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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36818/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «11, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione rispettivamente per travisamento della prova in ordine all'attendibilità della persona offesa, nonché per la ritenuta responsabilità a titolo di concorso del ricorrente, devono ritenersi meramente reiterativi di doglianze già esposte innanzi al giudice di merito e in quella sede puntualmente disattese (si vedano pagine 4- 5 della sentenza impugnata sulla ritenuta coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e pag. 6 sulla condotta minacciosa del ricorrente consistita nella prospettazione al derubato della mancata restituzione del portafogli); che pertanto gli argomenti esposti sono già stati adeguatamente valutati dalla corte di merito in assenza di illogicità alcuna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «11, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione rispettivamente per travisamento della prova in ordine all'attendibilità della persona offesa, nonché per la ritenuta responsabilità a titolo di concorso del ricorrente, devono ritenersi meramente reiterativi di doglianze già esposte innanzi al giudice di merito e in quella sede puntualmente disattese (si vedano pagine 4- 5 della sentenza impugnata sulla ritenuta coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e pag. 6 sulla condotta minacciosa del ricorrente consistita nella prospettazione al derubato della mancata restituzione del portafogli); che pertanto gli argomenti esposti sono già stati adeguatamente valutati dalla corte di merito in assenza di illogicità alcuna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 36818/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris