CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 27231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C4:35--C- ,uLZVA-t‘, , 02A-t Ck-P.._ C--0-tket4F)-0 f-et 42 ce-or.: 4J-tizia° °La c-o)-(i>0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della esecuzione, con ordinanza emessa in data 21 febbraio 2022 ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il tema trattato è quello della verifica dell'avvenuta o meno espiazione della pena inflitta con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Fermo in data 14 marzo 2014, divenuta irrevocabile in data 17 aprile 2018, tenuto conto del presofferto e della avvenuta variazione del trattamento sanzionatorio in Epoca posteriore al giudicato. Ciò perchè con ordinanza emessa in data 11 giugno 2021 la pena originariamente inflitta è stata oggetto di rideterminazione conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione con altro fatto, ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen. . 1.1 In particolare il Tribunale osserva che : a) nei confronti dell'istante sono state emesse due sentenze, la suddetta decisione irrevocabile il 17 aprile 2018 (per il delitto di rapina, con pena stabilita in anni due e mesi otto di reclusione), e una seconda sentenza irrevocabile il 17 settembre del 2020 (con condanna alla pena di anni tre di reclusione) ; b) i due fatti oggetto dei distinti giudizi sono stati riuniti in continuazione con la decisione esecutiva del 11 giugno 2021, nel cui ambito il fatto giudicato dal GUP del Tribunale di Fermo è stato ritenuto reato satellite, con quantificazione della pena in quella di un anno di reclusione ; c) [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato stato consegnato dal Belgio il 16 dicembre del 2020 in riferimento ad un MAE che riguarda esclusivamente il fatto giudicato con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Fermo in data 14 marzo 2014, divenuta irrevocabile in data 17 aprile 2018 la prima sentenza ; d) il fatto di cui alla seconda sentenza non risulta ricompreso nel MAE e non è attualmente passibile di esecuzione. 1.2 Ciò posto, secondo il Tribunale, non può ritenersi eseguibile l'ordinanza con cui è stata riconodsciuta la continuazione e ciò osta alla scissione del cumulo e alla conseguente individuazione della pena 'eseguibile' a carico del Saliu solo in quella (reato satellite) derivante dall'avvenuto riconoscimento della continuazione, dovendosi continuare a ritenere eseguibile la pena originariamente determinata.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Il ricorrente evidenzia che non potendosi eseguire, allo stato, la pena relativa al reato posto a base della continuazione, doveva trovare applicazione il generale principio della scissione del cumulo, con computo della sola frazione di pena imputabile alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Fermo in data 14 marzo 2014, divenuta reato satellite. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va considerato che in sede esecutiva - per generale e condiviso principio di diritto derivante da Sez. U Ronga - in ogni situazione in cui risulti utile per la tutela di un interesse del condannato e non ostino divieti di legge, il cumulo va scisso nelle frazioni di pena che lo compongono ed in rapporto ai titoli da cui le stesse derivano. In caso di avvenuto riconoscimento della continuazione, il principio di diritto è quello per cui la pena eseguibile è quella risultante dalla decisione esecutiva e, pertanto, bisogna tener conto, in caso di degradazione in reato satellite, della nuova quantificazione operata in sede esecutiva (tra le molte, Sez. I n.17143 del 14.3.2016, rv 267215). 3.2 Nel caso in esame è pacifico che la pena in concreto eseguibile - in rapporto alle ricadute del principio di specialità della estradizione o consegna - è esclusivamente quella relativa alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Fermo in data 14 marzo 2014, divenuta irrevocabile in data 17 aprile 2018 e la quantificazione cui occorre riferirsi è quella risultante a seguito del riconoscimento della continuazione (un anno di reclusione). Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così