CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermando il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di tentata rapina aggravata e porto abusivo d'arma, riducendo il trattamento sanzionatorio; rilevato che con l'unico motivo proposto la difesa censura la dosimetria della pena con specifico riguardo all'entità della riduzione per il tentativo, lamentandone l'onerosità in assenza di adeguata giustificazione; che la Corte di merito a pag. 2 ha illustrato le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, evidenziandone la sequenza, che appare giuridicamente corretta, stante la piena legittimità del ricorso al c.d. metodo sintetico per la determinazione della pena base in ipotesi di delitto tentato (in tal senso, Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461 - 01); che la difesa accentra i propri generici rilievi sul discostamento dal minimo edittale senza considerare che nella valutazione della riduzione per il tentativo trovano ingresso valutazioni connesse all'avanzata progressione dell'azione criminosa e alle modalità esecutive del fatto (nella specie di sicuro allarme, atteso l'uso di un'arma) rimesse all'apprezzamento del giudice di merito e non elise dall'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]