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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14847/2026

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to SILVIACURTO;2026 - controricorrente –1468 nonché controREGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati- controricorrente –avverso la sentenza n. 81/2022 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 13/04/2023 R.G.N. 96/2021;Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver prestato in favore dellaRegione Sardegna e delle sue Agenzie regionali Argea e Laoredeterminato ed altre tipologie contrattuali, dal 5 giugno 2006al 31 marzo 2011, e di aver partecipato alla procedura distabilizzazione bandita dalla Regione in esecuzione della leggeregionale n. 2/2007, e ss. mm. e ii., per il superamento delprecariato, finalizzata alla copertura di n. 2 posti per l’areatecnica agricoltura, deduceva di essere stato illegittimamenteescluso da tale procedura, e pertanto agiva in giudizio perl’accertamento del suo diritto all’assunzione in luogo di LauraSantona, risultata vincitrice della procedura, e la condannadella Regione al risarcimento del danno patito.2.

Si costituivano in giudizio la Regione e [OSCURATO:PERSONA],sostenendo il regolare svolgimento della procedura e chiedendoil rigetto delle avverse domande.3.

Il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso, reputando correttele valutazioni effettuate dalla Regione che, per quanto ancorarileva ai fini del giudizio, non aveva considerato utili ai finidell’assunzione il periodo di lavoro svolto dal ricorrente perl’Agenzia Argea dal 1° luglio 2008 al 18 agosto 2009,successivo a quello svolto con la Regione.4.

A seguito di gravame proposto dal Mameli, la Corte di appellodi Cagliari, rilevato il mancato pieno rispetto dei requisiti dispecificità dello stesso, lo rigettava nel merito, ritenendocorrette le considerazioni svolte dal Tribunale.Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/20265.

Avverso la decisione della Corte territoriale ricorre percassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi diimpugnazione, illustrati da memoria.6.

La Regione e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese depositandodistinti controricorsi.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione efalsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., art. 36, comma 2,L.R.

Sardegna n. 2/2007, art. 3 L.R.

Sardegna n. 2/2009 e artt.2 e 32, comma, 4 della L.R. n. 13/200 6, ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., e si censura la decisione impugnata perché essa, alpari di quella di primo grado, aveva ritenuto corretta la sceltadella Regione di non prendere in considerazione i rapporti dilavoro intrattenuti dal ricorrente con Argea «(Agenzia delComparto regionale e successivamente del Sistema-Regione)»posteriormente a quelli svolti con la Regione Sardegna (dal 22novembre 2006 al 30 giugno 2008), sebbene resi anch’essinell’arco temporale (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18.08.2009) indicatonell’avviso che aveva indetto la procedura di stabilizzazione, ilcomputo dei quali, invece, gli avrebbe consentito di integrare ilrequisito dei trenta mesi complessivi di lavoro precario, esuperare così in graduatoria la concorrente Santona.1.1.

Tale scelta illegittima, ha rimarcato il ricorrente, si basa suun’interpretazione non consentita dalle anzidette leggi regionaliche, nello stabilire i requisiti per la partecipazione allaprocedura in esame, non prevedevano affatto quello secondo ilquale erano considerati utili solo i rapporti precari svolti - sinoal 18.8.2009 (data finale stabilita dalla legge, “corretta” poi daCorte cost. n. 277/2013) - presso qualsiasi ente del comparto-Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026regione purché antecedenti al rapporto in favore di quello cheaveva costituito l’ultimo datore di lavoro, al quale soltanto eraconsentito presentare la domanda di stabilizzazione, nellafattispecie la Regione Sardegna, escludendo così tutti i rapportisuccessivi prestati a favore di altri enti del medesimo comparto.1.2.

All’individuazione di tale requisito la Regione, secondo ilricorrente, sarebbe pervenuta con una delibera di Giunta cheaveva introdotto norme integrative e di dettaglio, come quellache imponeva la presentazione della domanda dipartecipazione all’ultimo ente datore di lavoro, non previstedalle fonti primarie e come tali illegittime, poiché tali fonti - chenon lasciavano spazi di intervento ad altre fonti di rangosecondario - si limitavano a prevedere che dovessero essereconsiderati tutti i servizi di natura precaria resi in favore dellaRegione, degli enti e delle agenzie rientranti nel comparto-regione, o «amministrazione regionale, che dir si voglia» (e,dunque, anche presso Argea), senza ulteriori limitazioni.1.3.

