CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. ), [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di due anni, un mese e ventinove giorni di reclusione — inflittagli per aver commesso i reati di lesioni, atti persecutori e danneggiamento — e lo ha, contestualmente, ammesso alla detenzione domiciliare speciale per motivi di salute. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta principale è precluso dall'assenza di prospettive di inserimento lavorativo e dagli esiti dell'espletata indagine socio-familiare, che ha evidenziato la persistenza del rischio di recidiva, connesso anche alla propensione all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione al dato concernente il risalente stato di disoccupazione e senza tener conto dell'episodicità delle manifestazioni antisociali che gli sono valse la condanna in esecuzione, dell'effetto inibitore prodotto dalla sottoposizione a misura cautelare e delle ottime prospettive di risocializzazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, ancorato la propria valutazione, da un canto, all'omesso avvio, da parte di un condannato, di un serio percorso di rivisitazione della propria condotta deviante, posta in essere in pregiudizio dell'ex-compagna, che gli è valsa l'applicazione, fino ad epoca relativamente recente (novembre 2020) della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati. Ha osservato, dall'altro, che [OSCURATO:PERSONA], il quale ha mostrato iniziale riluttanza ai contatti con l'UEPE, non lavora e che le manifestazioni delittuose sono frutto, con ogni probabilità, di una tendenza all'impulsività acuita dall'abuso di sostanze per concludere, quindi, che è necessario contenere, attraverso un opportuno intervento trattamentale, il pericolo di commissione di nuovi reati. A fronte di considerazioni coerenti con la descritta cornice ermeneutica e saldamente ancorate agli elementi acquisiti, il ricorrente pone l'accento su circostanze — quali quelle afferenti all'assenza di ulteriori pendenze o condanne ed alla buona condizione economica e familiare — che non appaiono in alcun modo in grado di scalfire la solidità del costrutto argomentativo sotteso alla decisione impugnata, imperniato, come detto, sul triplice pilastro costituito: dalla scarsa consapevolezza, in capo al condannato, del disvalore delle azioni realizzate, profilo che egli non risulta in alcun modo avere approfondito; della carenza di impegno in iniziative finalizzate alla risocializzazione; della persistenza di stili di vita che hanno favorito l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso e che, se non superati, potrebbero dare la stura alla consumazione di nuovi illeciti, la cui prevenzione è garantita dall'esecuzione della pena nelle prescelte forme della detenzione domiciliare. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con