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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1996

Cassazione n. 04302/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1996 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Tommasini) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (pag. 1-2 mot. sent. imp.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dirmbre 2024 Il consigliere erpsore [OSCURATO:PERSONA] sidente Or anaci V [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 31 N2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1996 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Tommasini) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità (pag. 1-2 mot. sent. imp.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dirmbre 2024 Il consigliere erpsore [OSCURATO:PERSONA] sidente Or anaci V [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 31 N2
Sentenza Cassazione n. 04302/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris