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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 27506/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8251/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo Studio legale IZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10217/2021 depositata il 20/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto emesso dal Giudice di Pace di Napoli n. 1028/2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di euro 1.276,90, versati su richiesta dell’agenzia delle entrate dalla impresa di assicurazioni, anziché dall’ingiunto, come imposta per la registrazione della sentenza n. 7118/2011 del Tribunale di Napoli, adducendo che l’importo ricevuto da Unipolsai per l’imposta di registro, all’esito della transazione intercorsa tra le parti, ammontava ad euro 673,72, che l’imposta non era stata pagata proprio perché la somma ricevuta era inferiore a quella dovuta e che la somma di euro 673,72 era stata prontamente restituita a Unipolsai; il Giudice di Pace rigettava l’opposizione; il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Giudice di pace, ha rigettato l’appello; avvalendosi di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione didetta decisione; nessuna attività difensiva è stata svolta da Unipolsai, rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 360-bis1 cod.proc.civ.

Considerato che 1) con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 645 cod.proc.civ.; viziata è, secondo la sua prospettazione, la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che possa dirsi viziata la sentenza del Giudice di Pace per avere condannato il debitore non già a titolo di restituzione di una somma indebitamente pagata, ma al diverso titolo di risarcimento del danno provocato da negligente attività del debitore, rientrando nei poteri del giudice la qualificazione giuridica dei fatti di causa; l’errore imputato al giudice a quo è quello di aver confuso i poteri di qualificazione della domanda con quelli del rispetto del principio della domanda: avendo Unipolsai agito a titolo restitutorio il Giudice di Pace non poteva, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, modificare il petitume la causa petendi; 2) con il secondo motivo al Tribunale si ascrive alla sentenza impugnata la violazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2033 cod.civ.; la tesi del ricorrente è così sintetizzabile: essendo incontroversa l’avvenuta restituzione di euro 673,72 a Unipolsai per le ragioni chiarite nella premessa di fatto, la sua condanna al pagamento di euro 1.276,90 era avvenuta violando le norme sulla ripetizione dell’indebito, per effetto delle quali chi è condannato a restituire una somma indebitamente percepita è tenuto a restituire il perceptum maggiorato degli interessi, e non anche il quid pluris , costituito nel caso di specie dalle sanzioni ed interessi; chiarisce il ricorrente che quando, nel luglio 2011, tra le parti era intercorsa la transazione era loro ignoto l’effettivo ammontare dell’imposta di registro che era stato bonariamente calcolato in euro 673,72, che l’agenzia delle entrate solo nel 2014 aveva calcolato l’effettivo ammontare dell’imposta, determinandolo in euro 1.276,00 e denuncia, quindi, il travisamento di quanto emergente dallo stato degli atti, per avere il Tribunale ritenuto non provato che l’importo dovuto ammontasse ad euro 1276,00 in luogo di euro 673,72; i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili; entrambi risultano formulati senza un effettivo raffronto con la sentenza impugnata; con nessuno di essi il ricorrente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata; il giudice a quo ha confermato la decisione di prime cure, emessa all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, affermando che il giudice, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, “ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore opponente quanto dal creditore opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione” (p. 7) e precisando che l’appellata nell’atto di opposizione aveva allegato i fatti che avevano consentito una più puntuale ricostruzione della vicenda per cui è causa, ma che sin dalla domanda proposta con l’atto monitorio non si era limitata a chiedere la restituzione delle somme anticipate per il pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza, “quanto rivendicato il proprio diritto al pagamento del maggior importo rimborsato al Comune di Napoli, in ragione dell’omesso pagamento da parte dell’avv.to Fava della medesima imposta, nonostante l’impegno assunto da quest’ultimo con la richiesta di anticipo di tale versamento .. ,” (p. 5); ha ribadito che Unipolsai aveva “ben chiarito di chiedere il pagamento delle somme ingiunte non solo a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto e non versato dall’avv.to Fava al fisco, ma anche in ragione della responsabilità da addebitare al professionista… il quale per negligenza e, quindi, per colpa o per motivi a noi sconosciuti non provvedeva alla registrazione della sentenza, nonostante l’impegno assunto ed il denaro ricevuto, esponendo così il Comune di Napoli (e per esso Unipolsai) al pagamento di