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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23919/2026

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, tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLOGUGLIELMI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 612/2023 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2023 R.G.N.3049/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 23919/20261.

Con ricorso del 13 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva distinteData pubblicazione 23/07/2026opposizioni avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma, su istanza diplurimi lavoratori, aventi ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate tral’emissione dell’ordinanza emessa ex art. 1, comma 49, legge n. 92 del 2012, cheaveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo dei medesimi lavoratori,e il 31 gennaio 2018.La società deduceva l’inidoneità del titolo giudiziale, la carenza di provascritta, l’indeterminatezza delle somme richieste e, comunque, la non debenzadelle stesse per mancata prestazione lavorativa, a fronte del rifiuto dei lavoratoridi riprendere servizio presso la sede di Catania, nonché l’operatività dell’eccezionedi inadempimento.Esponeva che, a seguito dell’ordinanza di reintegra del 16 novembre 2017,aveva invitato i lavoratori alla ripresa del servizio presso la sede di Catania, concontestuale insorgenza di contenziosi aventi ad oggetto sia i trasferimenti,dichiarati antisindacali ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, sia le successivedeterminazioni datoriali, oggetto di provvedimenti cautelari di sospensione;rappresentava, altresì, l’intervenuta definizione di una parte delle preteserisarcitorie mediante accordo transattivo del 15 dicembre 2017 e il pagamentodelle somme oggetto dei decreti ingiuntivi al solo fine di evitare azioni esecutive.Costituitisi i lavoratori opposti, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmentel’opposizione, dichiarando la compensazione tra le somme dovute e quellecorrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e rigettando per il resto ledomande.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società, deducendo il venirmeno del titolo della pretesa creditoria per effetto della sentenza della Corted’appello di Roma n. 1809 del 2019, che, in riforma della pronuncia di primo grado,aveva accertato la legittimità dei licenziamenti e revocato l’ordine di reintegra.La Corte territoriale, premesso che la controversia si inseriva nel contenziosorelativo ai licenziamenti collettivi intimati nel dicembre 2016, rilevava che ilavoratori non avevano reso la prestazione lavorativa e che le somme percepitecostituivano erogazioni effettuate in esecuzione di provvedimenti giudizialiprovvisoriamente esecutivi; riteneva, pertanto, che la sopravvenuta caducazionedel titolo comportasse l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte, in quantoprive di causa giustificativa.In parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava quindi le domandemonitorie, revocava i decreti ingiuntivi e condannava i lavoratori alla restituzionedelle somme percepite, confermando per il resto le statuizioni e respingendol’appello incidentale.Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 23919/20263.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i lavoratoriData pubblicazione 23/07/2026indicati in epigrafe, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]4. [OSCURATO:PERSONA] ha deliberato il deposito delle motivazioni nel termine di sessantagiorni (art. 380 bis 1 cod.proc.pen.)RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207, 1173, 1175, 1223, 1372, 1375, 1453, 1460, 2126 cod. civ., nonché degliartt. 282 e 336 cod. proc. civ. e dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’annullamento dellapronuncia che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento comportasseautomaticamente la caducazione di ogni effetto reintegratorio, retributivo orisarcitorio.1.2.

Assumono che tale affermazione sia erronea, non tenendo conto che,nella specie, le somme oggetto di ingiunzione riguardano retribuzioni maturatesuccessivamente all’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 2017 —confermata con sentenza del 9 gennaio 2018 — con la quale era stata disposta lareintegrazione, e che, pertanto, la relativa pretesa non sarebbe incisa in viaautomatica dalla successiva riforma del titolo giudiziale.2.

Il motivo è fondato.Si controverte di somme pretese dai lavoratori per il periodo che va dallasentenza che ha disposto la loro reintegrazione sino a quella che ha dichiarato,invece, la legittimità del licenziamento, con immediato effetto espansivo esternoidoneo a risolvere il rapporto di lavoro precedentemente ripristinato.3.

Occorre considerare che l’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazioneintrodotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggioin giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni,comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenzariformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella dellasentenza di riforma), ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze dellasentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (Cass., n. 30724del 2022; Cass. n. 5323 del 2009; Cass. n. 8745 del 2000).4.

Questa Corte si è occupata dell’effetto espansivo esterno della sentenzad’appello che riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento e neha analizzato i riflessi sull’obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro esull’obbligo risarcitorio connesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/20264.1.

Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma in appello dellaNumero di raccolta generale 23919/2026sentenza che abbia accertato l'illegittimità di un licenziamento e ordinato laData pubblicazione 23/07/2026reintegrazione del lavoratore comporta non soltanto la caducazionedell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, ma altresì il venir meno dellaricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamente riaffermata da quell'ordinee la restituzione al licenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla datadella sua intimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratore dall'azienda aseguito della riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dellicenziamento non può essere considerata come un nuovo licenziamento, bensìcome mera comunicazione della definitiva cessazione del rapporto per effetto dellariconosciuta legittimità del precedente licenziamento e quindi della sua riacquistataidoneità a determinare "ex tunc" il suddetto effetto (Cass. n. 8745 del 2000).Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione del rapportolavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza di reintegra ex art. 18 st. lav.,successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, inapplicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., chepriva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte,l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso daparte del datore di lavoro (Cass. n. 28918 del 2018; Cass. 14103 del 2018; Cass.n. 5323 del 2009).4.2.

Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, alla luce dell'art.18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, le somme corrisposte inesecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo illicenziamento ed ordinato la reintegrazione del lavoratore, costituiscono (inassenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non più retribuzione, marisarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzionedel rapporto (Cass., Sez.

L, 13/12/2006 n. 26627).

Nello stesso senso della naturarisarcitoria dell'indennità dovuta a seguito di licenziamento illegittimo e fino allareintegra è l'intervento operato dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero) che,modificando l'art 18 Stat.

Lav., qualificata risarcitoria l'indennità da corrispondersidalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, prevede anche la detrazionedell'aliunde perceptum (cfr. art 18, comma 2, per il licenziamento discriminatorio;il comma 4 per il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo in ordineal quale, oltre che l'aliunde perceptum, va dedotto quanto il lavoratore avrebbepotuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione).Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogate in favore dellavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sono giustificate dall'obbligo risarcitorioderivante dall'illegittimità del licenziamento, non già dall'inosservanza del datoredi lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogniNumero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità delNumero di raccolta generale 23919/2026licenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso il caso di unData pubblicazione 23/07/2026provvedimento d'urgenza ante causam successivamente revocato dalla sentenzadi merito che accerti la legittimità del recesso, senza che assuma rilievo al riguardol'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. n. 16037 del2004; Cass. n. 7543 del 2006; Cass. n. 15251 del 2014; Cass. 6054 del 2016 inmotivazione).Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrisposte a titolo dirisarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, a seguito di riformadella sentenza che ne aveva dichiarato la illegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del2000; Cass. n. 17330 del 2005), non hanno, tuttavia, esaminato l’ipotesi dellaeffettiva ricostituzione (in ottemperanza dell’ordine giudiziale) del rapporto dilavoro, in quanto hanno accertato l’obbligo di ripetizione con riguardo alle sommedirettamente dipendenti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento (inspecie, indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione).

Inparticolare, è stato rilevato che “Le somme corrisposte in esecuzione dellasentenza che ordina la reintegra costituiscono, dunque, risarcimento del dannoingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modo che con lariforma della sentenza che dichiara l'illegittimità viene a cadere l'illecito civileascritto al datore di lavoro e non sussiste più obbligo del risarcimento a suo carico.Le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbonoessere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che peril nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non è più necessario ilpassaggio in giudicato della sentenza di secondo grado” (Cass. n. 8263/2000).Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordine di reintegrasegua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezzadel percetto posta in forma generale dall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi diprestazione lavorativa in violazione di legge (Cass. n. 482 del 2005; Cass. 6054del 2016 in motivazione)5.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha verificato, con accertamento difatto insindacabile in questa sede, che il rapporto di lavoro tra la società e i singolilavoratori è stato ripristinato nel novembre 2017 (avendo, la società, ritenuto diottemperare all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dal [OSCURATO:PERSONA], autorità giudiziale che aveva ritenuto illegittimo il licenziamentocollettivo); i giudici di appello hanno, invero, accertato che il datore di lavoro, dopoavere richiamato in azienda i lavoratori, aveva esercitato nei loro confronti i poteritipici (direttivo e disciplinare) del vincolo di subordinazione, quale quello delladesignazione del posto di lavoro (tramite indicazione della sede di Catania, previoadozione di un provvedimento di trasferimento) e della contestazione disciplinareNumero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026per assenza ingiustificata sul posto di lavoro; hanno, altresì, rilevato cheNumero di raccolta generale 23919/2026l’esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori è stata impedita per fattoData pubblicazione 23/07/2026imputabile al datore di lavoro (ossia i trasferimenti ad altra sede, dichiaratiillegittimi).

