CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 36809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso il Lecco il 14 dicembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, quantificata in anni tre e mesi nove con riduzione di un terzo ad anni due e mesi sei. Lamenta la mancanza di idonea motivazione, essendosi il giudice limitato a fare riferimento al decesso del pedone, nonché l'incongruenza tra la misura della sanzione penale e la misura della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto è possibile desumere dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice ha fornito congrua ed espressa motivazione a sostegno della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria sulla base dei criteri di commisurazione previsti dall'art. 218 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. Il giudice, che ha privilegiato la meno afflittiva sanzione della sospensione della patente di guida rispetto alla pur prevista revoca del titolo abilitativo, ha, sul punto, valorizzato l'entità significativa e rilevante del danno apportato dalla condotta imprudente dell'imputato, ritenendo che la gravità del danno fosse elemento assorbente rispetto agli altri indicati dalla norma. Si tratta di indicazione satisfattiva dell'obbligo motivazionale al quale il giudice è tenuto in simili ipotesi (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - 01, che ha affermato il principio secondo il quale «In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più t favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta"»). 2. Giova, peraltro, ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale. In particolare, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n.55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01). 3. Il ricorso deve, per tali ragioni, dichiararsi inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 DE