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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 21021/2026

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ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati –avverso la sentenza n. 473/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 641/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposNtuom edroa re gistro generale 25338/2021Numero sezionale 2428/2026INAIL ed ha confermato la pronuncia di primo grNaudmeoro ddi ria ccolta generale 21021/2026accoglimento della domanda proposta da C.R.

Costruzioni s.r.Dla.t a pubblicazione 21/06/2026volta a conseguire l’annullamento di una cartella di pagamentoinerente al recupero contributi dovuti a seguito di erratoinquadramento dei lavoratori dipendenti della società, risultanteda un verbale unico di accertamento INPS del 30/6/2013, giàoggetto di separata opposizione in un giudizio di cui INAIL avevavanamente chiesto la riunione, e definito con sentenza delTribunale di Brindisi n. 322/2018 del 6/3/18, di accoglimentocon annullamento del predetto verbale.

La Corte territoriale,ritenuto il venir meno della causa solvendi, ha rigettato appelloe condannato l’appellante alle spese di lite.2.

Avverso la pronuncia ricorre per cassazione INAIL affidandosia 4 motivi.

La società C.R.

Costruzioni e l’Agenzia EntrateRiscossione sono rimaste intimate.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’INAIL, premesso che la sua pretesa si fondava su uncertificato di variazione di inquadramento dei lavoratori (dadipendenti di albergo ad operai edili) notificato dall’INPS e nonsul verbale di accertamento al cui giudizio di opposizionel’istituto assicurativo non era stato parte, e che in primo gradoil Tribunale aveva annullato la cartella per insufficientemotivazione e carenza di notifica di atti prodromici mentre inappello si menzionava la pendenza dell’altro giudizio (RG4833/14) per il quale la Corte di merito chiedeva la produzioneNumero registro generale 25338/2021documentale dell’intervenuto giudicato, rassegna a questaN umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026Corte le seguenti censure, di tipo processuale: Data pubblicazione 21/06/2026-Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.,deduce la nullità della sentenza di appello, solo apparentementemotivata, in violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c.: INAILsostiene che le argomentazioni addotte dalla Corte d’appellonon sono idonee a far conoscere l’iter logico seguito per laformazione del convincimento giudiziale; si era trattato di unamotivazione per relationem inespressiva di un autonomoprocesso deliberativo, senza un esame critico dei motivi digravame.

La Corte territoriale aveva accolto sulla base di unapresunta motivazione di annullamento del verbale e dellapretesa, senza rendersi conto, come evincibile dalla lettura dellasentenza impugnata, che l’accoglimento era stato solo parzialepoiché la pretesa era fondata ma andava rideterminata previacompensazione con gli importi già versati a titolo di contributidalla società e che l’INPS aveva in parte riconosciuto senzaespressa quantificazione;-con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi del 112 cpc;nell’atto di appello l’INAIL aveva chiesto di confermare lacartella ed il verbale, previa ammissione di mezzi istruttori; lacartella era stata emessa poiché la società non aveva adempiutospontaneamente al pagamento di quanto indicato nel certificatodi variazione del rapporto assicurativo inoltrato via pec il25/11/2013, e la cartella riportava tutti gli elementicontenutistici richiesti per legge per comprendere le ragionidella pretesa.

Inoltre, la Corte di merito non si era pronunciatasulla censura di insufficiente motivazione della cartella;Numero registro generale 25338/2021-con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5N umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonDoat a pubblicazione 21/06/2026stati oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corted’appello esaminato il certificato di variazione, dal quale risultala ragione del credito, fondante la richiesta di pagamento dipremi evasi per tardiva denuncia dal 2008 al 2012;-infine, con il quarto motivo l’INAIL deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.24 d.lgs. 46/1999 per la mancata pronuncia sul merito dellapretesa creditoria portata in cartella, il tutto in via analogica aldisposto dell’art. 645 c.p.c. in tema di riscossione il giudicedell’opposizione non deve fermarsi a dichiarare la illegittimitàdella cartella o della iscrizione a ruolo ma deve esaminare lafondatezza della domanda di pagamento (sul punto l’istitutoricorrente richiama varie pronunce di Cassazione, fra cui la n.12333/15 “la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizionea ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sullafondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi”, e del parianche ord. n. 11555/21).2.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamentepoiché riguardano aspetti connessi e consequenziali del vizioprocessuale dedotto.

Essi sono fondati.3.

Preliminarmente giova, alla ricostruzione della vicendaprocessuale, rammentare il contenuto della sentenza di primogrado del presente processo, consultabile dal fascicolotelematico, di accoglimento del ricorso della società avverso unacartella esattoriale per premi INAIL periodo 2008-2012,annullata per mancanza di motivazione in ordine alle ragionidella pretesa recuperatoria dell’ente, riportate in un attoimpositivo del 25/11/2013 di cui mancava la prova dellacomunicazione all’assicurato, con la conseguenza cNhuem ero irle gistro generale 25338/2021Numero sezionale 2428/2026contribuente non era nella condizione di controllNaurmeer o dli ara ccolta generale 21021/2026correttezza dell’imposizione, considerato altresì la genericitDàat a pubblicazione 21/06/2026delle ragioni di denuncia tardiva di dati retributivi, comeenunciato in cartella.

La sentenza di appello avverso talepronuncia di annullamento dell’atto riscossivo per viziomotivazionale, ha argomentato sull’esito dell’ulteriorepresupposto della pretesa INAIL, scaturente da un verbale diaccertamento INPS avente ad oggetto l’erroneo inquadramentodei lavoratori dipendenti della società; la Corte territoriale haritenuto che l’annullamento giudiziale di quel verbale originarioabbia fatto venir meno la pretesa azionata da INAIL.4.

La pronuncia in questa sede impugnata come osserval’istituto ricorrente, si basa tuttavia su un argomento che nontrova riscontro in atti: dalla consultazione del fascicolotelematico risulta che la sentenza emessa nel giudizio diopposizione al verbale di accertamento INPS ed agli avvisi diaddebito dal primo scaturiti (sent. n. 322/2018 del tribunale diBrindisi, in RG 4833/2014) aveva parzialmente accolto il ricorsodella società accertando l’an della pretesa dell’INPS conrideterminazione degli importi indicati negli avvisi di addebitotenuto conto della compensazione con altri importi già versati atitolo di contributi dalla società ricorrente relativamente aimedesimi lavoratori.

L’affermazione riportata nell’impugnatasentenza circa la “sopravvenuta mancanza di causa solvendi” èdunque non congrua rispetto a quanto emerge dagli atti delfascicolo menzionati in premessa.5.

Ciò posto, la doglianza di apparente motivazione dellaimpugnata sentenza è fondata e corretta: dal sintetico richiamoal giudizio proposto avverso l’avviso di accertamento INPS inNumero registro generale 25338/2021raffronto con le risultanze processuali, consultabili per quantoN umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026consentito in virtù del lamentato error in procedendo, non Dèat a pubblicazione 21/06/2026affatto agevole comprendere le ragioni dell’iter argomentativoche ha condotto al rigetto dell’appello con conferma dellasentenza di primo grado che si basava su altri presuppostivalutativi.5.1 - In tema di vizio motivazionale della sentenza, si rammentiche il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscrittoalla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. Cass. 16676/2018, n. 7090/2022 exmultis).

Il confronto si è reso tuttavia necessario nell’ambitodella specifica censura elevata dal ricorrente istituto, che hariportato nel ricorso, con autosufficienza, il testo della sentenzapresupposto n.388/2018, quella emessa nei confronti di INPSed afferente il verbale di accertamento da cui sarebbe scaturitala cartella emessa su ruolo INAIL oggetto del presente giudizio.Sicché emerge il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste abase della decisione”, canone valutativo che questa Corte hariconosciuto ammissibile per la sussistenza del viziomotivazionale (cfr. Cass. ord. n. 16611/18 e successive, fra letante, v. n.13977/19, n.6758/22, n.1986/25, n.24806/25, sulsolco di SU 22232/2016 che aveva ritenuto che “la motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "errorin procedendo", quando, benché graficamente esistente, nonNumero registro generale 25338/2021renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisioneN, umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a faDrat a pubblicazione 21/06/2026conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”).6.

A ciò si aggiunga l’evidente travisamento del presuppostogiudizio, che non aveva annullato il verbale di accertamento,non aveva disconosciuto la pretesa di INPS, ma aveva soloparzialmente accolto con compensazione, neppure quantificata.Si introduce, per questa via, l’ulteriore considerazione circa ladenunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. fondata sotto il profilodell’errore di percezione dell’elemento documentale offerto ingiudizio di merito (lo si deduce esplicitamente a pag. 9 delricorso per cassazione) per verificare la sussistenza delpresupposto giustificativo della pretesa creditoria di INAIL.Questa Corte ha ritenuto, con sent. n. 37382/2022, che “Intema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dalgiudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamentodell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabilein sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazionecostituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazionedell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che siacaduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova,qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti”.

È infatti il contenuto del documento (lasentenza n. 322/2018 Trib.

Brindisi) ad esser stato travisato:con sent. delle Szioni Unite n. 5792/2024 la Suprema Corte haritenuto che “Il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova -che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàNumero registro generale 25338/2021dell'informazione probatoria al fatto probatorio- trova il suoN umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione peDrat a pubblicazione 21/06/2026errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e,cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale”.

Ed ancora, chiaramente, è statoosservato che (ord. n.9507/2023): “Il travisamento della prova,per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula:a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazionedella prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione delcontenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), conconseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, daglielementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essiil giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che talecontenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c)che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe statanecessariamente diversa se fosse stata correttamente fondatasui contenuti informativi che risultano oggettivamente dalmateriale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi daquelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che ilgiudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già intermini di possibilità, ma di assoluta certezza”.7.

Ricorrono quindi entrambi i rilievi censurati nella criticaesposta nel primo motivo di ricorso.8.

Anche il secondo motivo va accolto: l’impugnativa dellasentenza di primo grado da parte di INAIL riguardava l’esistenzaNumero registro generale 25338/2021e notifica del certificato di variazione del rapporto assicurativoN, umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026che nel presente ricorso l’INAIL adduce essere stato inoltrato Deat a pubblicazione 21/06/2026ricevuto in consegna dal destinatario a mezzo pec della societàin data 25/11/2013, circostanza documentale che il primogiudice aveva negato e che l’attuale ricorrente ribadisce essereinvece presente al fascicolo di primo grado.

Tale doglianza, dicui si dà atto nella narrativa della sentenza qui impugnata, nonrisulta essere stata esaminata dalla Corte d’appello, né puòipotizzarsene la non decisività in quanto proprio su questoaspetto conoscitivo il giudice di primo grado aveva annullato lacartella valorizzandone il vizio motivazionale per mancanza delprodromico atto comunicativo.9.

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito nel secondo, ed ilquarto motivo resta anch’esso assorbito nella generalevalutazione compiuta in premessa a sostegno della fondatezzadel primo motivo.10.

Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non siè attenuta ai suddetti principi, va cassata con rinvio per nuovoesame alla Corte d’appello di Lecce che provvederà anche allaliquidazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri,cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce in diversacomposizione.

Roma, 14 maggio 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati –avverso la sentenza n. 473/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 641/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposNtuom edroa re gistro generale 25338/2021Numero sezionale 2428/2026INAIL ed ha confermato la pronuncia di primo grNaudmeoro ddi ria ccolta generale 21021/2026accoglimento della domanda proposta da C.R. Costruzioni s.r.Dla.t a pubblicazione 21/06/2026volta a conseguire l’annullamento di una cartella di pagamentoinerente al recupero contributi dovuti a seguito di erratoinquadramento dei lavoratori dipendenti della società, risultanteda un verbale unico di accertamento INPS del 30/6/2013, giàoggetto di separata opposizione in un giudizio di cui INAIL avevavanamente chiesto la riunione, e definito con sentenza delTribunale di Brindisi n. 322/2018 del 6/3/18, di accoglimentocon annullamento del predetto verbale. La Corte territoriale,ritenuto il venir meno della causa solvendi, ha rigettato appelloe condannato l’appellante alle spese di lite.2. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione INAIL affidandosia 4 motivi. La società C.R. Costruzioni e l’Agenzia EntrateRiscossione sono rimaste intimate.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’INAIL, premesso che la sua pretesa si fondava su uncertificato di variazione di inquadramento dei lavoratori (dadipendenti di albergo ad operai edili) notificato dall’INPS e nonsul verbale di accertamento al cui giudizio di opposizionel’istituto assicurativo non era stato parte, e che in primo gradoil Tribunale aveva annullato la cartella per insufficientemotivazione e carenza di notifica di atti prodromici mentre inappello si menzionava la pendenza dell’altro giudizio (RG4833/14) per il quale la Corte di merito chiedeva la produzioneNumero registro generale 25338/2021documentale dell’intervenuto giudicato, rassegna a questaN umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026Corte le seguenti censure, di tipo processuale: Data pubblicazione 21/06/2026-Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.,deduce la nullità della sentenza di appello, solo apparentementemotivata, in violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c.: INAILsostiene che le argomentazioni addotte dalla Corte d’appellonon sono idonee a far conoscere l’iter logico seguito per laformazione del convincimento giudiziale; si era trattato di unamotivazione per relationem inespressiva di un autonomoprocesso deliberativo, senza un esame critico dei motivi digravame. La Corte territoriale aveva accolto sulla base di unapresunta motivazione di annullamento del verbale e dellapretesa, senza rendersi conto, come evincibile dalla lettura dellasentenza impugnata, che l’accoglimento era stato solo parzialepoiché la pretesa era fondata ma andava rideterminata previacompensazione con gli importi già versati a titolo di contributidalla società e che l’INPS aveva in parte riconosciuto senzaespressa quantificazione;-con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi del 112 cpc;nell’atto di appello l’INAIL aveva chiesto di confermare lacartella ed il verbale, previa ammissione di mezzi istruttori; lacartella era stata emessa poiché la società non aveva adempiutospontaneamente al pagamento di quanto indicato nel certificatodi variazione del rapporto assicurativo inoltrato via pec il25/11/2013, e la cartella riportava tutti gli elementicontenutistici richiesti per legge per comprendere le ragionidella pretesa. Inoltre, la Corte di merito non si era pronunciatasulla censura di insufficiente motivazione della cartella;Numero registro generale 25338/2021-con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5N umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonDoat a pubblicazione 21/06/2026stati oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corted’appello esaminato il certificato di variazione, dal quale risultala ragione del credito, fondante la richiesta di pagamento dipremi evasi per tardiva denuncia dal 2008 al 2012;-infine, con il quarto motivo l’INAIL deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.24 d.lgs. 46/1999 per la mancata pronuncia sul merito dellapretesa creditoria portata in cartella, il tutto in via analogica aldisposto dell’art. 645 c.p.c. in tema di riscossione il giudicedell’opposizione non deve fermarsi a dichiarare la illegittimitàdella cartella o della iscrizione a ruolo ma deve esaminare lafondatezza della domanda di pagamento (sul punto l’istitutoricorrente richiama varie pronunce di Cassazione, fra cui la n.12333/15 “la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizionea ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sullafondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi”, e del parianche ord. n. 11555/21).2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamentepoiché riguardano aspetti connessi e consequenziali del vizioprocessuale dedotto. Essi sono fondati.3. Preliminarmente giova, alla ricostruzione della vicendaprocessuale, rammentare il contenuto della sentenza di primogrado del presente processo, consultabile dal fascicolotelematico, di accoglimento del ricorso della società avverso unacartella esattoriale per premi INAIL periodo 2008-2012,annullata per mancanza di motivazione in ordine alle ragionidella pretesa recuperatoria dell’ente, riportate in un attoimpositivo del 25/11/2013 di cui mancava la prova dellacomunicazione all’assicurato, con la conseguenza cNhuem ero irle gistro generale 25338/2021Numero sezionale 2428/2026contribuente non era nella condizione di controllNaurmeer o dli ara ccolta generale 21021/2026correttezza dell’imposizione, considerato altresì la genericitDàat a pubblicazione 21/06/2026delle ragioni di denuncia tardiva di dati retributivi, comeenunciato in cartella. La sentenza di appello avverso talepronuncia di annullamento dell’atto riscossivo per viziomotivazionale, ha argomentato sull’esito dell’ulteriorepresupposto della pretesa INAIL, scaturente da un verbale diaccertamento INPS avente ad oggetto l’erroneo inquadramentodei lavoratori dipendenti della società; la Corte territoriale haritenuto che l’annullamento giudiziale di quel verbale originarioabbia fatto venir meno la pretesa azionata da INAIL.4. La pronuncia in questa sede impugnata come osserval’istituto ricorrente, si basa tuttavia su un argomento che nontrova riscontro in atti: dalla consultazione del fascicolotelematico risulta che la sentenza emessa nel giudizio diopposizione al verbale di accertamento INPS ed agli avvisi diaddebito dal primo scaturiti (sent. n. 322/2018 del tribunale diBrindisi, in RG 4833/2014) aveva parzialmente accolto il ricorsodella società accertando l’an della pretesa dell’INPS conrideterminazione degli importi indicati negli avvisi di addebitotenuto conto della compensazione con