Il rapporto di lavoro è stato, successivamente, risolto tramitecomunicazione ai lavoratori della riforma, in grado di appello, della sentenza cheaveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo.6.

Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delle conseguenze dellasentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata non puòtravolgere gli atti adottati dal datore di lavoro sulla base di un diverso titologiuridico rappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro (comeaccertato dai giudici di merito) che, in forza degli artt. 2094 e 2126 c.c., ha fattosorgere l’obbligazione retributiva, in senso proprio, a carico del datore di lavoro;a seguito di un concreto atto di gestione che ha ricostituito il rapporto di lavoro,vengono, di fatto, riattivati i reciproci diritti e obblighi attinenti al contratto dilavoro subordinato sino alla data della sentenza che recide, definitivamente, ilrapporto.7.

Lungi dal realizzare esclusivamente atti di mera esecuzione dell’ordinanzadichiarativa della illegittimità del licenziamento, la parte datoriale, una voltaripristinato il rapporto di lavoro, ha esercitato le proprie prerogative organizzative,naturalmente suscettibili di vaglio giudiziario e quindi necessariamente esclusedallo spettro di operatività dell’art. 336 c.p.c. che si occupa degli atti e deiprovvedimenti (giurisdizionali) direttamente dipendenti dalla sentenza riformata.La condotta datoriale si è realizzata attraverso una attività di concretagestione dei rapporti di lavoro temporaneamente ripristinati, che non può sfuggirealla regolamentazione di legge che caratterizza, per molti aspettiimperativamente, il rapporto di lavoro e che non può essere ricondotta all’internodella logica puramente ripristinatoria della situazione giuridica anteriore allapronuncia riformata in appello o cassata, prevista in via generale dall’art. 336c.p.c.8.

Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure in ambiti non deltutto coincidenti con quello oggetto di causa, colto le peculiarità della ripresafunzionale temporanea del rapporto di lavoro in ipotesi di sentenza di reintegra nelposto di lavoro poi riformata, con ciò mostrando la necessità di escludere unainterpretazione ispirata a una concezione meramente condizionalistica dell’effettoespansivo esterno del giudicato, al fine di garantire l’efficacia delle disposizioniregolative del rapporto di lavoro che, per il loro carattere imperativo, vannoosservate anche durante il ripristino temporaneo del rapporto stesso.8.1.

La fictio iuris costituita dalla riforma della sentenza di reintegra, hasottolineato Cass. n. 4410 del 2022, richiamando Cass. n. 14637 del 2016, nonNumero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026può giustificare la condotta illegittima ai danni del lavoratore, temporaneamenteNumero di raccolta generale 23919/2026riammesso in servizio a seguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità delData pubblicazione 23/07/2026licenziamento; la stessa condotta, che costituisce fatto illecito, è suscettibile ditutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata insede di gravame, atteso che la "fictio iuris", per la quale la declaratoria dilegittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in primecure determina l'effetto della risoluzione "ex tunc" del rapporto di lavoro, non puòvalere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arcotemporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato.9.

L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 comma 2 c.p.c., in ipotesi diriforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitatoalle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità delrecesso, vale a dire l’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l’obbligorisarcitorio, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoroche sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzione dell’ordinegiudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo “indirettamente” collegati allainiziale declaratoria di illegittimità dell’atto risolutivo.