sanzioni e maggiorazioni” (p. 6); anche la censura formulata con il secondo mezzo impugnatorio risulta del tutto scollegata dalla sentenza impugnata, dalle quale si evince, infatti, che la restituzione della somma di euro 673,72 era avvenuta solo dopo la notificazione del provvedimento ingiuntivo, che il calcolo dell’imposta di registro avrebbe potuto effettuarsi già nel 2011, applicando l’aliquota del 3% sugli importi liquidati dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 7192/2011, che il ricorrente secondo buona fede e correttezza e nel rispetto dei più elementari canoni di deontologia professionale, avrebbe comunque dovuto restituire le somme percepite da Unipolsai per la registrazione della sentenza, mettendola nella condizione di provvedere alla registrazione, senza esporla al rischio, poi avverato, del pagamento di ulteriori maggiorazioni; 3) con il terzo motivo è dal ricorrente denunziatala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; deduce che il rigetto dell’atto di impugnazione non può costituire motivo di abuso dello strumento processuale, dovendo, per giustificare la condanna per responsabilità aggravata, ravvisar si nella condotta del soccombente la volontà di piegare lo strumento processuale a tutela di interessi neppure astrattamente meritevoli di tutela; il motivo è infondato; la condanna ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ. non è stata determinata, come sostiene il ricorrente, dalla proposizione di una impugnazione rigettata, bensì dall’aver proposto appello pretestuosamente, deducendo l’insussistenza di un errore revocatorio della sentenza di prime cure, del tutto ignorando colpevolmente il rilievo dei profili di negligenza circa la responsabilità del danno procurato, e tenuto conto di una condotta inescusabile sotto il profilo della comune diligenza tra cittadini e dei canoni di lealtà e probità processuale; detta decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte quanto ai presupposti per pronunciare una condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. Cass., Sez.

Un., 28/10/2022, n. 32001, che li ha individuati nella proposizione di una impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta - nulla ha addotto il ricorrente che, infatti, insiste con la sua tesi di essere stato ingiustamente condannato a pagare il doppio di quanto aveva percepito, per giustificare la cassazione della sentenza del Tribunale sul punto); 4) all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; 5) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo Unipolsai svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater de l d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8251/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo Studio legale IZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10217/2021 depositata il 20/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto emesso dal Giudice di Pace di Napoli n. 1028/2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di euro 1.276,90, versati su richiesta dell’agenzia delle entrate dalla impresa di assicurazioni, anziché dall’ingiunto, come imposta per la registrazione della sentenza n. 7118/2011 del Tribunale di Napoli, adducendo che l’importo ricevuto da Unipolsai per l’imposta di registro, all’esito della transazione intercorsa tra le parti, ammontava ad euro 673,72, che l’imposta non era stata pagata proprio perché la somma ricevuta era inferiore a quella dovuta e che la somma di euro 673,72 era stata prontamente restituita a Unipolsai; il Giudice di Pace rigettava l’opposizione; il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Giudice di pace, ha rigettato l’appello; avvalendosi di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione didetta decisione; nessuna attività difensiva è stata svolta da Unipolsai, rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 360-bis1 cod.proc.civ. Considerato che 1) con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 645 cod.proc.civ.; viziata è, secondo la sua prospettazione, la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che possa dirsi viziata la sentenza del Giudice di Pace per avere condannato il debitore non già a titolo di restituzione di una somma indebitamente pagata, ma al diverso titolo di risarcimento del danno provocato da negligente attività del debitore, rientrando nei poteri del giudice la qualificazione giuridica dei fatti di causa; l’errore imputato al giudice a quo è quello di aver confuso i poteri di qualificazione della domanda con quelli del rispetto del principio della domanda: avendo Unipolsai agito a titolo restitutorio il Giudice di Pace non poteva, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, modificare il petitume la causa petendi; 2) con il secondo motivo al Tribunale si ascrive alla sentenza impugnata la violazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2033 cod.civ.; la tesi del ricorrente è così sintetizzabile: essendo incontroversa l’avvenuta restituzione di euro 673,72 a Unipolsai per le ragioni chiarite nella premessa di fatto, la sua condanna al pagamento di euro 1.276,90 era avvenuta violando le norme sulla ripetizione dell’indebito, per effetto delle quali chi