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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09604/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza proposta è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la rivendicata qualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta coerentemente negata alla luce di una puntuale valutazione di tutti gli elementi tipici di tale fattispecie, letti in modo complessivo e sinergico e ritenuti incompatibili all'ipotesi di lieve offensività alla luce in primo luogo della quantità della sostanza detenuta (cocaina per circa 157 grammi), elemento letto e confermato nella sua decisiva rilevanza dalla professionalità dell'attività illecita sottesa a tale detenzione, resa evidente dalla strumentazione funzionale alla suddivisione della sostanza in questione e delle modalità di occultamento riscontrate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza proposta è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la rivendicata qualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta coerentemente negata alla luce di una puntuale valutazione di tutti gli elementi tipici di tale fattispecie, letti in modo complessivo e sinergico e ritenuti incompatibili all'ipotesi di lieve offensività alla luce in primo luogo della quantità della sostanza detenuta (cocaina per circa 157 grammi), elemento letto e confermato nella sua decisiva rilevanza dalla professionalità dell'attività illecita sottesa a tale detenzione, resa evidente dalla strumentazione funzionale alla suddivisione della sostanza in questione e delle modalità di occultamento riscontrate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09604/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris