Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 1975

Cassazione n. 15898/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1975 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prematura la concessione dei benefici a cagione della gravità dei reati, commessi in epoca recente, che gli sono valsi la condanna alla pena della cui esecuzione si discute, del fine pena, non prossimo, e dell'assenza di un'adeguata ed approfondita osservazione inframuraria con riguardo al profilo di revisione critica degli agiti devianti.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando un solo motivo, con il quale deduce il travisamento della prova in riferimento alla risocializzazione del condannato ed il vizio della motivazione, carente e contraddittoria.

Ascrive, in specie, al Tribunale di sorveglianza di avere rigettato le istanze pur dopo avere indicato plurimi elementi, tutti univocamente deponenti nell'opposto senso del loro accoglimento e ignorando la conclusione positiva contenuta nella relazione dell'équipe di osservazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.

2. È pacifico che, ai fini della concessione delle misure alternative, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602).

Invero, una delle condizioni fondamentali - in particolare - per la concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Rv. 189375).

Il Tribunale di sorveglianza, pure in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può, nondimeno, legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, finalizzati a verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre all'atto dell'accesso ad una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).

Tale valutazione non può, tuttavia, prescindere dalla corretta ricognizione degli elementi di giudizio, tratti, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato.

Il giudice, invero, non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, deve tener conto dell'esame effettuato dagli organi dell'osservazione, fermo restando che, nella sua autonomia valutativa, può giustificare la decisione reiettiva sulla base di una diversa considerazione degli elementi esaminati dall'équipe o sulla base di elementi diversi, da questa non scrutinati.

3. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali criteri.

Di fatti, l'ordinanza impugnata, dopo aver segnalato una pluralità di indici suscettibili di positiva valutazione (l'assenza di condanne precedenti a quella in esecuzione e di procedimenti pendenti; la regolarità della condotta desunta dalla relazione trattamentale; l'assenza di rilievi disciplinari, la fattiva adesione alle attività trattamentali; le buone opportunità di inserimento sociale e lavorativo), ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative invocando un approfondimento sul processo di revisione critica rispetto agli agiti devianti, senza, però, tener conto del passaggio della relazione di sintesi, riportato nell'ordinanza impugnata, nel quale si evidenzia che l'interessato, invitato a riflettere sulle conseguenze del reato, ha riconosciuto che i fatti commessi costituivano una grave forma di violenza psicologica.

Ferma restando l'insindacabilità nel merito del giudizio relativo al principio di gradualità nell'applicazione del trattamento rieducativo, occorre prendere atto, al riguardo, della sostanziale apparenza della motivazione sottesa al rigetto dell'istanza del condannato, non essendo dato comprendere quale sia il dato che, nell'ottica del giudice a quo, sarebbe meritevole di approfondimento ai fini della valutazione del processo di revisione critica, e non apparendo, peraltro, legittimo, in base ai principi suindicati, far ricadere sul detenuto un asserito difetto di istruttoria che il giudice ben avrebbe potuto colmare in autonomia, a fronte di numerosi e pregnanti indici che lo avrebbero potuto indurre in direzione opposta a quella prescelta.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, cui è demandato un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia condotto nel rispetto dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata tol rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1975 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prematura la concessione dei benefici a cagione della gravità dei reati, commessi in epoca recente, che gli sono valsi la condanna alla pena della cui esecuzione si discute, del fine pena, non prossimo, e dell'assenza di un'adeguata ed approfondita osservazione inframuraria con riguardo al profilo di revisione critica degli agiti devianti. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando un solo motivo, con il quale deduce il travisamento della prova in riferimento alla risocializzazione del condannato ed il vizio della motivazione, carente e contraddittoria. Ascrive, in specie, al Tribunale di sorveglianza di avere rigettato le istanze pur dopo avere indicato plurimi elementi, tutti univocamente deponenti nell'opposto senso del loro accoglimento e ignorando la conclusione positiva contenuta nella relazione dell'équipe di osservazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 2. È pacifico che, ai fini della concessione delle misure alternative, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602). Invero, una delle condizioni fondamentali - in particolare - per la concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Rv. 189375). Il Tribunale di sorveglianza, pure in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può, nondimeno, legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, finalizzati a verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre all'atto dell'accesso ad una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037). Tale valutazione non può, tuttavia, prescindere dalla corretta ricognizione degli elementi di giudizio, tratti, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice, invero, non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, deve tener conto dell'esame effettuato dagli organi dell'osservazione, fermo restando che, nella sua autonomia valutativa, può giustificare la decisione reiettiva sulla base di una diversa considerazione degli elementi esaminati dall'équipe o sulla base di elementi diversi, da questa non scrutinati. 3. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali criteri. Di fatti, l'ordinanza impugnata, dopo aver segnalato una pluralità di indici suscettibili di positiva valutazione (l'assenza di condanne precedenti a quella in esecuzione e di procedimenti pendenti; la regolarità della condotta desunta dalla relazione trattamentale; l'assenza di rilievi disciplinari, la fattiva adesione alle attività trattamentali; le buone opportunità di inserimento sociale e lavorativo), ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative invocando un approfondimento sul processo di revisione critica rispetto agli agiti devianti, senza, però, tener conto del passaggio della relazione di sintesi, riportato nell'ordinanza impugnata, nel quale si evidenzia che l'interessato, invitato a riflettere sulle conseguenze del reato, ha riconosciuto che i fatti commessi costituivano una grave forma di violenza psicologica. Ferma restando l'insindacabilità nel merito del giudizio relativo al principio di gradualità nell'applicazione del trattamento rieducativo, occorre prendere atto, al riguardo, della sostanziale apparenza della motivazione sottesa al rigetto dell'istanza del condannato, non essendo dato comprendere quale sia il dato che, nell'ottica del giudice a quo, sarebbe meritevole di approfondimento ai fini della valutazione del processo di revisione critica, e non apparendo, peraltro, legittimo, in base ai principi suindicati, far ricadere sul detenuto un asserito difetto di istruttoria che il giudice ben avrebbe potuto colmare in autonomia, a fronte di numerosi e pregnanti indici che lo avrebbero potuto indurre in direzione opposta a quella prescelta. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, cui è demandato un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia condotto nel rispetto dei principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata tol rinvio per nuovo giudizi
Sentenza Cassazione n. 15898/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris