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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01877/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Ancona; udito il difensore dell'imputato il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, facendo rilevare la intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 13/07/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all' art. 648 cpv c.p. e 55 comma 9 D. Lvo n. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.).2.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità della documentazione in atti proveniente dalla banca CARIFAC di Fabriano.

Assume che la corte di appello non aveva motivato in relazione alla specifica eccezione di inutilizzabilità di detta documentazione informatica su cui risultavano annotati a penna da mano rimasta sconosciuta gli orari dei prelievi.

Rileva che risultava violato il disposto di cui agli artt. 190, 191, 248 e 354 c.p.p. in quanto il documento in questione appariva privo delle minime garanzie di genuinità del proprio contenuto.

2.1. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa la correttezza della individuazione dell'imputato quale autore dei prelievi sulla base dei riconoscimenti operati dai militari operanti.

Rileva che i giudici di merito si erano basati sul riconoscimento posto in essere dall' App. [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Jesi - che secondo la ricostruzione delle sentenze avrebbe riconosciuto in maniera certa il ricorrente in occasione dei quattro prelievi e quanto alla macchina allo stesso in uso - non considerando che secondo quanto era dato desumere dal tenore di detta testimonianza lo stesso non aveva mai operato alcun riconoscimento certo dell'imputato relativamente ad almeno tre dei prelievi effettuati presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ritenendo, invece, sicuro il solo riconoscimento riferito al prelievo delle ore 19,29 del 16/12/2012 presso il bancomat del [OSCURATO:PERSONA].

Assume che nel caso in esame appariva evidente una illogicità della motivazione per travisamento della prova per le ragioni analiticamente indicate alle pagg. 6 e segg. del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269218 - 01.Nel caso in esame la ricostruzione in punto di fatto operata dai giudici di merito si basa oltre che sulle risultanze documentali, sugli accertamenti compiuti dagli organi di P.G. i quali hanno accertato la sussistenza di una serie di prelievi abusivi tramite la carta bancomat di proprietà della vittima riferibili all' odierno imputato, con la conseguenza che la censura proposta si appalesa inammissibile in quanto la difesa del ricorrente non si confronta con l' intero compendio istruttorio.

2. Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti in quanto riguarda profili di puro fatto già oggetto di ampia disamina da parte dei giudici di merito o, comunque, è da ritenere manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Occorre ancora osservare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Muovendo da tali premesse le censure in questione appaiono prive di pregio alcuno.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria ha ritenuto l' imputato responsabile di tutti i fatti in esame in quanto lo stesso non aveva contestato di essere l' autore del prelievo abusivo presso lo sportello bancomat della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Jesi delle ore 19,29 e che, quanto agli ulteriori prelievi, lo stesso era stato riconosciuto dalla forze dell' ordine in quanto soggetto noto e, peraltro, la sua responsabilità si desumeva con certezza dal fatto che la persona che aveva prelevato indebitamente le altre somme "presentava le stesse caratteristiche fisiche/postura dell' imputato ed indossava lo stesso abbigliamento delle 19,29" e che la autovettura utilizzata risultava essere la stessa in uso all' imputato.A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità delle singole condotte art. 493 ter c.p.). - peraltro sovente basata su di una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi valorizzati dai giudici di merito - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

Trattasi, quindi, di censure attinenti al merito della decisione in quanto, si propone una diversa lettura degli atti processuali e si tenta, in modo surrettizio, una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità.

4. In ragione della eccezione di intervenuta prescrizione va, infine, richiamato l'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601).

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Ancona; udito il difensore dell'imputato il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, facendo rilevare la intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 13/07/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all' art. 648 cpv c.p. e 55 comma 9 D. Lvo n. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.).2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità della documentazione in atti proveniente dalla banca CARIFAC di Fabriano. Assume che la corte di appello non aveva motivato in relazione alla specifica eccezione di inutilizzabilità di detta documentazione informatica su cui risultavano annotati a penna da mano rimasta sconosciuta gli orari dei prelievi. Rileva che risultava violato il disposto di cui agli artt. 190, 191, 248 e 354 c.p.p. in quanto il documento in questione appariva privo delle minime garanzie di genuinità del proprio contenuto. 2.1. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa la correttezza della individuazione dell'imputato quale autore dei prelievi sulla base dei riconoscimenti operati dai militari operanti. Rileva che i giudici di merito si erano basati sul riconoscimento posto in essere dall' App. [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Jesi - che secondo la ricostruzione delle sentenze avrebbe riconosciuto in maniera certa il ricorrente in occasione dei quattro prelievi e quanto alla macchina allo stesso in uso - non considerando che secondo quanto era dato desumere dal tenore di detta testimonianza lo stesso non aveva mai operato alcun riconoscimento certo dell'imputato relativamente ad almeno tre dei prelievi effettuati presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ritenendo, invece, sicuro il solo riconoscimento riferito al prelievo delle ore 19,29 del 16/12/2012 presso il bancomat del [OSCURATO:PERSONA]. Assume che nel caso in esame appariva evidente una illogicità della motivazione per travisamento della prova per le ragioni analiticamente indicate alle pagg. 6 e segg. del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269218 - 01.Nel caso in esame la ricostruzione in punto di fatto operata dai giudici di merito si basa oltre che sulle risultanze documentali, sugli accertamenti compiuti dagli organi di P.G. i quali hanno accertato la sussistenza di una serie di prelievi abusivi tramite la carta bancomat di proprietà della vittima riferibili all' odierno imputato, con la conseguenza che la censura proposta si appalesa inammissibile in quanto la difesa del ricorrente non si confronta con l' intero compendio istruttorio. 2. Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti in quanto riguarda profili di puro fatto già oggetto di ampia disamina da parte dei giudici di merito o, comunque, è da ritenere manifestamente infondato. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Occorre ancora osservare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Muovendo da tali premesse le censure in questione appaiono prive di pregio alcuno. Osserva il Collegio che la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria ha ritenuto l' imputato responsabile di tutti i fatti in esame in quanto lo stesso non aveva contestato di essere l' autore del prelievo abusivo presso lo sportello bancomat della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Jesi delle ore 19,29 e che, quanto agli ulteriori prelievi, lo stesso era stato riconosciuto dalla forze dell' ordine in quanto soggetto noto e, peraltro, la sua responsabilità si desumeva con certezza dal fatto che la persona che aveva prelevato indebitamente le altre somme "presentava le stesse caratteristiche fisiche/postura dell' imputato ed indossava lo stesso abbigliamento delle 19,29" e che la autovettura utilizzata risultava essere la stessa in uso all' imputato.A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità delle singole condotte art. 493 ter c.p.). - peraltro sovente basata su di una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi valorizzati dai giudici di merito - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Trattasi, quindi, di censure attinenti al merito della decisione in quanto, si propone una diversa lettura degli atti processuali e si tenta, in modo surrettizio, una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità. 4. In ragione della eccezione di intervenuta prescrizione va, infine, richiamato l'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601). 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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