è condannato a restituire una somma indebitamente percepita è tenuto a restituire il perceptum maggiorato degli interessi, e non anche il quid pluris , costituito nel caso di specie dalle sanzioni ed interessi; chiarisce il ricorrente che quando, nel luglio 2011, tra le parti era intercorsa la transazione era loro ignoto l’effettivo ammontare dell’imposta di registro che era stato bonariamente calcolato in euro 673,72, che l’agenzia delle entrate solo nel 2014 aveva calcolato l’effettivo ammontare dell’imposta, determinandolo in euro 1.276,00 e denuncia, quindi, il travisamento di quanto emergente dallo stato degli atti, per avere il Tribunale ritenuto non provato che l’importo dovuto ammontasse ad euro 1276,00 in luogo di euro 673,72; i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili; entrambi risultano formulati senza un effettivo raffronto con la sentenza impugnata; con nessuno di essi il ricorrente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata; il giudice a quo ha confermato la decisione di prime cure, emessa all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, affermando che il giudice, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, “ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore opponente quanto dal creditore opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione” (p. 7) e precisando che l’appellata nell’atto di opposizione aveva allegato i fatti che avevano consentito una più puntuale ricostruzione della vicenda per cui è causa, ma che sin dalla domanda proposta con l’atto monitorio non si era limitata a chiedere la restituzione delle somme anticipate per il pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza, “quanto rivendicato il proprio diritto al pagamento del maggior importo rimborsato al Comune di Napoli, in ragione dell’omesso pagamento da parte dell’avv.to Fava della medesima imposta, nonostante l’impegno assunto da quest’ultimo con la richiesta di anticipo di tale versamento .. ,” (p. 5); ha ribadito che Unipolsai aveva “ben chiarito di chiedere il pagamento delle somme ingiunte non solo a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto e non versato dall’avv.to Fava al fisco, ma anche in ragione della responsabilità da addebitare al professionista… il quale per negligenza e, quindi, per colpa o per motivi a noi sconosciuti non provvedeva alla registrazione della sentenza, nonostante l’impegno assunto ed il denaro ricevuto, esponendo così il Comune di Napoli (e per esso Unipolsai) al pagamento di sanzioni e maggiorazioni” (p. 6); anche la censura formulata con il secondo mezzo impugnatorio risulta del tutto scollegata dalla sentenza impugnata, dalle quale si evince, infatti, che la restituzione della somma di euro 673,72 era avvenuta solo dopo la notificazione del provvedimento ingiuntivo, che il calcolo dell’imposta di registro avrebbe potuto effettuarsi già nel 2011, applicando l’aliquota del 3% sugli importi liquidati dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 7192/2011, che il ricorrente secondo buona fede e correttezza e nel rispetto dei più elementari canoni di deontologia professionale, avrebbe comunque dovuto restituire le somme percepite da Unipolsai per la registrazione della sentenza, mettendola nella condizione di provvedere alla registrazione, senza esporla al rischio, poi avverato, del pagamento di ulteriori maggiorazioni; 3) con il terzo motivo è dal ricorrente denunziatala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; deduce che il rigetto dell’atto di impugnazione non può costituire motivo di abuso dello strumento processuale, dovendo, per giustificare la condanna per responsabilità aggravata, ravvisar si nella condotta del soccombente la volontà di piegare lo strumento processuale a tutela di interessi neppure astrattamente meritevoli di tutela; il motivo è infondato; la condanna ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ. non è stata determinata, come sostiene il ricorrente, dalla proposizione di una impugnazione rigettata, bensì dall’aver proposto appello pretestuosamente, deducendo l’insussistenza di un errore revocatorio della sentenza di prime cure, del tutto ignorando colpevolmente il rilievo dei profili di negligenza circa la responsabilità del danno procurato, e tenuto conto di una condotta inescusabile sotto il profilo della comune diligenza tra cittadini e dei canoni di lealtà e probità processuale; detta decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte quanto ai presupposti per pronunciare una condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. Cass., Sez. Un., 28/10/2022, n. 32001, che li ha individuati nella proposizione di una impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta - nulla ha addotto il ricorrente che, infatti, insiste con la sua tesi di essere stato ingiustamente condannato a pagare il doppio di quanto aveva percepito, per giustificare la cassazione della sentenza del Tribunale sul punto); 4) all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; 5) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo Unipolsai svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater de l d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no