CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 28174/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDI/UNZA sul ricorso 4168-2019 proposo da: POLITANO' RENATO, domicilia:c ir. [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], rappresenta-t: e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contzo [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale 2021 rappresentante pro temoore, domiciliata in ROMA PIAllA 1273 CAVOUR presso la CANCELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente avverso la sentenza n. 622/018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 134/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 4168/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA] , ' I , i I I I I i 1. Con sentenza n. 622 del 19.11.2018 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 proposto dal l'avoratOre e confermando la sentenza del Tribunale di Palmi, ha dichili-atp illegittimo il licenziamento I intimato per giustificato motivo oggettivo il 25.9.20,14 dalla International hipp'ingl s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA], operaio portuale, per violazione dei, 'Criteri di , buona fede e correttezza e, in applicazione dell'art. 18, commi 5 e 7, della legge n. 300 del 1970 come noveliata dalla legge n. 92 del 2012, ha dichiarato risolto il rPpporto di li oro fra le parti e condannato la società a pagare un'indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 2. La Corte distrettuale, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicato, ha , escluso la ricorrenza della "manifesta insussistenza" del motivo addotto alla base idei licenziamento (calo delle commesse [OSCURATO:PERSONA] e crisi generale che investiva i porto di , [OSCURATO:PERSONA], come specificamente esposte nella lettera di recesst) rilevando, 'pila' luce i della giurisprudenza di legittimità richiamata, che il materiale Orobatbrib acquisito aveva' dimostrato che la società aveva subito perdite in bilancio in tutti gli 1 anni 'dal 20141 al 2014 con conseguente calo del fatturato delle vendite, che la ICC? BLG aVeva avviato I procedure di mobilità, che la società committente [OSCURATO:PERSONA]MCT ' aveva annunciato esuberi, che era stata costituita una Agenzia ,per il ricollocamento dei , lavoratori portuali, che era emerso (a seguito di prova testimoniale) un ricorsoisporadico all'utilizzo di personale della società [OSCURATO:PERSONA]MCT,, che non erano state chiarite in giudizio le procedure (nella specie, gli eventuali oneri pdsti d carico della 'società beneficiaria) per l'assegnazione di un contributo regionale, che, infine, la dichiarazione della società concernente la sua ,situazione patrimoniale pi ,fini della concessione delle autorizzazioni per operare nel porto no,n dirridstrava una sua sdliclità finanziaria in quanto evidenziava le perdite subite negli anni 20110E1' 1 2912. I 3. Il lavoratore ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso , 'p ier'cassazione affidato ,a , due motivi. La società ha depositato controricorso. I, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia v,iolazione e falsa applicaZione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, 2697, cod.civ.; 115, 116, 132, comma 2, , lett. 4), 416 cod.proc.civ., 111 Cost. (ex art. 360, Orimo comma, n. 3,, cocl proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, escluso la ricorrenza di una "manifesta insussistenza idei n. 4168/2019 R.G. ! fatto" (ai fini del diniego della reintegrazione nel posto di lavoro) stilla base di e lementi 9 i contabili non esistenti al momento del licenziamento (ossia il 'conto economico allegato al bilancio 2014, che all'epoca del licenziamento, [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era ancoralstato , redatto), così "alleggerendo" l'onere probatorio del datore di laVoro, consideràto aitresì che non potevano nemmeno ritenersi probanti il deposito del cbrisuntivo definitivo, gli esuberi dei terminalisti [OSCURATO:PERSONA]MCT, la créézione delrAgenzia per il ricollocamento dei lavoratori portuali, le perdite indicate nei bilanci 2012 é 2013. i i t 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia vidélzione e falsa applicaZiond p, degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, 18, comma 4 e 7, della! legge n. 30Q' del' , 1970, 115, 116, 132, cod.proc.civ., 111 Cost. (ex art. p60, prirh9 cornm'a, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato - ai fini della selezione dei regime sanzionatorio da applicare - l'indagine sulla "manifesta insussistenza del fatto" ritenendo. , non determinante il ricorso (seppur risultato - dalla prova testimoniale - Sporadico) a manodopera di altra società ([OSCURATO:PERSONA]) nortiche il rifiuto di' un consistente contributo regionale e la certificazione rilasciata , dalla stesa 'società [OSCURATO:PERSONA] (ai fini di ottenere le necessarie autorizzazioni per operare nel porto) di essere in bonis, tutti elementi che integravano l'Insussistenza di un giustificato motivo oggettivo. 3. I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati, 3.1. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte distrettuaie hà Confermato la illegittirflità del licenziamento per giustificato motivo del Politanò applicai-lido la c.'d. tutela ristircitoria forte di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970 (in forza del rinvio operato dal successivo comma 7); investita del reclamo del lavoratore concernente il requisito ' della "manifesta insussistenza" del fatto posto a baSe idei licenziamento, ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio più severo consistente nella reintegrazione , p nel posto di lavoro (di cui al comma 4, dell'art. 18), la Corte d'appello, esaminando il quadro probatorio acquisito, ha escluso che la fattispecie esaminata preséntaSse un'assenza dei presupposti di legittimità tale da integrare il suddetto requisito. ' 3.2. I motivi presentano profili di inammissibilità in quanto volti, nella sostanza, a' ' criticare la valutazione del materiale probatorio come, eseguita clalla Corte di mento, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuova testo 'dell'art. 360 ri»5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014). t I 2 t n. 4168/2019 R.G. ! I In tema di , valutazione delle prove, il principio del libero convindimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera , 'interamente sul ! piano , dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di iegittrnità,, siché la d ientincia della violazione delle predette regole da parte del giudice Idei merito Inon i configura un , vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fattb, 'che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo idei difetto di motivazione, e , i dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. , n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 201'8; Cass. nI '. 1229 del 2019; v., 1 da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020), archetipo a monte non Consentito dall'art. 348- ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta illegittirhità del licenziamento. 3.3. In relazione ai residuali motivi di censura attinenti alla violazione del riiteho di scelta del regime sanzionatorio come previsto dall'art. 18, comma 7 della legae n. 00 , del 1970 come introdotto dalla legge n. 92 del 2012, deve dichianarsene Vinfohdatezza. i Invero, dal tenore lessicale della disposizione emerge che, di regola, a' fi-pnte , i dell'accertata illegittimità del licenziamento per giustificato, motivo og gettivo, li giudice condanna il datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità risarcitoria, cbmpresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro ménsilità,, ' riServando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad ,un massimo di dodici rnensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insusSistenza del fatto posto a ' base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza (Cass. n. 9102 del 2019). Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'insufficienza probatoria in ordine ai due requisiti costitutivi del licenziamento per giustificato, motivo oggettivo - ossia , sussistenza della ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione del lavorp e il i I regolare funzionamento di essa e del nesso di causalità con il receSso intimaito nonché adempimento dell'obbligo di "repéchage" - non è sussumibile nell'alveo della '"9 L)anifesta , insussistenza del fatto", contemplata dall'art. 18, comma 7, della legge n. 300 01 1970, nella formulazione, modificata dalla legge n. 92 del 2012, uràiione temoris" , che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul pianto probatOrio; assenza dei presupposti di legittimità del recesso (Cass. n r 10435 d912018;'Cass. 16702 del 2018, Cass. n. 181 del 2019). , I P i , n. 4168/2019 R.G. I t I t t I E' stato altresì affermato che la violazione dei criteri di correttezza e buona feple nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela i indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, I. manifesta insussitenza , r t I delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso (Cass. n. 14021 del 016, t, Cass. n. 19732 del 2018). ! 3.4. Considerato che è compito del giudice del merito verificare, se sia manifàta, ossia f I , evidente, l'insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziarriento, i I cioè della ragione inerente l'attività produttiva, l'organizza,zione del lavoro e il regolare , funzionamento di essa che causalmente determini un effettivo mutamento'defl'asgetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuate posilione lavorativa, óvvero , della impossibilità di una e v - ro e a im • • diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse" (Cass. n. 10435'del 2018; Cass. n. 321591del ' 2018), la Corte distrettuale ha esaminato tutti gli elementi probatori acqùiiti e, pur i confermand'o la violazione dei criteri di buona fede e correttezza in 'relazione alla scelta del lavoratore da licenziare, ha ritenuto concreta ed effettiva' la ragiòne , di, ordine economico posta a base del recesso, con conseguente esclusione' del requisitq, della manifesta insussistenza del motivo di licenziamento peréhé ale ipotesi è ricOndupibile non a quella peculiare che postula un connotato di l, particolare , eviàenza nell'insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso, bensì 'a !quella 6 portata , generale, per la quale è sufficiente che "non ricorrano 'gli, estremi del i predetto l, i , I giustificato motivo" oggettivo, con conseguente applicazione della tutela indenn'itaria di cui al quinto comma dell'art. 18 novellato. Va, incidentalmente, precisato che trattandosi di fattispecie nella quale' non è, stato ravvisato il presupposto (ossia la "manifesta' insussistenza', del fatto posto a pasé del licenziamento") che avrebbe potuto consentire l'applicazione del comma 4 dell'art. 18,, della legge n. 300 del 1970 come novellata dalla legge n. 92 del 2012, don esplica alcun effetto la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale n. 59 del 021. , o i i 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. I 5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricornente, 1, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.)R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,n. 22,, art. 1, , t i , n. 4168/2019 I.G. Il comffia 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - peri il ricorso, a' norma , del comma 1-bis dello stesso art. 13. i I i I P.Q.M. ,i I , La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento délle spese delipreSente ,E E giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per ésborsi' e in euro 3.50000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accesSbri di 'legge. ! i E E Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 'ft. 115, nel, testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della leggé 24 dicembre 2'0012, n. 228, dà atto della I I sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,'Pari a quello previsto per il ricoi jso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. E E E Così deciso in Roma, nell