Ciò sarebbe stato desumibile dal chiaro dettato dell’art. 36comma 2 L.R. n. 2/2007 e dallo stesso avviso selettivo, nonchédalle direttive impartite al riguardo dalla stessa Giuntaregionale che, con la deliberazione n. 3/35 del 26.01.2010, apag. 6 par. 6, affermava che «Le procedure di reclutamento,uniche per l’Amministrazione, gli enti e le agenzie, sarannoindette ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 31/1998, distinte perfigure professionali omogenee nei contenuti culturali e titoli diaccesso», delineando così un’assoluta omogeneità traamministrazione regionale e gli altri enti del comparto.2.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/20263.

Al riguardo si deve rilevare che il ricorrente, nel muovere leanzidette critiche alla decisione della Corte territoriale non haconsiderato il punto dirimente del ragionamento svolto dallastessa, secondo cui «la legge regionale, al riguardo, non hafatto che delegare la normazione secondaria alla disciplina dellemodalità di effettuazione delle stabilizzazioni».4.

L’esistenza di una delega siffatta si può ricavare,diversamente da quanto dedotto, se solo si considera che l’art.36 comma 2 L.R. n. 2/2007, come successivamente modificato,prevede che «la stabilizzazione dei lavoratori precari assunticon contratto di lavoro a termine, o con forme contrattualiflessibili o atipiche, dall'Amministrazione regionale, dagli enti odalle agenzie regionali rientranti, anche per effetto dellapresente legge, nel comparto di contrattazione regionale di cuialla legge regionale n. 31 del 1998» doveva avvenire in basead un Piano pluriennale per il superamento del precariato:- da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale;- da predisporsi «sulla base di una puntuale ricognizione, avutoriguardo al personale non dirigente che abbia svolto attività peralmeno trenta mesi, anche non continuativi, nell'ultimoquinquennio o che maturi successivamente, e comunque nonoltre il 30 giugno 2007, tale requisito in virtù dei contratti dilavoro in essere alla data di approvazione della presentelegge»;- con il quale «sono definiti i tempi e modalità di esecuzionedello stesso, nel rispetto delle effettive necessità delleamministrazioni e delle relative dotazioni organiche».5.

Sulla base di tali previsioni - e soprattutto di quella checonsentiva alla delibera di Giunta approvativa del Piano diNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026definire non solo i tempi, ma anche le modalità della suaesecuzione, senza disporre ulteriori limitazioni, deve alloraritenersi che non hanno violato le disposizioni della L.R. lecondizioni dettate nelle delibere di Giunta che,successivamente, hanno dato attuazione al Piano stabilendoche Amministrazione regionale, enti regionali ed Agenzieregionali procedessero distintamente ed autonomamente adavviare le procedure di stabilizzazione dei precari che avevanolavorato per essi, e che pertanto la domanda di partecipazionea tali procedure dovesse essere presentata all’ultimo ente conil quale il rapporto di lavoro precario era intercorso, e quindiall’ultimo ente datore di lavoro.6.

Confortano una tale ricostruzione: la circostanza che, nellaprevisione legislativa, Amministrazione regionale, enti regionalied Agenzie regionali sono stati menzionati in maniera distintatra loro e non cumulativa, non essendosi fatto riferimento, inmaniera omnicomprensiva per tutti, agli enti del comparto dicontrattazione regionale, il richiamo al quale è correlato allesole Agenzie regionali; la previsione secondo cui il Piano dovevaessere predisposto sulla base di una puntuale ricognizione delpersonale, che risulta senz’altro più funzionale a procedure distabilizzazione distinte tra loro.7.

Tale conclusione risulta inoltre coerente con la previsione delcitato art. 36, comma 2, secondo cui la definizione di tempi emodalità esecutive del piano di stabilizzazione deve avvenire«nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni edelle relative dotazioni organiche», previsione che, avendocome destinatari una pluralità di soggetti (le amministrazioni)ben poteva consentire la predisposizione di procedure diNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026stabilizzazione separate e distinte per ciascuno degli enti dallastessa richiamata, come poi di fatto avvenuto con il Pianoapprovato con la Delibera G.R. n. 47/35 del 22.11.2007,aggiornato con Delibera G.R n 20/23 del 15.5.2012, inconformità all’art. 3 della legge regionale 3/2009.La predisposizione di procedure di stabilizzazione distinte rendepoi razionale la scelta di consentire la presentazione delladomanda di stabilizzazione all’ultimo ente con il quale eraintercorso il rapporto di lavoro precario, considerando utili a talfine i soli rapporti di lavoro svolti con esso, nonché quelli svolticon altri enti del comparto di contrattazione regionale, purchéprecedenti, ma non successivi.8.

