CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14330/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente principale e controricorrente ai ricorsi incidentali – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 118, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sco Gambi –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA].511 COD. PROC. CIV. r.g. n. 14330/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viaG. Paisiello n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difeso -controricorrente e ricorrente in via incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1904 S.R.L., in sostituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 839 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 27 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in forza di decreto di omologa di separazione consensuale tra coniugi reso dal Tribunale di Firenze recante l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere assegnidi mantenimento mensili dell’importo di un milione di lire in favore della ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] e di due milioni di lire della figlia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento della somma complessiva di euro 162.977,15, partitamente distinguendo il creditoproprio e di spettanza della figlia; inadempiuto il precetto, [OSCURATO:PERSONA] promosse innanzi il Tribunale di Firenze nell’anno 2009 in danno di [OSCURATO:PERSONA] espropriazione forzata su quota indivisa del diritto di proprietà subene immobile, già gravato da ipoteca di primo gradoin favore della procedente; nella procedura espropriativa spiegarono intervento:(a) la banca [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente, fusa per incorporazione in Intesa SanPaoloS.p.A.), creditore assistito da garanzia ipotecaria di secondo grado sul cespite staggito, in forza di un decreto ingiuntivo recante condanna (solidale) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (b) la Banca r.g. n. 14330/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ( lite pendente, cedente il credito azionato a [OSCURATO:SOCIETA].), creditore assistito da garanzia ipotecaria di terzo grado sul cespite staggito, in forza di decreto ingiuntivo recante condanna (solidale) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];(c) la [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente, sostituita ex art. 111 cod. proc. civ. da [OSCURATO:SOCIETA].), creditrice, in forza di decreto ingiuntivo, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assertivamente privilegiata in ragione di ipoteca iscritta nel 2010, dopo la trascrizione del pignoramento; disposta (con ordinanza del giudice dell’esecuzione resa il 21 ottobre 2010) la divisione della quota pignorata, all’esito del relativo giudizio venne ricavata la somma - ascritta alla porzione del diritto sottoposta a pignoramento -di euro 114.835,44; nelle more dell’espletamento della divisione, nella espropriazione forzata con istanze depositate in tempi diversi (ma tutte in epoca successivaalla ordinanza disponente la divisione) [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. formularono, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., domanda di sostituzione nella posizione del loro debitore [OSCURATO:PERSONA]; ulteriore intervento con domanda di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ. spiegòFrancesca Chiodi, per il medesimo credito (in parte) originariamente azionato dalla madre [OSCURATO:PERSONA]; a conclusione della fase distributiva, con ordinanza del 10 luglio 2015, il giudice dell’esecuzione, ritenuta la tardività delle istanze di sostituzione e decurtati i crediti da soddisfare con preferenza assoluta poiché ascritti a spese di giustizia, assegnò euro 56.195,72 a [OSCURATO:PERSONA], quale creditrice ipotecaria di primo grado, ed euro 54.218,11 a Banca [OSCURATO:SOCIETA], quale creditrice ipotecaria di secondo grado; avverso detta ordinanza reagirono, con distinte opposizioni agli atti esecutivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e [OSCURATO:SOCIETA]; r.g. n. 14330/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riunite le cause, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato «l’illegittimità del piano di distribuzione adottato con ordinanza del GE […] per avere escluso l’ammissibilità delle domande di sostituzione proposte ex art. 511 cod. proc. civ.» ed ha disposto la integrale compensazione delle spese tra tutte le parti in lite; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; resistono, con separati controricorsi, e spiegano altresì distinti ricorsi incidentali, ciascuno articolato su un motivo, [OSCURATO:SOCIETA]., e per esseIntrum [OSCURATO:SOCIETA].; sono rimasti intimati in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe indicati; ai ricorsi incidentali oppone resistenza la ricorrente principale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha nno depositato memoria illustrativa; considerato che non vi è prova del perfezionamento della notifica del ricorso principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’atto, notificato a mezzo del servizio postale al domicilio in Firenze, via della Scala n. 17, non è stato consegnato al destinatario per sua temporanea assenza e per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo: ciò posto, parte ricorrente ha omesso l’allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), riscontro indefettibile ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo al riguardo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa(così, a risoluzione di contrasto, Cass., Sez. U, 15/04/2021, n. 10012; conformi, più di recente, Cass. 15/11/2021, n. 34346; Cass. 25/11/2021, n. 36562); sono nulle le notifiche del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. eseguite nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; r.g. n. 14330/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ambedue dette notificazioni, infatti, sono state compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori domiciliatari delle parti, benché nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con la pronuncia qui impugnata tanto [OSCURATO:PERSONA] quanto [OSCURATO:PERSONA] siano rimasti contumaci; mancata la costituzione in questo grado di giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera dei ricorrenti (principale ed incidentale), va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; le spiegate impugnazioni involgono questioni giuridiche che, per novità o importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica (in specie: la legittima pignorabilità –nonché gli eventuali limiti di essa - dei crediti di mantenimento del coniuge separato; il termine di proposizione della domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 cod. proc. civ.; la regolazione, in sede di riparto del ricavato, del concorso tra plurimi creditori collocati in sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ.), sicché appare opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; p.q.m. Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi, a cura ed onere del ricorrenteprincipale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , da eseguirsi, a cura ed onere di detta ricorrente incidenta le , entro il r.g. n. 14330/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia