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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34999/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata,la Corte di appello di Torino , in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti, su accordo delle parti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione, per i reati di bancarotta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con altra sentenza della Corte di appello, irrevocabile dal 3 maggio2023. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1.Con primo motivo denuncia carenza di motivazione relativamente alla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente alla quantificazione della penaed agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione.

3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen. 4.Il ricorso è inammissibile.

Invero, va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appelloconseguente al concordato ex art. 599 -bis c od .p r oc .p en . circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazionein ordine ai motivi rinunciati.

Ed in proposito va altresì precisato che,laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen., in quanto, da un lato,infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità di cui al citato art. 129 (ex multisSez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 , Bouachra, Rv. 274522 ).

Deve, altresì, considerarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, anche con riguardo alla determinazionedegli aumenti di pena disposti per la continuazione, non può essere unilateralmente modificato, salva, si ribadisce, l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre, né viene evocata dai ricorrenti (ex multisSez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

5. Ilricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata,la Corte di appello di Torino , in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti, su accordo delle parti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione, per i reati di bancarotta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con altra sentenza della Corte di appello, irrevocabile dal 3 maggio2023. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1.Con primo motivo denuncia carenza di motivazione relativamente alla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente alla quantificazione della penaed agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione. 3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen. 4.Il ricorso è inammissibile. Invero, va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appelloconseguente al concordato ex art. 599 -bis c od .p r oc .p en . circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazionein ordine ai motivi rinunciati. Ed in proposito va altresì precisato che,laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen., in quanto, da un lato,infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità di cui al citato art. 129 (ex multisSez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 , Bouachra, Rv. 274522 ). Deve, altresì, considerarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, anche con riguardo alla determinazionedegli aumenti di pena disposti per la continuazione, non può essere unilateralmente modificato, salva, si ribadisce, l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre, né viene evocata dai ricorrenti (ex multisSez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). 5. Ilricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,
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