CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2015
Cassazione n. 05832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28738/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente principale , controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] 90 S . R . L . , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Controricorrente, ricorrente incidentale - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG . LAZIO n. 2620 /201 5 depositata in data 08/05/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C.E.D. 90 S.r.l., società a ristretta base partecipativa, le cui quote erano detenute dai coniugi [OSCURATO:PERSONA], in misura del venti per cento, e [OSCURATO:PERSONA], in misura dell’ottanta per cento, impugnò l’avviso di accertamento, ai fini Ires, Iva, per il 2007, fondato su indagini bancarie sui conti correnti intestati alla società e ai soci, che recuperava a tassazione maggiori redditi non dichiarati e costi indeducibili. 2. La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 586/1/13, in parziale accoglimento del ricorso, confermò l’accertamento limitatamente all’omessa dichiarazione di ricavi per euro 62.291,00, e lo rigettò per il resto. 3. La C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha dichiarato legittimo l’accertamento, oltre che per i maggiori ricavi per euro 62.291,00, come stabilito dal primo giudice, anche per ulteriori maggiori ricavi per euro 1.256.123,75, e in relazione al disconoscimento di costi indeducibili per euro 4.279,04. 4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, fondato su cinque motivi, al quale l’ufficio ha resistito con controricorso. 5. La società, con istanza depositata il 02/02/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso al fine di valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197. 6. Si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. P.Q.M. La Corte dichiara sospeso il processo fino al 10 luglio 2023,e rinvia la causa