L’effetto espansivo di cui alcitato art. 336, comma 2, c.p.c. non può cancellare, degradandoli a fattiinesistenti, gli atti di gestione datoriale compiuti medio tempore e, tantomeno,annullare l’autonoma qualificazione di illegittimità degli stessi (cfr. Cass. n. 14637del 2016; Cass. n. 4410 del 2022 cit.).In conclusione, nel caso in cui il datore di lavoro ripristini il rapporto di lavorosubordinato (in ottemperanza all’ordine giudiziale di reintegrazione), l'eventualeriforma della sentenza di primo grado, in virtù della quale quel ripristino èavvenuto, lascia comunque fermi gli obblighi che nel periodo di ripristino sonoinsorti a carico delle parti, tra cui l’obbligo di corrispondere la retribuzione qualecorrispettivo dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa, secondo il principiogenerale dettato dall'art. 2126 c.c. teso ad evitare che la portata retroattiva dellapronuncia di riforma arrechi ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.10.

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare,alla luce dei principi di diritto richiamati e della illiceità giudizialmente accertatadegli atti di trasferimento adottati da [OSCURATO:SOCIETA]. durante la provvisoriaricostituzione dei rapporti di lavoro, la sussistenza del diritto dei lavoratoriricorrenti a trattenere, anche a titolo risarcitorio per l’inadempimento datorialerispetto agli obblighi di cui all’art. 2103 cod.civ., le retribuzioni corrisposte dal 16novembre 2017 al 31 gennaio 2018 perché relative al periodo in cui, riattivati isingoli rapporti di lavoro, la datrice di lavoro ha esercitato in modo illegittimo ipropri poteri organizzativi.Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 23919/2026Una diversa interpretazione finirebbe per introdurre, nel sistema di disciplineData pubblicazione 23/07/2026inderogabili che regolano il rapporto di lavoro, zone franche del tutto incompatibilicon la materia lavoristica.11.

