato, in ordine al periodo di pena espiata dal 9/10/2007. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che il detenuto era stato condannato per delitti ostativi ex art. 4 bis 0.P., sicché non avrebbe potuto fruire del beneficio speciale, in quanto l'originario D. L. 23/12/2013, n. 143, che aveva previsto tale tipo di liberazione anticipata per tutti i condannati già ammessi a fruire della liberazione anticipata ordinaria, era stato poi convertito nella Legge 21/2/2014, n. 10 che aveva però escluso i condannati per reati ostativi. [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato l'istanza di integrazione nella vigenza del decreto-legge nella formulazione originaria, ciò non implicava la necessità di riconoscergli detto beneficio, in quanto la norma aveva trovato una formulazione definitiva più restrittiva: ciò non implicava l'applicazione retroattiva di una disposizione sfavorevole, poiché il reclamante aveva commesso i reati in esecuzione ben prima dell'anno 2013, in epoca in cui egli aveva una aspettativa di liberazione anticipata pari a 45 giorni per ciascun semestre. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 54 O.P. e all'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, per non avere considerato che il decreto-legge convertito con modifiche non è parificabile ad un decreto-legge decaduto integralmente. Invero, nel primo caso gli effetti esplicati non sono resi inefficaci ex tunc, tant'è vero che le istanze decise favorevolmente nella vigenza del decreto-legge originario non furono travolte o private di efficacia quando intervenne la legge di conversione con modifiche. Rileva il ricorrente che bisogna avere riguardo alla natura sostanziale dell'istituto ex art. 54 O.P. - come affermata dalla Corte costituzionale - e non attestarsi sul principio tempus regit actum. La vicenda in esame avrebbe avuto diversa sorte se fosse stata decisa tempestivamente, e la decisione qui avversata affida la soluzione del caso ad un criterio di "fortuna". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. Non può riconoscersi nel caso in esame alcuna ingiustificata disparità di trattamento, già esclusa dall'esegesi di legittimità di questa Corte, laddove si è affermato che "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati" (Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 2017, Liotta, Rv. 269411). 1.2. Quanto al richiamo difensivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, si osserva che detta pronuncia ha raccolto le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riguardo all'art. 7 della Convenzione, in ordine al principio di legalità dei reati e delle pene, affermando che l'introduzione di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio in itinere, influendo altresì sulla funzione rieducativa della pena, deve rispondere al principio di irretroattività della sanzione sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost., Ma, per l'appunto, deve trattarsi di una norma che - all'epoca della sua vigenza - abbia inciso sul trattamento sanziona- torio in itinere, e non di una norma neutra rispetto alla posizione del condannato, né può affermarsi senz'altro la "sostanzializzazione" dei regimi esecutivi con rigido riferimento al tempus commissí delicti, in quanto l'esecuzione della condanna resta un tertium genus normativo intervenendo dopo l'accertamento del fatto e a compiuta definizione dell'iter processuale. 1.3. Infine, risulta generica la deduzione della disparità di trattamento con riguardo a condannati per delitti ostativi che avevano tempestivamente presen- tato l'istanza di integrazione della liberazione anticipata e se l'erano vista acco- gliere. Invero, tale ipotesi è stata solo astrattamente allegata, e in ogni caso risulta corretta l'affermazione dell'impugnata ordinanza per cui all'epoca di commissione dei reati in espiazione la prospettiva esecutiva del Congiu era caratterizzata dalla mera possibilità di ottenere la liberazione anticipata ordinaria alle condizioni di legge, sicché nessun affidamento ad un diverso trattamento era preventivabile nel momento rilevante per la formazione di una previsione sul complessivo trattamento sanzionatorio, esteso anche alle modalità di esecuzione.ffl 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esonero da responsabilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorn
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