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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 41079/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0138Q81) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].ING) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0379DI33) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOtdato avviso alle_parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta agli imputati in ordine al reato di furto aggravato in abitazione.

I ricorrenti deducono, con unico motivo, la violazione di legge in riferimento all'aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

2. I ricorsi sono inammissibili.

Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Nel resto, la deduzione di violazione di legge è del tutto generica ed assertiva

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0138Q81) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].ING) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0379DI33) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOtdato avviso alle_parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta agli imputati in ordine al reato di furto aggravato in abitazione. I ricorrenti deducono, con unico motivo, la violazione di legge in riferimento all'aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 2. I ricorsi sono inammissibili. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Nel resto, la deduzione di violazione di legge è del tutto generica ed assertiva 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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