altri importi già versati atitolo di contributi dalla società ricorrente relativamente aimedesimi lavoratori. L’affermazione riportata nell’impugnatasentenza circa la “sopravvenuta mancanza di causa solvendi” èdunque non congrua rispetto a quanto emerge dagli atti delfascicolo menzionati in premessa.5. Ciò posto, la doglianza di apparente motivazione dellaimpugnata sentenza è fondata e corretta: dal sintetico richiamoal giudizio proposto avverso l’avviso di accertamento INPS inNumero registro generale 25338/2021raffronto con le risultanze processuali, consultabili per quantoN umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026consentito in virtù del lamentato error in procedendo, non Dèat a pubblicazione 21/06/2026affatto agevole comprendere le ragioni dell’iter argomentativoche ha condotto al rigetto dell’appello con conferma dellasentenza di primo grado che si basava su altri presuppostivalutativi.5.1 - In tema di vizio motivazionale della sentenza, si rammentiche il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscrittoalla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. Cass. 16676/2018, n. 7090/2022 exmultis). Il confronto si è reso tuttavia necessario nell’ambitodella specifica censura elevata dal ricorrente istituto, che hariportato nel ricorso, con autosufficienza, il testo della sentenzapresupposto n.388/2018, quella emessa nei confronti di INPSed afferente il verbale di accertamento da cui sarebbe scaturitala cartella emessa su ruolo INAIL oggetto del presente giudizio.Sicché emerge il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste abase della decisione”, canone valutativo che questa Corte hariconosciuto ammissibile per la sussistenza del viziomotivazionale (cfr. Cass. ord. n. 16611/18 e successive, fra letante, v. n.13977/19, n.6758/22, n.1986/25, n.24806/25, sulsolco di SU 22232/2016 che aveva ritenuto che “la motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "errorin procedendo", quando, benché graficamente esistente, nonNumero registro generale 25338/2021renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisioneN, umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a faDrat a pubblicazione 21/06/2026conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”).6. A ciò si aggiunga l’evidente travisamento del presuppostogiudizio, che non aveva annullato il verbale di accertamento,non aveva disconosciuto la pretesa di INPS, ma aveva soloparzialmente accolto con compensazione, neppure quantificata.Si introduce, per questa via, l’ulteriore considerazione circa ladenunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. fondata sotto il profilodell’errore di percezione dell’elemento documentale offerto ingiudizio di merito (lo si deduce esplicitamente a pag. 9 delricorso per cassazione) per verificare la sussistenza delpresupposto giustificativo della pretesa creditoria di INAIL.Questa Corte ha ritenuto, con sent. n. 37382/2022, che “Intema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dalgiudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamentodell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabilein sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazionecostituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazionedell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che siacaduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova,qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti”. È infatti il contenuto del documento (lasentenza n. 322/2018 Trib. Brindisi) ad esser stato travisato:con sent. delle Szioni Unite n. 5792/2024 la Suprema Corte haritenuto che “Il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova -che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàNumero registro generale 25338/2021dell'informazione probatoria al fatto probatorio- trova il suoN umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione peDrat a pubblicazione 21/06/2026errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e,cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale”. Ed ancora, chiaramente, è statoosservato che (ord. n.9507/2023): “Il travisamento della prova,per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula:a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazionedella prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione delcontenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), conconseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, daglielementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essiil giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che talecontenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c)che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe statanecessariamente diversa se fosse stata correttamente fondatasui contenuti informativi che risultano oggettivamente dalmateriale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi daquelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che ilgiudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già intermini di possibilità, ma di assoluta certezza”.7. Ricorrono quindi entrambi i rilievi censurati nella criticaesposta nel primo motivo di ricorso.8. Anche il secondo motivo va accolto: l’impugnativa dellasentenza di primo grado da parte di INAIL riguardava l’esistenzaNumero registro generale 25338/2021e notifica del certificato di variazione del rapporto assicurativoN, umero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 21021/2026che nel presente ricorso l’INAIL adduce essere stato inoltrato Deat a pubblicazione 21/06/2026ricevuto in consegna dal destinatario a mezzo pec della societàin data 25/11/2013, circostanza documentale che il primogiudice aveva negato e che l’attuale ricorrente ribadisce essereinvece presente al fascicolo di primo grado. Tale doglianza, dicui si dà atto nella narrativa della sentenza qui impugnata, nonrisulta essere stata esaminata dalla Corte d’appello, né puòipotizzarsene la non decisività in quanto proprio su questoaspetto conoscitivo il giudice di primo grado aveva annullato lacartella valorizzandone il vizio motivazionale per mancanza delprodromico atto comunicativo.9. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito nel secondo, ed ilquarto motivo resta anch’esso assorbito nella generalevalutazione compiuta in premessa a sostegno della fondatezzadel primo motivo.10. Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non siè attenuta ai suddetti principi, va cassata con rinvio per nuovoesame alla Corte d’appello di Lecce che provvederà anche allaliquidazione delle spese della presente fase di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri,cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce in diversacomposizione. Roma, 14 maggio 2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 21021/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris