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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44286/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente ripropone questioni già approfonditamente esaminate dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure, ha ritenuto l'insussistenza di reali esigenze che avrebbero giustificato l'allontanamento dall'abitazione ove il ricorrente era ristretto; tanto meno è stata ritenutepipotizzabile il riconoscimento dell'art. 131-bis cod.pen. sulla base dei plurimi precedenti indicati dalla Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente ripropone questioni già approfonditamente esaminate dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure, ha ritenuto l'insussistenza di reali esigenze che avrebbero giustificato l'allontanamento dall'abitazione ove il ricorrente era ristretto; tanto meno è stata ritenutepipotizzabile il riconoscimento dell'art. 131-bis cod.pen. sulla base dei plurimi precedenti indicati dalla Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris