CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 43259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MIRKO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina, in data 9 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Messina il 15 novembre 2019 in relazione a reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto, non essendosi dato adeguatamente conto della prova della destinazione dello stupefacente a uso non esclusivamente personale: l'esponente sostiene che il quantitativo de quo non era ingente e ben poteva essere almeno in parte destinato a soddisfare solo le sue esigenze. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente severo e non giustificato, e alla mancata sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, a cominciare dall'elevato numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato. In primo luogo, il diniego della particolare tenuità del fatto ha formato oggetto di ampio e conducente percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha fornito risposta argomentativa adeguata sia in ordine al comportamento tenuto dal Balsamà nel corso della perquisizione, sia in ordine all'offensività della condotta. E' noto al riguardo che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). Per il resto, è pacifico in giurisprudenza che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (fra le tante vds. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). E nella specie vi è il chiaro riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in sé bastevoli a giustificare il diniego delle suddette circostanze. Quanto alle statuizioni in punto di pena, esse risultano correttamente motivate tenendo conto della condotta serbata dall'imputato, nonché della sua biografia penale, specie se si considera che si versa in ipotesi di "doppia conforme", in cui quindi le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si fondono in un unicum argomentativo; e che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto, infine, al diniego della sospensione condizionale della pena, esso si è basato su una prognosi di recidivanza in linea con i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità e fondata sul pregresso, mancato rispetto di analogo beneficio a lui concesso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen