Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:41
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CO0100_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 gennaio 2021 – Consiglio / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑100/17 P-DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Domanda di ripetizione – Termine di presentazione – Obbligo di presentare la domanda di ripetizione entro un termine ragionevole – Liquidazione – Assenza di termine per presentare una domanda di liquidazione delle spese
(Regolamento di procedura della Corte, art. 145)
(v. punti 20‑23)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione
[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 25‑29, 32‑35)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Inclusione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 30, 44)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 37, 39‑41)
5.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori
(Regolamento di procedura della Corte, art. 91)
(v. punti 47, 48)
[OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare al Consiglio dell’Unione europea a titolo della causa C‑100/17 P è fissato ad EUR 15681,92, somma cui si aggiungono gli interessi moratori a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.