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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 25377/2023

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/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9875/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza dispeciale procura a margine del presente atto dagli a vv ocati G ennaro D i Michele ([OSCURATO:EMAIL]) e Claudio L ucisano ([OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso lo studiolegale di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, n. 91. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA], corrente in [OSCURATO:PERSONA], in persona d el legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il difensore, in Roma, via Nizza, n. 63 (pec: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Lanusei n. 20 / 2020 , depositata il 28 gennaio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Nel settembre del 2009, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ordinava una fornitura di cancelleria varia dalla [OSCURATO:SOCIETA]. tramite l'allora rappresentante di zona per la Sardegna, Sig. [OSCURATO:PERSONA].

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GdP di Tortolì emetteva, su richiesta della s ocietà [OSCURATO:SOCIETA]., il decreto ingiuntivo n.2/2014 per la somma di euro 1.738,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria liquidate in euro 350,50 ed accessori di legge.

In breve, la società ricorrente si dichiarava creditrice nei confronti dello Studio legale [OSCURATO:PERSONA] per una fornitura di cancelleria di ammontare pari ad euro 1.189,00, reclamando, altresì, le spese sopportate nel tentativo di recupero del credito in via stragiudiziale pari ad euro 128,00, le spese per il rilascio in copia autentica del libro giornale pari ad euro 15,00, nonché gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 per euro 406,26 maturati sino all'epoca del ricorso e quelli ulteriormente maturandi.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva rituale opposizione contro il decreto ingiuntivo contestando l'infondatezza della pretesa, in quanto parte della merce non era stata consegnata, parte non corrispondeva a quella ordinata e parte era risultata difettosa, come comunicato e constatato anche dal sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di zona della KARNAKs.p.a.

Inoltre, l'ingiunto contestava l'efficacia probatoria della fattura nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché il calcolo degli interessi moratori, in quanto la fattura n. 228923/00 del 21.9.2009 emessa dalla KARNAKs.p.a. indicava che “in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi bancari in vigore”.

La parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando la mancanza di prova dell'inadempimento che sarebbe stata a carico di parte opponente, nonché la decadenza dal diritto di far valere nel giudizio i vizi del bene acquistato, essendo la fornitura stata contestata solamente tre mesi dopo la consegna ed essendo le eventuali doglianze effettuate all'agente di commercio prive di valore,in quanto questi non aveva la rappresentanza della società.

Con sentenza n. 12/2017 del 29 settembre 2016 il GdP di Lanusei accoglieva solo parzialmente l’opposizione, ricalcolando in misura inferiore il dovuto da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva resistendoKARNAK [OSCURATO:SOCIETA] sentenza n. 20/2020 pubblicata il 28/01/2020 il Tribunale di Lanusei respingeva l'impugnazione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],condannando parte appellante a rifondere le spese del gravame aparte appellata.

3. Avverso tale sentenza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Non sono state depositate memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente propone ricorso per c assazione sulla base dei seguenti quattordici motivi, che qui testualmente si trascrivono: A)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazi one e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione all'art. 2697 del Codice Civile, avendo il Giudice di appello errato nel ritenere assolto l'onere probatorio spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]. sull'errato assunto – punto 2.1 di pagina 4 e 5 della sentenza di cui si chiede l'annullamento – che l'esistenza della fornitura e del relativo credito della Karnak non è stato fondato sulla fattura prodotta nel procedimento monitorio, bensì dalla pacifica esistenza delrapporto contrattuale e dalla altrettanto non contestata fornitura del materiale oggetto della fattura e della bolla di consegna prodotta nel giudizio –(v. pagina 4 della sentenza impugnata).

B)- Illegittimità della sentenza impugnata censurabile anche i n ordine all'art. 360 c.1 nr. 5 del c.p.c. sull'errato assunto – punto 2.1 pagine 4 e 5 della sentenza di cui si chiede l'annullamento –che la fornitura del materiale oggetto della fattura e della bolla di consegna prodotta nel giudizio non era stata contestata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] – laddove il Giudice di Appello ha valutato illogicamente e travisato le risultanze istruttorie probatorie e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

C)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 132 c.2 nr. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e artt. 111 c. 6 e 24 Cost. –ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla r adicale e/o o messa e/o carenza assoluta di motivazione –motivazione solo apparente – in ordine alle prove acquisite nel processo in relazione all'art. 2697 c.c., in particolare, in ordine alla contestazione della fornitura da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

D)- Illegittimità della sentenza impugnata pe r violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione agli artt. 2697 e 1460 c.c. del Codice Civile avendo il Giudice di appello errato nell'invertire l'onere dellaprova ai danni della parte opponente che eccepiva l'inesattoinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA].

E)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art.132 c.2 nr.4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc.civ. e artt.111 c.6 e 24 Cost. –ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla r adicale e/o o messa e/o carenza assoluta dimotivazione – motivazione solo apparente – in ordine alle prove.

F)- Illegittimità della sentenza impugnata censurabile anche in ordine all'art. 360 c.1 nr. 5 del c.p.c. sull'errato assunto – punto 2.1 pagine 4 e 5 della sentenza di cui si chiede l'annullamento – che la prova della mancanza della merce e dell'esistenza dei vizi non siastata offerta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] – laddove il Giudice di Appello ha valutato illogicamente e travisato le risultanze istruttorie probatorie – precisamente le missive del 16.1.2010 e 26.1.2010,nonché le dichiarazioni testimoniali del Loi – e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti –precisamente la dichiarazione scritta afirma del [OSCURATO:PERSONA] e l'interrogatorio formale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; G)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale – ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. - avendo il Giudice di appello errato nel non riconoscere valore probatorio alla dichiarazione scritta a firma del [OSCURATO:PERSONA] eall'interrogatorio formale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

H)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 112 cod. proc. civ., 1460 e 1495 cod. civ. – nullità della sentenza impugnata ex art. 360, c. 1, nr. 4 c.p.c. – per violazione di ultra o extra petizione, ricorrente allorquando il giudice pronuncia oltre i termin i delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti – mancanza di appello incidentalesull'eccezione di decadenza e prescrizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

I)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 1460 e 1495 cod. civ. –violazione di legge ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. – negazione dell'eccezione di inadempimento ed erronea applicazione della garanzia per vizi.

L)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 1495 cod. civ. –violazione di legge ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. – non necessità della denuncia a seguito delriconoscimento della problematica dei toner da parte dellaKARNAK [OSCURATO:SOCIETA])- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione all'erronea applicazione dell'art. 1224 c.c., non essendo applicabili gli interessi moratori in caso di inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in relazione all'erronea applicazionedegli interessi legali in virtù di quelli bancari, come previsto, incaso di ritardato pagamento, nella fattura n. 228923/00 del 21.9.2009 (fonte del rapporto contrattuale tra le parti).

N)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art.132 c.2 nr.4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc.civ. e artt. 111 c.6 e 24 Cost. –ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla r adicale e/o o messa e/o carenza assoluta dimotivazione – motivazione solo apparent e – in ordine all'applicazione degli interessi bancari.

O)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - degli artt. 1-11 D.M. 55/2014 e art. 92 c.p.c. –Omessa motivazione sul punto.

P)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. –Omessa motivazione sul punto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene assorbente il rilievo della fondatezza del primo e d e l quarto motivo, cioè dei motivi dedotti sub A e D del ricorso per cassazione, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione. 2.1 Il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice di appello, dopo aver correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un giudizio a cognizione piena, nel quale l’opposto riveste il ruolo sostanziale d’attore e l’opponente quello di convenuto (Cass., 27/06/2022, n. 20597; Cass., 19/10/2015, n. 21101; Cass., 11/03/2011, n. 5915), con ripartizione dell’onere della prova secondo i criteri generali (su cui Cass., Sez.

Un., 30/11/2001, n. 13533), ha evid enziato da un lato che parte opponente avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che «la merce consegnata era in parte difettosa, in parte diversa da quella ordinata e comunque mancante in parte di quanto indicato in fattura» (v. p. 2 della sentenza impugnata), dall’altro che era incontestato che vi fosse stata una fornitura di materiale, per poi giungere alla conclusione che sarebbe spettato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova della mancanza della merce e della bolla di consegna prodotta nel giudizio (v. p. 4), limitandosipoi a ribadire quanto argomentato già in prime cure, e cioè che l’opponente in primo grado non ha infatti fornito alcuna prova al fine di ritenere che egli tempestivamente, ai sensi dell’art. 1495 cod. civ., abbia denunciato l’esistenza di difetti nella merce consegnata; neppure è stato provato, al di là della rettifica compiuta dal giudice di primo grado, che la merce indicata nella fattura non sia stata consegnata nella sua interezza (v. p. 5). 2.2 Orbene, una siffatta motivazione non risulta coerente rispetto ai principi posti dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, come sopra indicati (ed aggiungasi, in tema di onere della provadella corretta fornitura, in quanto tale gravante sul fornitore, Cass., 16/11/2021, n. 34701; nonché, in tema di eccezione di inadempimento, Cass. n. 826/2015 e Cass. n. 3587/2021) e si risolve in una motivazione sostanzialmente apparente, in quanto inidonea a spiegare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento posto a fondamento della decisione (Cass., 27/02/2023, n. 5927; Cass., Sez. un., 07/07/2014, n. 8035 e n. 8054; Cass., Sez. un., 05/04/2016, n. 16599).

3. In conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Lanusei, che procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo e d il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Tribunale di Lanusei,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9875/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza dispeciale procura a margine del presente atto dagli a vv ocati G ennaro D i Michele ([OSCURATO:EMAIL]) e Claudio L ucisano ([OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso lo studiolegale di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, n. 91. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA], corrente in [OSCURATO:PERSONA], in persona d el legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il difensore, in Roma, via Nizza, n. 63 (pec: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Lanusei n. 20 / 2020 , depositata il 28 gennaio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Nel settembre del 2009, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ordinava una fornitura di cancelleria varia dalla [OSCURATO:SOCIETA]. tramite l'allora rappresentante di zona per la Sardegna, Sig. [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GdP di Tortolì emetteva, su richiesta della s ocietà [OSCURATO:SOCIETA]., il decreto ingiuntivo n.2/2014 per la somma di euro 1.738,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria liquidate in euro 350,50 ed accessori di legge. In breve, la società ricorrente si dichiarava creditrice nei confronti dello Studio legale [OSCURATO:PERSONA] per una fornitura di cancelleria di ammontare pari ad euro 1.189,00, reclamando, altresì, le spese sopportate nel tentativo di recupero del credito in via stragiudiziale pari ad euro 128,00, le spese per il rilascio in copia autentica del libro giornale pari ad euro 15,00, nonché gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 per euro 406,26 maturati sino all'epoca del ricorso e quelli ulteriormente maturandi. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva rituale opposizione contro il decreto ingiuntivo contestando l'infondatezza della pretesa, in quanto parte della merce non era stata consegnata, parte non corrispondeva a quella ordinata e parte era risultata difettosa, come comunicato e constatato anche dal sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di zona della KARNAKs.p.a. Inoltre, l'ingiunto contestava l'efficacia probatoria della fattura nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché il calcolo degli interessi moratori, in quanto la fattura n. 228923/00 del 21.9.2009 emessa dalla KARNAKs.p.a. indicava che “in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi bancari in vigore”. La parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando la mancanza di prova dell'inadempimento che sarebbe stata a carico di parte opponente, nonché la decadenza dal diritto di far valere nel giudizio i vizi del bene acquistato, essendo la fornitura stata contestata solamente tre mesi dopo la consegna ed essendo le eventuali doglianze effettuate all'agente di commercio prive di valore,in quanto questi non aveva la rappresentanza della società. Con sentenza n. 12/2017 del 29 settembre 2016 il GdP di Lanusei accoglieva solo parzialmente l’opposizione, ricalcolando in misura inferiore il dovuto da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva resistendoKARNAK [OSCURATO:SOCIETA] sentenza n. 20/2020 pubblicata il 28/01/2020 il Tribunale di Lanusei respingeva l'impugnazione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],condannando parte appellante a rifondere le spese del gravame aparte appellata. 3. Avverso tale sentenza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Non sono state depositate memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente propone ricorso per c assazione sulla base dei seguenti quattordici motivi, che qui testualmente si trascrivono: A)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazi one e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione all'art. 2697 del Codice Civile, avendo il Giudice di appello errato nel ritenere assolto l'onere probatorio spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]. sull'errato assunto – punto 2.1 di pagina 4 e 5 della sentenza di cui si chiede l'annullamento – che l'esistenza della fornitura e del relativo credito della Karnak non è stato fondato sulla fattura prodotta nel procedimento monitorio, bensì dalla pacifica esistenza delrapporto contrattuale e dalla altrettanto non contestata fornitura del materiale oggetto della fattura e della bolla di consegna prodotta nel giudizio –(v. pagina 4 della sentenza impugnata). B)- Illegittimità della sentenza impugnata censurabile anche i n ordine all'art. 360 c.1 nr. 5 del c.p.c. sull'errato assunto – punto 2.1 pagine 4 e 5 della sentenza di cui si chiede l'annullamento –che la fornitura del materiale oggetto della fattura e della bolla di consegna prodotta nel giudizio non era stata contestata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] – laddove il Giudice di Appello ha valutato illogicamente e travisato le risultanze istruttorie probatorie e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. C)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 132 c.2 nr. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e artt. 111 c. 6 e 24 Cost. –ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla r adicale e/o o messa e/o carenza assoluta di motivazione –motivazione solo apparente – in ordine alle prove acquisite nel processo in relazione all'art. 2697 c.c., in particolare, in ordine alla contestazione della fornitura da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. D)- Illegittimità della sentenza impugnata pe r violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione agli artt. 2697 e 1460 c.c. del Codice Civile avendo il Giudice di appello errato nell'invertire l'onere dellaprova ai danni della parte opponente che eccepiva l'inesattoinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. E)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art.132 c.2 nr.4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc.civ. e artt.111 c.6 e 24 Cost. –ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla r adicale e/o o messa e/o carenza assoluta dimotivazione – motivazione solo apparente – in ordine alle prove. F)- Illegittimità della sentenza impugnata censurabile anche in ordine all'art. 360 c.1 nr. 5 del c.p.c. sull'errato assunto – punto 2.1 pagine 4 e 5 della sentenza di cui si chiede l'annullamento – che la prova della mancanza della merce e dell'esistenza dei vizi non siastata offerta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] – laddove il Giudice di Appello ha valutato illogicamente e travisato le risultanze istruttorie probatorie – precisamente le missive del 16.1.2010 e 26.1.2010,nonché le dichiarazioni testimoniali del Loi – e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti –precisamente la dichiarazione scritta afirma del [OSCURATO:PERSONA] e l'interrogatorio formale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; G)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale – ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. - avendo il Giudice di appello errato nel non riconoscere valore probatorio alla dichiarazione scritta a firma del [OSCURATO:PERSONA] eall'interrogatorio formale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. H)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 112 cod. proc. civ., 1460 e 1495 cod. civ. – nullità della sentenza impugnata ex art. 360, c. 1, nr. 4 c.p.c. – per violazione di ultra o extra petizione, ricorrente allorquando il giudice pronuncia oltre i termin i delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti – mancanza di appello incidentalesull'eccezione di decadenza e prescrizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. I)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 1460 e 1495 cod. civ. –violazione di legge ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. – negazione dell'eccezione di inadempimento ed erronea applicazione della garanzia per vizi. L)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art. 1495 cod. civ. –violazione di legge ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. – non necessità della denuncia a seguito delriconoscimento della problematica dei toner da parte dellaKARNAK [OSCURATO:SOCIETA])- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione all'erronea applicazione dell'art. 1224 c.c., non essendo applicabili gli interessi moratori in caso di inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in relazione all'erronea applicazionedegli interessi legali in virtù di quelli bancari, come previsto, incaso di ritardato pagamento, nella fattura n. 228923/00 del 21.9.2009 (fonte del rapporto contrattuale tra le parti). N)-Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all'art.132 c.2 nr.4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc.civ. e artt. 111 c.6 e 24 Cost. –ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla r adicale e/o o messa e/o carenza assoluta dimotivazione – motivazione solo apparent e – in ordine all'applicazione degli interessi bancari. O)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - degli artt. 1-11 D.M. 55/2014 e art. 92 c.p.c. –Omessa motivazione sul punto. P)- Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. –Omessa motivazione sul punto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene assorbente il rilievo della fondatezza del primo e d e l quarto motivo, cioè dei motivi dedotti sub A e D del ricorso per cassazione, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione. 2.1 Il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice di appello, dopo aver correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un giudizio a cognizione piena, nel quale l’opposto riveste il ruolo sostanziale d’attore e l’opponente quello di convenuto (Cass., 27/06/2022, n. 20597; Cass., 19/10/2015, n. 21101; Cass., 11/03/2011, n. 5915), con ripartizione dell’onere della prova secondo i criteri generali (su cui Cass., Sez. Un., 30/11/2001, n. 13533), ha evid enziato da un lato che parte opponente avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che «la merce consegnata era in parte difettosa, in parte diversa da quella ordinata e comunque mancante in parte di quanto indicato in fattura» (v. p. 2 della sentenza impugnata), dall’altro che era incontestato che vi fosse stata una fornitura di materiale, per poi giungere alla conclusione che sarebbe spettato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova della mancanza della merce e della bolla di consegna prodotta nel giudizio (v. p. 4), limitandosipoi a ribadire quanto argomentato già in prime cure, e cioè che l’opponente in primo grado non ha infatti fornito alcuna prova al fine di ritenere che egli tempestivamente, ai sensi dell’art. 1495 cod. civ., abbia denunciato l’esistenza di difetti nella merce consegnata; neppure è stato provato, al di là della rettifica compiuta dal giudice di primo grado, che la merce indicata nella fattura non sia stata consegnata nella sua interezza (v. p. 5). 2.2 Orbene, una siffatta motivazione non risulta coerente rispetto ai principi posti dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, come sopra indicati (ed aggiungasi, in tema di onere della provadella corretta fornitura, in quanto tale gravante sul fornitore, Cass., 16/11/2021, n. 34701; nonché, in tema di eccezione di inadempimento, Cass. n. 826/2015 e Cass. n. 3587/2021) e si risolve in una motivazione sostanzialmente apparente, in quanto inidonea a spiegare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento posto a fondamento della decisione (Cass., 27/02/2023, n. 5927; Cass., Sez. un., 07/07/2014, n. 8035 e n. 8054; Cass., Sez. un., 05/04/2016, n. 16599). 3. In conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Lanusei, che procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo e d il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Tribunale di Lanusei,
Decreto Cassazione n. 25377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris