CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv e 648 cpv cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con le compiute argomentazioni della Corte d'appello che ha motivato sia in ordine all'esclusione dell'invocata attenuante della particolare tenuità del fatto, sia quanto all'aumento in continuazione in punto di trattamento sanzionatorio inflitto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]