Tale conclusione, diversamente da quanto dedotto dalricorrente, presenta profili di ragionevolezza, posto chevalorizza il servizio prestato nell’ente presso cui si chiede diessere inquadrati, attribuendo importanza alla competenzaacquisita da ultimo in esso.Aver consentito di valutare, ai fini dell’integrazione delsuindicato requisito dei trenta mesi, anche i periodi di lavoroprecario prestati, in precedenza, per enti diversi dall’ultimoente datore di lavoro, è poi condizione di maggior favore per illavoratore precario.9.

A diverse conclusioni non può invece condurre la deduzionedel ricorrente articolata sulla base dell’espressione, contenutanella previsione della delibera n. 3/35 del 26.01.2010, «Leprocedure di reclutamento, uniche per l’Amministrazione, glienti e le agenzie….», posto che l’aggettivo uniche è correlabiledistintamente a tutte e tre le categorie di soggetti indicati, enon consente quindi come sola interpretazione possibile quellaNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026propugnata dal ricorrente medesimo, secondo cui dovevaessere predisposto un unico elenco, valido per tutti gli entiricompresi nel comparto di contrattazione regionale, deisoggetti che avevano intrattenuto rapporti di lavoro precariocon essi, con previsione di un unico sbarramento per lavalutazione dei servizi, ovvero quello temporale.10.

Né può affermarsi che la possibilità di dar corso a proceduredi stabilizzazione distinte per enti, con la limitazione dellapresentazione della relativa domanda all’ultimo ente con ilquale si era intrattenuto un rapporto di lavoro precario, siastata penalizzante perché preclusiva della possibilità diproporre domanda a più enti, poiché una preclusione siffattanon c’è stata, come può desumersi dal fatto, dimostrato daentrambi i controricorrenti e non smentito dal ricorrente, cheegli ha potuto partecipare anche alla procedura distabilizzazione indetta dall’Agenzia Argea, ed essere poistabilizzato da questa, per effetto dei pregressi rapporti dilavoro precario intercorsi con essa e con la stessa Regione.11.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura lasentenza impugnata perché, affermando di non potereesercitare un intervento manipolativo/modificativo della fontesecondaria, avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art. 100c.p.c. e l’art. 63 comma 2 d.lgs. n. 165/2001.12.

Il motivo è infondato, giacché la sentenza impugnata,diversamente da quanto dedotto, ha semplicemente affermatoche al giudice è precluso esercitare poteri sostitutivi per gli attidi normazione secondaria disciplinanti la procedura distabilizzazione tali da modificarne il contenuto, ed individuareNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026così requisiti di ammissione alla procedura selettiva aprescindere da tali norme o in contrasto con esse.La Corte non ha affatto affermato di non poter disapplicare gliriferimento fatto all’ordinanza della S.C. n. 22029 del12/07/2022 alla luce delle parole precedentemente usate, ecioè «La nozione è certa, a livello di principi generali emanualistica, e non necessiterebbe di ulteriori conferme, ma inogni caso può per tutte essere richiamata» detta ordinanza,riguardo alla quale ha comunque evidenziato come essa siriferisse a fattispecie diversa da quella in esame.13.

Non sono state svolte specifiche argomentazioni persostenere la violazione dell’art. 100 c.p.c., in ordine al qualenessun riferimento è stato fatto dalla sentenza impugnata.14.

Per quanto riguarda infine il terzo motivo di ricorso, volto adenunciare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434c.p.c., ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., anch’esso risultainfondato, essendo sufficiente rilevare che l’affermazione fattadalla Corte territoriale, secondo cui l’appello non avevaosservato pienamente i requisiti di specificità dell’art. 434 c.p.c,è stata superata dal successivo sviluppo della motivazione, concui le doglianze del ricorrente sono state affrontate nel merito,sicché la stessa affermazione non si è tradotta poi in unastatuizione di inammissibilità, avendo la sentenza concluso perun rigetto delle censure.Nessuna lesione è pertanto conseguita a tale affermazione peril ricorrente, il quale non ha pertanto motivo di dolersene, nonpotendo da essa derivare una decisione per lui più favorevole.Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/202615.

In base alle anzidette considerazioni il ricorso deve esserecomplessivamente rigettato.16.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore delle particontroricorrenti, liquidate, per ognuna di esse, in euro 3.500,00per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spesegenerali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to SILVIACURTO;2026 - controricorrente –1468 nonché controREGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati- controricorrente –avverso la sentenza n. 81/2022 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 13/04/2023 R.G.N. 96/2021;Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver prestato in favore dellaRegione Sardegna e delle sue Agenzie regionali Argea e Laoredeterminato ed altre tipologie contrattuali, dal 5 giugno 2006al 31 marzo 2011, e di aver partecipato alla procedura distabilizzazione bandita dalla Regione in esecuzione della leggeregionale n. 2/2007, e ss. mm. e ii., per il superamento delprecariato, finalizzata alla copertura di n. 2 posti per l’areatecnica agricoltura, deduceva di essere stato illegittimamenteescluso da tale procedura, e pertanto agiva in giudizio perl’accertamento del suo diritto all’assunzione in luogo di LauraSantona, risultata vincitrice della procedura, e la condannadella Regione al risarcimento del danno patito.2. Si costituivano in giudizio la Regione e [OSCURATO:PERSONA],sostenendo il regolare svolgimento della procedura e chiedendoil rigetto delle avverse domande.3. Il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso, reputando correttele valutazioni effettuate dalla Regione che, per quanto ancorarileva ai fini del giudizio, non aveva considerato utili ai finidell’assunzione il periodo di lavoro svolto dal ricorrente perl’Agenzia Argea dal 1° luglio 2008 al 18 agosto 2009,successivo a quello svolto con la Regione.4. A seguito di gravame proposto dal Mameli, la Corte di appellodi Cagliari, rilevato il mancato pieno rispetto dei requisiti dispecificità dello stesso, lo rigettava nel merito, ritenendocorrette le considerazioni svolte dal Tribunale.Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/20265. Avverso la decisione della Corte territoriale ricorre percassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi diimpugnazione, illustrati da memoria.6. La Regione e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese depositandodistinti controricorsi.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione efalsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., art. 36, comma 2,L.R. Sardegna n. 2/2007, art. 3 L.R. Sardegna n. 2/2009 e artt.2 e 32, comma, 4 della L.R. n. 13/200 6, ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., e si censura la decisione impugnata perché essa, alpari di quella di primo grado, aveva ritenuto corretta la sceltadella Regione di non prendere in considerazione i rapporti dilavoro intrattenuti dal ricorrente con Argea «(Agenzia delComparto regionale e successivamente del Sistema-Regione)»posteriormente a quelli svolti con la Regione Sardegna (dal 22novembre 2006 al 30 giugno 2008), sebbene resi anch’essinell’arco temporale (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18.08.2009) indicatonell’avviso che aveva indetto la procedura di stabilizzazione, ilcomputo dei quali, invece, gli avrebbe consentito di integrare ilrequisito dei trenta mesi complessivi di lavoro precario, esuperare così in graduatoria la concorrente Santona.1.1. Tale scelta illegittima, ha rimarcato il ricorrente, si basa suun’interpretazione non consentita dalle anzidette leggi regionaliche, nello stabilire i requisiti per la partecipazione allaprocedura in esame, non prevedevano affatto quello secondo ilquale erano considerati utili solo i rapporti precari svolti - sinoal 18.8.2009 (data finale stabilita dalla legge, “corretta” poi daCorte cost. n. 277/2013) - presso qualsiasi ente del comparto-Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026regione purché antecedenti al rapporto in favore di quello cheaveva costituito l’ultimo datore di lavoro, al quale soltanto eraconsentito presentare la domanda di stabilizzazione, nellafattispecie la Regione Sardegna, escludendo così tutti i rapportisuccessivi prestati a favore di altri enti del medesimo comparto.1.2. All’individuazione di tale requisito la Regione, secondo ilricorrente, sarebbe pervenuta con una delibera di Giunta cheaveva introdotto norme integrative e di dettaglio, come quellache imponeva la presentazione della domanda dipartecipazione all’ultimo ente datore di lavoro, non previstedalle fonti primarie e come tali illegittime, poiché tali fonti - chenon lasciavano spazi di intervento ad altre fonti di rangosecondario - si limitavano a prevedere che dovessero essereconsiderati tutti i servizi di natura precaria resi in favore dellaRegione, degli enti e delle agenzie rientranti nel comparto-regione, o «amministrazione