In definitiva, il ricorso va accolto.La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopraenunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.P.q.m.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversacomposizione.Così deciso il 3 giugno 2026La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLOGUGLIELMI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 612/2023 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2023 R.G.N.3049/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 23919/20261. Con ricorso del 13 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva distinteData pubblicazione 23/07/2026opposizioni avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma, su istanza diplurimi lavoratori, aventi ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate tral’emissione dell’ordinanza emessa ex art. 1, comma 49, legge n. 92 del 2012, cheaveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo dei medesimi lavoratori,e il 31 gennaio 2018.La società deduceva l’inidoneità del titolo giudiziale, la carenza di provascritta, l’indeterminatezza delle somme richieste e, comunque, la non debenzadelle stesse per mancata prestazione lavorativa, a fronte del rifiuto dei lavoratoridi riprendere servizio presso la sede di Catania, nonché l’operatività dell’eccezionedi inadempimento.Esponeva che, a seguito dell’ordinanza di reintegra del 16 novembre 2017,aveva invitato i lavoratori alla ripresa del servizio presso la sede di Catania, concontestuale insorgenza di contenziosi aventi ad oggetto sia i trasferimenti,dichiarati antisindacali ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, sia le successivedeterminazioni datoriali, oggetto di provvedimenti cautelari di sospensione;rappresentava, altresì, l’intervenuta definizione di una parte delle preteserisarcitorie mediante accordo transattivo del 15 dicembre 2017 e il pagamentodelle somme oggetto dei decreti ingiuntivi al solo fine di evitare azioni esecutive.Costituitisi i lavoratori opposti, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmentel’opposizione, dichiarando la compensazione tra le somme dovute e quellecorrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e rigettando per il resto ledomande.2. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, deducendo il venirmeno del titolo della pretesa creditoria per effetto della sentenza della Corted’appello di Roma n. 1809 del 2019, che, in riforma della pronuncia di primo grado,aveva accertato la legittimità dei licenziamenti e revocato l’ordine di reintegra.La Corte territoriale, premesso che la controversia si inseriva nel contenziosorelativo ai licenziamenti collettivi intimati nel dicembre 2016, rilevava che ilavoratori non avevano reso la prestazione lavorativa e che le somme percepitecostituivano erogazioni effettuate in esecuzione di provvedimenti giudizialiprovvisoriamente esecutivi; riteneva, pertanto, che la sopravvenuta caducazionedel titolo comportasse l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte, in quantoprive di causa giustificativa.In parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava quindi le domandemonitorie, revocava i decreti ingiuntivi e condannava i lavoratori alla restituzionedelle somme percepite, confermando per il resto le statuizioni e respingendol’appello incidentale.Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 23919/20263. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i lavoratoriData pubblicazione 23/07/2026indicati in epigrafe, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]4. [OSCURATO:PERSONA] ha deliberato il deposito delle motivazioni nel termine di sessantagiorni (art. 380 bis 1 cod.proc.pen.)RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207, 1173, 1175, 1223, 1372, 1375, 1453, 1460, 2126 cod. civ., nonché degliartt. 282 e 336 cod. proc. civ. e dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’annullamento dellapronuncia che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento comportasseautomaticamente la caducazione di ogni effetto reintegratorio, retributivo orisarcitorio.1.2. Assumono che tale affermazione sia erronea, non tenendo conto che,nella specie, le somme oggetto di ingiunzione riguardano retribuzioni maturatesuccessivamente all’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 2017 —confermata con sentenza del 9 gennaio 2018 — con la quale era stata disposta lareintegrazione, e che, pertanto, la relativa pretesa non sarebbe incisa in viaautomatica dalla successiva riforma del titolo giudiziale.2. Il motivo è fondato.Si controverte di somme pretese dai lavoratori per il periodo che va dallasentenza che ha disposto la loro reintegrazione sino a quella che ha dichiarato,invece, la legittimità del licenziamento, con immediato effetto espansivo esternoidoneo a risolvere il rapporto di lavoro precedentemente ripristinato.3. Occorre considerare che l’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazioneintrodotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggioin giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni,comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenzariformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella dellasentenza di riforma), ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze dellasentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (Cass., n. 30724del 2022; Cass. n. 5323 del 2009; Cass. n. 8745 del 2000).4. Questa Corte si è occupata dell’effetto espansivo esterno della sentenzad’appello che riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento e neha analizzato i riflessi sull’obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro esull’obbligo risarcitorio connesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/20264.1. Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma in appello dellaNumero di raccolta generale 23919/2026sentenza che abbia accertato l'illegittimità di un licenziamento e ordinato laData pubblicazione 23/07/2026reintegrazione del lavoratore comporta non soltanto la caducazionedell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, ma altresì il venir meno dellaricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamente riaffermata da quell'ordinee la restituzione al licenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla datadella sua intimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratore dall'azienda aseguito della riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dellicenziamento non può essere considerata come un nuovo licenziamento, bensìcome mera comunicazione della definitiva cessazione del rapporto per effetto dellariconosciuta legittimità del precedente licenziamento e quindi della sua riacquistataidoneità a determinare "ex tunc" il suddetto effetto (Cass. n. 8745 del 2000).Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione del rapportolavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza di reintegra ex art. 18 st. lav.,successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, inapplicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., chepriva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte,l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso daparte del datore di lavoro (Cass. n. 28918 del 2018; Cass. 14103 del 2018; Cass.n. 5323 del 2009).4.2. Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, alla luce dell'art.18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, le somme corrisposte inesecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo illicenziamento ed ordinato la reintegrazione del lavoratore, costituiscono (inassenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non più retribuzione, marisarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzionedel rapporto (Cass., Sez. L, 13/12/2006 n. 26627). Nello stesso senso della naturarisarcitoria dell'indennità dovuta a seguito di licenziamento illegittimo e fino allareintegra è l'intervento operato dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero) che,modificando l'art 18 Stat. Lav., qualificata risarcitoria l'indennità da corrispondersidalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, prevede anche la detrazionedell'aliunde perceptum (cfr. art 18, comma 2, per il licenziamento discriminatorio;il comma 4 per il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo in ordineal quale, oltre che l'aliunde perceptum, va dedotto quanto il lavoratore avrebbepotuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione).Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogate in favore dellavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sono giustificate dall'obbligo risarcitorioderivante dall'illegittimità del licenziamento, non già dall'inosservanza del datoredi lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogniNumero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità delNumero di raccolta generale 23919/2026licenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso il caso di unData pubblicazione 23/07/2026provvedimento d'urgenza ante causam successivamente revocato dalla sentenzadi merito che accerti la legittimità del recesso, senza che assuma rilievo al riguardol'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. n. 16037 del2004; Cass. n. 7543 del 2006; Cass. n. 15251 del 2014; Cass. 6054 del 2016 inmotivazione).Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrisposte a titolo dirisarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, a seguito di riformadella sentenza che ne aveva dichiarato la illegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del2000; Cass. n. 17330 del 2005), non hanno, tuttavia, esaminato l’ipotesi dellaeffettiva ricostituzione (in ottemperanza dell’ordine giudiziale) del rapporto dilavoro, in quanto hanno accertato l’obbligo di ripetizione con riguardo alle sommedirettamente dipendenti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento (inspecie, indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione). Inparticolare, è stato rilevato che “Le somme corrisposte in esecuzione dellasentenza che ordina la reintegra costituiscono, dunque, risarcimento del dannoingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modo che con lariforma della sentenza che dichiara l'illegittimità viene a cadere l'illecito civileascritto al datore di lavoro e non sussiste più obbligo del risarcimento a suo carico.Le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbonoessere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che peril nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non è più necessario ilpassaggio in giudicato della sentenza di secondo grado” (Cass. n. 8263/2000).Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordine di reintegrasegua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezzadel percetto posta in forma generale dall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi diprestazione lavorativa in violazione di legge (Cass. n. 482 del 2005; Cass. 6054del 2016 in motivazione)5. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha verificato, con accertamento difatto insindacabile in questa sede, che il rapporto di lavoro tra la società e i singolilavoratori è stato ripristinato nel novembre 2017 (avendo, la società, ritenuto diottemperare all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dal [OSCURATO:PERSONA], autorità giudiziale che aveva ritenuto illegittimo il licenziamentocollettivo); i giudici di appello hanno, invero, accertato che il datore di lavoro, dopoavere richiamato in azienda i lavoratori, aveva esercitato nei loro confronti i poteritipici (direttivo e disciplinare) del vincolo di subordinazione, quale quello delladesignazione del posto di lavoro (tramite indicazione della sede di Catania, previoadozione di un provvedimento di trasferimento) e della contestazione disciplinareNumero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026per assenza ingiustificata sul posto di lavoro; hanno, altresì, rilevato cheNumero di raccolta generale 23919/2026l’esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori è stata impedita per fattoData pubblicazione 23/07/2026imputabile al datore di lavoro (ossia i trasferimenti ad altra sede, dichiaratiillegittimi). Il rapporto di lavoro è stato, successivamente, risolto tramitecomunicazione ai lavoratori della riforma, in grado di appello, della sentenza cheaveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo.6. Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delle conseguenze dellasentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata non puòtravolgere gli atti adottati dal datore di lavoro sulla base di un diverso titologiuridico rappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro (comeaccertato dai giudici di merito) che, in forza degli artt. 2094 e 2126 c.c., ha fattosorgere l’obbligazione retributiva, in senso proprio, a carico del datore di lavoro;a seguito di un concreto atto di gestione che ha ricostituito il rapporto di lavoro,vengono, di fatto, riattivati i reciproci diritti e obblighi attinenti al contratto dilavoro subordinato sino alla data della sentenza che recide, definitivamente, ilrapporto.7. Lungi dal realizzare esclusivamente atti di mera esecuzione dell’ordinanzadichiarativa della illegittimità del licenziamento, la parte datoriale, una voltaripristinato il rapporto di lavoro, ha esercitato le proprie prerogative organizzative,naturalmente suscettibili di vaglio giudiziario e quindi necessariamente esclusedallo spettro di operatività dell’art. 336 c.p.c. che si occupa degli atti e deiprovvedimenti (giurisdizionali) direttamente dipendenti dalla sentenza riformata.La condotta datoriale si è realizzata attraverso una attività di concretagestione dei rapporti di lavoro temporaneamente ripristinati, che non può sfuggirealla regolamentazione di legge che caratterizza, per molti aspettiimperativamente, il rapporto di lavoro e che non può essere ricondotta all’internodella logica puramente ripristinatoria della situazione giuridica anteriore allapronuncia riformata in appello o cassata, prevista in via generale dall’art. 336c.p.c.8. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure in ambiti non deltutto coincidenti con quello oggetto di causa, colto le peculiarità della ripresafunzionale temporanea del rapporto di lavoro in ipotesi di sentenza di reintegra nelposto di lavoro poi riformata, con ciò mostrando la necessità di escludere unainterpretazione ispirata a una concezione meramente condizionalistica dell’effettoespansivo esterno del giudicato, al fine di garantire l’efficacia delle disposizioniregolative del rapporto di lavoro che, per il loro carattere imperativo, vannoosservate anche durante il ripristino temporaneo del rapporto stesso.8.1. La fictio iuris costituita dalla riforma della sentenza di reintegra, hasottolineato Cass. n. 4410 del 2022, richiamando Cass. n. 14637 del 2016, nonNumero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026può giustificare la condotta illegittima ai danni del lavoratore, temporaneamenteNumero di raccolta generale 23919/2026riammesso in servizio a seguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità delData pubblicazione 23/07/2026licenziamento; la stessa condotta, che costituisce fatto illecito, è suscettibile ditutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata insede di gravame, atteso che la "fictio iuris", per la quale la declaratoria dilegittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in primecure determina l'effetto della risoluzione "ex tunc" del rapporto di lavoro, non puòvalere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arcotemporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato.9. L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 comma 2 c.p.c., in ipotesi diriforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitatoalle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità delrecesso, vale a dire l’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l’obbligorisarcitorio, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoroche sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzione dell’ordinegiudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo “indirettamente” collegati allainiziale declaratoria di illegittimità dell’atto risolutivo. L’effetto espansivo di cui alcitato art. 336, comma 2, c.p.c. non può cancellare, degradandoli a fattiinesistenti, gli atti di gestione datoriale compiuti medio tempore e, tantomeno,annullare l’autonoma qualificazione di illegittimità degli stessi (cfr. Cass. n. 14637del 2016; Cass. n. 4410 del 2022 cit.).In conclusione, nel caso in cui il datore di lavoro ripristini il rapporto di lavorosubordinato (in ottemperanza all’ordine giudiziale di reintegrazione), l'eventualeriforma della sentenza di primo grado, in virtù della quale quel ripristino èavvenuto, lascia comunque fermi gli obblighi che nel periodo di ripristino sonoinsorti a carico delle parti, tra cui l’obbligo di corrispondere la retribuzione qualecorrispettivo dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa, secondo il principiogenerale dettato dall'art. 2126 c.c. teso ad evitare che la portata retroattiva dellapronuncia di riforma arrechi ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.10. Nel caso di specie, dunque, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare,alla luce dei principi di diritto richiamati e della illiceità giudizialmente accertatadegli atti di trasferimento adottati da [OSCURATO:SOCIETA]. durante la provvisoriaricostituzione dei rapporti di lavoro, la sussistenza del diritto dei lavoratoriricorrenti a trattenere, anche a titolo risarcitorio per l’inadempimento datorialerispetto agli obblighi di cui all’art. 2103 cod.civ., le retribuzioni corrisposte dal 16novembre 2017 al 31 gennaio 2018 perché relative al periodo in cui, riattivati isingoli rapporti di lavoro, la datrice di lavoro ha esercitato in modo illegittimo ipropri poteri organizzativi.Numero registro generale 16600/2023Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 23919/2026Una diversa interpretazione finirebbe per introdurre, nel sistema di disciplineData pubblicazione 23/07/2026inderogabili che regolano il rapporto di lavoro, zone franche del tutto incompatibilicon la materia lavoristica.11. In definitiva, il ricorso va accolto.La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopraenunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.P.q.m.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversacomposizione.Così deciso il 3 giugno 2026La PresidenteCarla Ponterio