CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 33031/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19444-2024proposto da: COMUNE DI L’AQUILA, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A R.L.; -intimato - avverso il DECRETO N. 3202/2024 [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 11 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Comune di L’Aquila ha proposto istanza di ammissione allo stato passivodel [OSCURATO:PERSONA] e Parcheggi soc. cons. a r.l.per la somma complessiva di €. 1.340.500,01 a titolo di tasse impagate e canoni patrimoniali. Ric. 2024n. 19444 - Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 1.2. Il giudice delegato ha ammesso allo stato passivo il credito del Comune per l’importo di €.613.014,88, decurtando la somma di €. 717.485,13 quale “compensazione delle somme asseritamente vantate dalla società fallita” nei confronti dello stesso. 1.3. Il Comune ha proposto opposizione, lamentando che: - il giudice delegato aveva operato una compensazione giudiziale in carenza di qualsiasi condizione giustificativa; - infatti, anche nel caso in cui la società fallita avesse effettivamente svolto lavori di manutenzione straordinaria, successivi al disastroso sisma del 6/4/2009 che sconvolse la città di L’Aquila, all’interno del complesso comunale costituito dal parcheggio e terminal bus nel vallone di Collemaggio, ciò non avrebbe mai fatto sorgere un credito di “facile e pronta liquidazione”. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione,deducendo che il credito vantato dalla società poi fallita nei confronti del Comune era ampiamente provato. 1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizioneproposta dal Comune. 1.6. Il tribunale, in particolare, ha , per quanto ancora importa, ritenuto : - a) che, con riferimento alla componente “lavori” del controcredito della società fallita, “ il titolo del controcredito della MP trova fonte anzitutto nel documento del 20.8.2001, versato in atti dalla Curatela (doc. 6…)”; - “l’esecuzione delle opere e l’accordo con il Comune in merito alla realizzazione delle stesse apparepoi comprovata dalla … copiosa documentazione prodotta in atti dalla Curatela … relativa alle comunicazioni intercorse tra il Comune e la società in merito all’esecuzione degli interventi straordinari in discorso, alle determine adottate dal Comune, tra le quali particolarmente rilevante appare quella del 30.03.2010 con la quale è stato Ric. 2024n. 19444 - Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 deliberato il pagamento a favore della MeP della somma di € 150.000 proprio per taluni interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dalla soc.… nonché soprattutto la relazione resa dal Comune dell’Aquila, nella persona dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata accertata l’adeguatezza delle riparazioni eseguite dalla MP a seguito dell’evento sismico e attestata la congruità delle spese sostenute, sia con riferimento sia ai lavori presso il Terminal di Collemaggio, sia alla riparazione dei tappeti mobili …”;- b) quanto “ alla parte di credito relativa al corrispettivo per le attrezzature di proprietà della MP ed acquisite dal Comune, per l’importo di € 146.592,67”, che “nel verbale di riconsegna del 09.08.2019, sottoscritto sia dalla MP che dal Comune di L’Aquila …, risulta chiaramente la volontà del Comune ad acquisire le attrezzature di proprietà della MP ai prezzi ivi previsti”, che “quanto riportato nel verbale trova riscontro nella nota trasmessa dal Comune alla MP il 04.09.2019, nella quale si ribadisce la volontà/necessità all’acquisizione, dietro corrispettivo, dei materiali in discorso”, e che la prova di tale parte del creditoemerge “anche dalle fatture relative all’acquisto delle attrezzature versate in atti dalla Curatela, nonché dal fatto, pacifico tra le parti, che i materiali in discorso sono stati effettivamente mantenuti dall’[OSCURATO:PERSONA]”. 1.7. Il tribunale ha, quindi, ritenuto che, alla luce di quanto esposto, “il controcredito opposto in compensazione dalla Curatela debba ritenersi liquido, sia quanto a certezza della sua esistenza sia in punto di determinazione del relativo ammontare”, non avendo il relativo accertamento richiesto alcuna complessa istruttoria, e che la compensazione operata dal giudice delegato, nei termini indicati nel decreto di esecutività dello stato passivo, era, di conseguenza, legittima. Ric. 2024n. 19444 - Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 1.8. Il Comune, con ricorso notificato in data 10/9/2024, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione del decreto. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 1.10. Il ricorrente ha depositato breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , il ricorrent e , lamentando la violazione degli artt. 1350 e 2041 c.c. e degli artt. art. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i controcrediti vantati dalla società poi fallita opposti in compensazione avessero i caratter i della certezza, della liquidità e dell’esigibilità, senza, tuttavia, considerare, come argomentatamente dedotto dal Comune sia in sede di ammissione al passivo sia in sede di opposizione, che: a) per ciò che riguarda il rapporto relativo ai “lavori di ristrutturazione” post-sismica, il “documento di descrizione della cosa locata di cui all’art. 1590 c.c. e contestuale tabella di ripartizione degli oneri accessori tra il proprietario e il conduttore”, recante la data del 20/8/2002 e ritenuto dal tribunale come la fonte contrattuale dell’obbligazione del Comune,in realtà, “ non prevede in alcun modo l ’ esecuzione degli ingenti lavori di ristrutturazione post-sismica di cui qui si dibatte e non individua le opere che la MeP avrebbe eseguito circa 9 anni dopo”; - tale documento, infatti, al pari della corrispondenza prodotta dall’opposto, non individua preventivamente “i lavori da eseguire, il loro prezzo, il termine di esecuzione e, in generale, tutti gli elementi che caratterizzano un contratto, in specie quando di esso sia parte una [OSCURATO:PERSONA]”; -b) per ciò che riguarda il credito conseguente all’acquisto di impianti ed attrezzature della società poi fallita da parte del Comune, non risulta il contratto da cui sarebbe originata l’obbligazione di pagamento del prezzo addotto in Ric. 2024n. 19444 - Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 compensazione; -il verbale di riconsegna sottoscritto il 9/8/2019 prevede, infatti, esclusivamente la proposta con la quale l’amministratore delegato della società poi fallita si dichiara disposto a cedere al Comune gli impianti e le attrezzature ivi menzionati; - la nota del Comune del 4/9/2019, con cui “ si ribadisce la volontà/necessità dell’acquisizione, dietro corrispettivo, dei materiali in discorso", non contiene, dal suo canto, né l’adesione alla “proposta” di cui al suddetto verbale di riconsegna, né alcuna determinazione o volizione del Comune; - la suddetta nota comunale non è, dunque, qualificabile come un’ipotesi di conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923 ; - il presunto acquisto di materiali e attrezzature, dunque, al pari della presunta commissione di ingenti lavori di ristrutturazione post- sismica, esuladallo schema previsto dall’art. 17 cit., posto che i contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell’ipotesi eccezionale, prevista dall’art. 17 cit., di contratti conclusi con ditte commerciali, sicché, nel caso di appalto di opere pubbliche, per il quale sono necessari accordi specifici e complessi, deve essere escluso che il consenso possa formarsi tramite scritti successivi atteggiantisi come proposta ed accettazione fra assenti, atteso che, per opere con rilevanti corrispettivi e spese a carico delle casse pubbliche, occorre avere certezza dell’esatta consistenza ed articolazione dei lavori nonché delle risorse stanziate per il loro pagamento, con forme e tempi precisamente stabiliti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362 ss. c.c.e la violazione degli artt. 1350 c.c., 16 e 17 del r.d.n. 2440/1923, in relazione all’ art. Ric. 2024n. 19444 - Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che tra la società poi fallita e il Comune fossestato stipulato un contratto di acquisto, risultante dalla nota comunale del 4/9/2019, per il complessivo importo di € . 146.592,67, senza, tuttavia, considerare che: - in sede di riconsegna del parcheggio di Collemaggio, la società aveva lasciato all’interno della struttura taluni beni ed attrezzature ed aveva manifestato la disponibilità a cederli indicando, per ognuna delle quattro categorie di beni indicate, un “costo di fornitura complessivo a corpo”, per l’importo totale di €. 146.592,67; - il Comune, rispetto a tale disponibilità, in data 4/9/2019 aveva risposto in forma interlocutoria, manifestando il proprio interesse a conservare la maggior parte delle addizioni,ma rinviando ogni “accordo economico” al momento in cui “sperabilmente al di fuori di contenziosi giudiziari” si fosse potuto pervenire alla “regolazione dei rapporti tra le parti”; -la nota scritta del Comune, dunque, erapriva della manifestazione di una qualsiasi volontà di procedere all’acquisto di alcunché, manifestando unicamente l’interesse del Comune a conservare le addizioni e ad intavolare trattative, nel più ampio contesto della regolazione dei rapporti tra le parti, per individuare un accordo economico che avesse riguardo alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione ed al valore dei materiali. 2.3. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 182, 183 e 191 del d.lgs. n. 276/2000, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la sussistenza dei crediti opposti in compensazione dal Fallimento in ragione tanto dell’esecuzione da parte della società poi fallita di riparazioni urgenti successive al sisma del 6/4/2009, quanto dell’acquisto da parte del Comune di materiali della fallita successivamente alla Ric. 2024n. 19444 - Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 cessazione del servizio di esazione dei corrispettivi dei parcheggi, omettendo, tuttavia, di considerare che, come eccepito dal Comune, non vi era stato alcun impegno di spesa destinato a fronteggiare gli oneri dei lavori post-sismici e il corrispettivo del preteso acquisto e che, di conseguenza, era inesistente, per la sua radicale ed insormontabile nullità, qualsivoglia obbligazione idonea a determinare la compensazione legale con i crediti azionati dal Comune; - gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono, infatti, validi e vincolanti nei loro confronti solo a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazionedella stessa. 2.4. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 2.5. Questa Corte ha più volte ribadito che: -ogni atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale , di qualsivoglia genere e tipo, è valido soltanto a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267/2000; - d iversament e, si è , invece, in presenza di una nullità(rilevabile, come tale, d’ufficio, anche in cassazione,ogni qual volta il dato per essa determinante emerga da quanto già acquisito al processo e non sussistaalcun giudicato esterno ostativo a tale rilevazione) tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione della stessa, ferma restando l’eventuale obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass. n. Ric. 2024n. 19444 - Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 24303 del 20 11 ; Cass. n. 17465 del 20 13 ; Cass. n. 33768 del 2019; più di recente, Cass. n. 13159 del 2024, la quale, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di unComune, rilevando, d’ufficio , la nullitàdella delibera del consiglio comunale con la quale l’ente aveva garantito il pagamento dei canoni deicontratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazionedella copertura finanziaria). 2.6. Nel caso in esame, il tribunale non si è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto la sussistenza dei crediti contrattuali asseritamente maturati in capo alla società poi fallita nei confronti del Comune opponente ed eccepiti dal Fallimento in compensazione rispetto a quelli azionati dallo stesso con la domanda di ammissione al passivo, omettendo, però, di accertare, in fatto, se gli stessi erano stati assunti, come previsto dall’art. 191 cit., con la relativa copertura finanziaria e, in caso positivo, in quale misura. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di L’Aquila che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri,e, per l’effetto, c