CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18896/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2498/2026Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 18896/2026Data pubblicazione 10/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 2498/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti;contro[OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrentiincidentali);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la partericorrente incidentale, abbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, alla luce della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti percompensare integralmente tra le parti le spese processuali; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 06/06/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]