regionale, che dir si voglia» (e,dunque, anche presso Argea), senza ulteriori limitazioni.1.3. Ciò sarebbe stato desumibile dal chiaro dettato dell’art. 36comma 2 L.R. n. 2/2007 e dallo stesso avviso selettivo, nonchédalle direttive impartite al riguardo dalla stessa Giuntaregionale che, con la deliberazione n. 3/35 del 26.01.2010, apag. 6 par. 6, affermava che «Le procedure di reclutamento,uniche per l’Amministrazione, gli enti e le agenzie, sarannoindette ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 31/1998, distinte perfigure professionali omogenee nei contenuti culturali e titoli diaccesso», delineando così un’assoluta omogeneità traamministrazione regionale e gli altri enti del comparto.2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/20263. Al riguardo si deve rilevare che il ricorrente, nel muovere leanzidette critiche alla decisione della Corte territoriale non haconsiderato il punto dirimente del ragionamento svolto dallastessa, secondo cui «la legge regionale, al riguardo, non hafatto che delegare la normazione secondaria alla disciplina dellemodalità di effettuazione delle stabilizzazioni».4. L’esistenza di una delega siffatta si può ricavare,diversamente da quanto dedotto, se solo si considera che l’art.36 comma 2 L.R. n. 2/2007, come successivamente modificato,prevede che «la stabilizzazione dei lavoratori precari assunticon contratto di lavoro a termine, o con forme contrattualiflessibili o atipiche, dall'Amministrazione regionale, dagli enti odalle agenzie regionali rientranti, anche per effetto dellapresente legge, nel comparto di contrattazione regionale di cuialla legge regionale n. 31 del 1998» doveva avvenire in basead un Piano pluriennale per il superamento del precariato:- da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale;- da predisporsi «sulla base di una puntuale ricognizione, avutoriguardo al personale non dirigente che abbia svolto attività peralmeno trenta mesi, anche non continuativi, nell'ultimoquinquennio o che maturi successivamente, e comunque nonoltre il 30 giugno 2007, tale requisito in virtù dei contratti dilavoro in essere alla data di approvazione della presentelegge»;- con il quale «sono definiti i tempi e modalità di esecuzionedello stesso, nel rispetto delle effettive necessità delleamministrazioni e delle relative dotazioni organiche».5. Sulla base di tali previsioni - e soprattutto di quella checonsentiva alla delibera di Giunta approvativa del Piano diNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026definire non solo i tempi, ma anche le modalità della suaesecuzione, senza disporre ulteriori limitazioni, deve alloraritenersi che non hanno violato le disposizioni della L.R. lecondizioni dettate nelle delibere di Giunta che,successivamente, hanno dato attuazione al Piano stabilendoche Amministrazione regionale, enti regionali ed Agenzieregionali procedessero distintamente ed autonomamente adavviare le procedure di stabilizzazione dei precari che avevanolavorato per essi, e che pertanto la domanda di partecipazionea tali procedure dovesse essere presentata all’ultimo ente conil quale il rapporto di lavoro precario era intercorso, e quindiall’ultimo ente datore di lavoro.6. Confortano una tale ricostruzione: la circostanza che, nellaprevisione legislativa, Amministrazione regionale, enti regionalied Agenzie regionali sono stati menzionati in maniera distintatra loro e non cumulativa, non essendosi fatto riferimento, inmaniera omnicomprensiva per tutti, agli enti del comparto dicontrattazione regionale, il richiamo al quale è correlato allesole Agenzie regionali; la previsione secondo cui il Piano dovevaessere predisposto sulla base di una puntuale ricognizione delpersonale, che risulta senz’altro più funzionale a procedure distabilizzazione distinte tra loro.7. Tale conclusione risulta inoltre coerente con la previsione delcitato art. 36, comma 2, secondo cui la definizione di tempi emodalità esecutive del piano di stabilizzazione deve avvenire«nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni edelle relative dotazioni organiche», previsione che, avendocome destinatari una pluralità di soggetti (le amministrazioni)ben poteva consentire la predisposizione di procedure diNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026stabilizzazione separate e distinte per ciascuno degli enti dallastessa richiamata, come poi di fatto avvenuto con il Pianoapprovato con la Delibera G.R. n. 47/35 del 22.11.2007,aggiornato con Delibera G.R n 20/23 del 15.5.2012, inconformità all’art. 3 della legge regionale 3/2009.La predisposizione di procedure di stabilizzazione distinte rendepoi razionale la scelta di consentire la presentazione delladomanda di stabilizzazione all’ultimo ente con il quale eraintercorso il rapporto di lavoro precario, considerando utili a talfine i soli rapporti di lavoro svolti con esso, nonché quelli svolticon altri enti del comparto di contrattazione regionale, purchéprecedenti, ma non successivi.8. Tale conclusione, diversamente da quanto dedotto dalricorrente, presenta profili di ragionevolezza, posto chevalorizza il servizio prestato nell’ente presso cui si chiede diessere inquadrati, attribuendo importanza alla competenzaacquisita da ultimo in esso.Aver consentito di valutare, ai fini dell’integrazione delsuindicato requisito dei trenta mesi, anche i periodi di lavoroprecario prestati, in precedenza, per enti diversi dall’ultimoente datore di lavoro, è poi condizione di maggior favore per illavoratore precario.9. A diverse conclusioni non può invece condurre la deduzionedel ricorrente articolata sulla base dell’espressione, contenutanella previsione della delibera n. 3/35 del 26.01.2010, «Leprocedure di reclutamento, uniche per l’Amministrazione, glienti e le agenzie….», posto che l’aggettivo uniche è correlabiledistintamente a tutte e tre le categorie di soggetti indicati, enon consente quindi come sola interpretazione possibile quellaNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026propugnata dal ricorrente medesimo, secondo cui dovevaessere predisposto un unico elenco, valido per tutti gli entiricompresi nel comparto di contrattazione regionale, deisoggetti che avevano intrattenuto rapporti di lavoro precariocon essi, con previsione di un unico sbarramento per lavalutazione dei servizi, ovvero quello temporale.10. Né può affermarsi che la possibilità di dar corso a proceduredi stabilizzazione distinte per enti, con la limitazione dellapresentazione della relativa domanda all’ultimo ente con ilquale si era intrattenuto un rapporto di lavoro precario, siastata penalizzante perché preclusiva della possibilità diproporre domanda a più enti, poiché una preclusione siffattanon c’è stata, come può desumersi dal fatto, dimostrato daentrambi i controricorrenti e non smentito dal ricorrente, cheegli ha potuto partecipare anche alla procedura distabilizzazione indetta dall’Agenzia Argea, ed essere poistabilizzato da questa, per effetto dei pregressi rapporti dilavoro precario intercorsi con essa e con la stessa Regione.11. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura lasentenza impugnata perché, affermando di non potereesercitare un intervento manipolativo/modificativo della fontesecondaria, avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art. 100c.p.c. e l’art. 63 comma 2 d.lgs. n. 165/2001.12. Il motivo è infondato, giacché la sentenza impugnata,diversamente da quanto dedotto, ha semplicemente affermatoche al giudice è precluso esercitare poteri sostitutivi per gli attidi normazione secondaria disciplinanti la procedura distabilizzazione tali da modificarne il contenuto, ed individuareNumero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/2026così requisiti di ammissione alla procedura selettiva aprescindere da tali norme o in contrasto con esse.La Corte non ha affatto affermato di non poter disapplicare gliriferimento fatto all’ordinanza della S.C. n. 22029 del12/07/2022 alla luce delle parole precedentemente usate, ecioè «La nozione è certa, a livello di principi generali emanualistica, e non necessiterebbe di ulteriori conferme, ma inogni caso può per tutte essere richiamata» detta ordinanza,riguardo alla quale ha comunque evidenziato come essa siriferisse a fattispecie diversa da quella in esame.13. Non sono state svolte specifiche argomentazioni persostenere la violazione dell’art. 100 c.p.c., in ordine al qualenessun riferimento è stato fatto dalla sentenza impugnata.14. Per quanto riguarda infine il terzo motivo di ricorso, volto adenunciare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434c.p.c., ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., anch’esso risultainfondato, essendo sufficiente rilevare che l’affermazione fattadalla Corte territoriale, secondo cui l’appello non avevaosservato pienamente i requisiti di specificità dell’art. 434 c.p.c,è stata superata dal successivo sviluppo della motivazione, concui le doglianze del ricorrente sono state affrontate nel merito,sicché la stessa affermazione non si è tradotta poi in unastatuizione di inammissibilità, avendo la sentenza concluso perun rigetto delle censure.Nessuna lesione è pertanto conseguita a tale affermazione peril ricorrente, il quale non ha pertanto motivo di dolersene, nonpotendo da essa derivare una decisione per lui più favorevole.Numero registro generale 20596/2023Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 14847/2026Data pubblicazione 18/05/202615. In base alle anzidette considerazioni il ricorso deve esserecomplessivamente rigettato.16. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore delle particontroricorrenti, liquidate, per ognuna di esse, in euro 3.500,00per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spesegenerali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris