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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CO0100_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 gennaio 2021 – Consiglio / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑100/17 P-DEP) «Liquidazione delle spese»

1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Domanda di ripetizione – Termine di presentazione – Obbligo di presentare la domanda di ripetizione entro un termine ragionevole – Liquidazione – Assenza di termine per presentare una domanda di liquidazione delle spese (Regolamento di procedura della Corte, art. 145) (v. punti 20‑23)

2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione [Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 25‑29, 32‑35)

3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Inclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 30, 44)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 37, 39‑41)

5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori (Regolamento di procedura della Corte, art. 91) (v. punti 47, 48) [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare al Consiglio dell’Unione europea a titolo della causa C‑100/17 P è fissato ad EUR 15681,92, somma cui si aggiungono gli interessi moratori a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CO0100_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 gennaio 2021 – Consiglio / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑100/17 P-DEP) «Liquidazione delle spese» 1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Domanda di ripetizione – Termine di presentazione – Obbligo di presentare la domanda di ripetizione entro un termine ragionevole – Liquidazione – Assenza di termine per presentare una domanda di liquidazione delle spese (Regolamento di procedura della Corte, art. 145) (v. punti 20‑23) 2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione [Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 25‑29, 32‑35) 3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Inclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 30, 44) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 37, 39‑41) 5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori (Regolamento di procedura della Corte, art. 91) (v. punti 47, 48) [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare al Consiglio dell’Unione europea a titolo della causa C‑100/17 P è fissato ad EUR 15681,92, somma cui si aggiungono gli interessi moratori a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.