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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17075/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PerlaLori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito il difensore della parte civile A.S.L.

Foggia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato per il reato di peculato, sostituendo la pena accessoriadell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea delladurata di anni cinque.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la rimessione del ricorso alleSezioni Unite, sulla base di un unico motivo con il quale deduce la violazione degliart. 178 e ss. e 415-bis cod. proc. pen., vizi di mancanza, contraddittorietà edillogicità della motivazione e la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e degli attiad essa conseguenti, a seguito della tardiva ostensione di taluni atti diindagine, costituiti dai verbali di sommarie informazioni riportati nell’informativafinale e dai documenti ad essa allegati (report giornalieri delle [OSCURATO:PERSONA] delCUP di Cerignola e estratti conto con saldi e movimentazioni della ASL).Sostiene il ricorrente che i documenti cui si riferisce l’eccezione non eranopresenti nel fascicolo del Pubblico Ministero al momento della notifica dell’avvisoex art. 415-bis cod. proc. pen. (9/7/2020), ma sono stati trasmessi solo ilsuccessivo 2/2/2021, dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio(30/10/2020) e la fissazione dell’udienzapreliminare, celebrata il successivo 18/3/2021.La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che si sia verificata una merairregolarità, richiamando un precedente che riguarda una situazione diversa daquella oggetto del presente procedimento in cui il deposito tardivo era comunqueavvenuto prima della richiesta di rinvio a giudizio, ed ha erroneamente ritenutoche i documenti non trasmessi avessero un contenuto meramente riepilogativo,mentre, in realtà, costituivano il presupposto su cui si fondava l’accusa dipeculato.

Rileva il ricorrente che secondo la più recentegiurisprudenza (richiamata nel motivo), tale deposito tardivo determina la nullitàdella richiesta di rinvio a giudizio che, nel caso concreto, ha inciso sensibilmentesul suo diritto della difesa in quanto, ove fosse stata a conoscenza dei documenti,avrebbe potuto optare per un rito alternativo.Nel motivo si rappresenta, infine, la sussistenza di uncontrasto ermeneutico sulla questione e, per tale ragione, si sollecita, in viasubordinata, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.3.

La parte civile ASL Foggia ha depositato una memoria in cui, nelconcludere per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, ha rilevato, tra l’altro, chela documentazione cui si riferisce il motivo di ricorso è stata depositata indibattimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in tale circostanza, la difesa nonha eccepito alcunché, prestando sostanziale acquiescenza e sanando lairregolarità; si deduce, inoltre, la genericità e astrattezza della doglianza difensivain quanto non indica quale concreto pregiudizio sia derivato dalla presunta tardivaconoscenza degli atti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguitoesposte.2.

L’art. 415-bis cod. proc. pen. prescrive che l’avviso di conclusione delleindagini preliminari deve contenere, per quanto rileva in questa Sede,l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositatapresso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hannofacoltà di prenderne visione e di estrarne copia.Tale completa discovery degli atti di indagine è funzionale all’esercizio deldiritto di difesa, sia in relazione alla impostazione e alle strategie difensive daadottare nel corso del processo sia in relazione all’esercizio delle facoltà che il terzocomma dell’art. 415-bis cod. proc. pen. riconosce all’indagato (di presentarememorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alleinvestigazioni difensive, chiedere il compimento di atti di indagini, presentarsi arendere dichiarazioni o chiedere di essere interrogato).Va, tuttavia, considerato che né la norma in esame né il successivo art. 416cod. proc. pen. prevedono una sanzione per l’ipotesi di incompleta discovery deglicodice di rito contempla la possibilità di compiere atti di indagine successivamenteal deposito della richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3, cod. proc. pen.),ipotesi, questa, che, tuttavia non ricorre nel caso in esame in quanto gli atti diindagine erano preesistenti, ma sono stati depositati prima della celebrazionedell’udienza preliminare.2.1.

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] il tardivo deposito degli atti di indagine non puòessere ricondotto, come sostenuto dalla Corte territoriale, ad una merairregolarità, ma determina la sola inutilizzabilità di tali atti ai fini della decisionesulla richiesta di rinvio a giudizio.Siffatta soluzione ermeneutica è sostenuta dall’indirizzo maggioritario dellagiurisprudenza di questa Corte.Si è, infatti, ripetutamente ribadito che il tardivo deposito degli atti diindagine ritualmente e tempestivamente compiuti, avvenuto, come nel caso inesame, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., maanteriormente alla celebrazione dell’udienza preliminare, non dà luogo a unanullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto chedispone il giudizio, mancando una specifica previsione che contempli dettasanzione, ma determina l'inutilizzabilità “fisiologica” di detti atti ai finidell’emissione del decreto che dispone il giudizio (cfr., tra le tante, Sez. 4, n.32361 del 23/09/2025, Costa, Rv. 288464; Sez. 3, n. 49463 del 22/9/2015, Fede,Rv. 265552; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247192;Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv. 242762;Sez. 1, n. 21376 del 09/03/2004, Biondino, Rv. 228990).Il vizio della nullità deve, infatti, escludersi non solo in ossequi al principiodi tassatività delle nullità, ma anche in quanto il tardivo deposito, di per sé, nondetermina alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il rispetto di tale dirittoè assicurato proprio dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui l’interessato non hapotuto prendere cognizione per l'omesso deposito(Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273527).In altre parole, dunque, l’inutilizzabilità riguarda solo la fase dell’udienzapreliminare e la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio ed è, inoltre,sanata dalla corretta acquisizione degli stessi nel corso dell'istruttoriadibattimentale (Sez. 2, n. 43927 del 17/10/2019, Bonanno, Rv. 277998).2.2. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della presenza nella giurisprudenza di questaCorte di altro minoritario indirizzo che ha, invece, ritenuto configurabile una nullitàdi ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità (Sez. 2, n. 20125del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901; Sez. 1, n. 2234 del 25/11/2015, dep. 2016,Sanzone, Rv. 266324).

Secondo tale diverso orientamento l'ostensioneintempestiva di un elemento di prova incide proprio sul diritto di difesa, nellamisura in cui impedisce all'indagato di esercitare i diritti correlati alla notificadell'avviso dì conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, «trova il suostrumento generale di tutela nella categoria della nullità generale a regimeintermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., che, ove siariconosciuta, non si risolve nella eliminazione dell'atto dal compendio probatorio,ma piuttosto, in una restituzione delle garanzie difensive, con (eventuale)regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione e riedizionedella sequenza procedimentale corretta.»2.2.1.

Siffatta soluzione ermeneutica non può essere condivisa in quanto,come detto prima, le garanzie difensive trovano una adeguata tutela proprio nellainutilizzabilità degli atti tardivamente depositati ai fini della decisione sullarichiesta di rinvio a giudizio.

Con ciò non si intende escludere, in assoluto, lapossibilità che da tale tardivo deposito consegua una lesione delle prerogativedifensive, ma ciò richiede una specifica allegazione difensiva, che non può tradursinella mera, generica deduzione della violazione del diritto di difesa, come accadutonel caso di specie in cui il ricorrente deduce, contraddittoriamente, di non averpotuto optare, a seguito della incompleta discovery, per il rito abbreviato.

Si tratta,infatti, di una allegazione che, oltre ad essere generica e priva di una adeguatamotivazione (cfr. Sez. 6, n. 39114 del 17/06/2015, Basile, Rv. 265001; si veda,inoltre, Sez. 5, n. 20855 del 17/03/2021, Tellaroli, Rv. 281258, che ha annullatola sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato in unprocedimento derivante da stralcio, per l'omesso deposito di tutti gli atti delprocedimento originario), appare contraddittoria in quanto, proprio in virtùdell’assenza di atti di indagine non depositati dal pubblico ministero, cui ilricorrente pare attribuire valenza decisiva, la scelta del rito abbreviato avrebbecomportato una più favorevole cristallizzazione del quadro probatorio da utilizzareai fini della decisione.Peraltro, come eccepito dalla parte civile, la documentazione tardivamentedepositata è stata ritualmente acquisita nel corso dell’istruttoria dibattimentale.Va, inoltre, aggiunto che la sentenza impugnata, con argomentazione nonspecificamente censurata dal motivo in esame, ne ha, comunque, escluso ladecisività, sottolineando che gli atti trasmessi tardivamente erano privi delrequisito di novità rispetto a quelli per i quali era tempestivamente avvenutala discovery, e che, comunque, la decisione di condanna si fonda sulle provedichiarative.3.

Poiché il contrasto ermeneutico sopra analizzato appare non attuale epoco significativo, non si reputa necessario rimettere la decisione del ricorso alleSezioni Unite.4.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va, dunque, rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile ASL Foggia che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL Foggia che liquida incomplessivi euro 3686, oltre accessori di legge.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PerlaLori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito il difensore della parte civile A.S.L. Foggia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato per il reato di peculato, sostituendo la pena accessoriadell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea delladurata di anni cinque.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la rimessione del ricorso alleSezioni Unite, sulla base di un unico motivo con il quale deduce la violazione degliart. 178 e ss. e 415-bis cod. proc. pen., vizi di mancanza, contraddittorietà edillogicità della motivazione e la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e degli attiad essa conseguenti, a seguito della tardiva ostensione di taluni atti diindagine, costituiti dai verbali di sommarie informazioni riportati nell’informativafinale e dai documenti ad essa allegati (report giornalieri delle [OSCURATO:PERSONA] delCUP di Cerignola e estratti conto con saldi e movimentazioni della ASL).Sostiene il ricorrente che i documenti cui si riferisce l’eccezione non eranopresenti nel fascicolo del Pubblico Ministero al momento della notifica dell’avvisoex art. 415-bis cod. proc. pen. (9/7/2020), ma sono stati trasmessi solo ilsuccessivo 2/2/2021, dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio(30/10/2020) e la fissazione dell’udienzapreliminare, celebrata il successivo 18/3/2021.La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che si sia verificata una merairregolarità, richiamando un precedente che riguarda una situazione diversa daquella oggetto del presente procedimento in cui il deposito tardivo era comunqueavvenuto prima della richiesta di rinvio a giudizio, ed ha erroneamente ritenutoche i documenti non trasmessi avessero un contenuto meramente riepilogativo,mentre, in realtà, costituivano il presupposto su cui si fondava l’accusa dipeculato. Rileva il ricorrente che secondo la più recentegiurisprudenza (richiamata nel motivo), tale deposito tardivo determina la nullitàdella richiesta di rinvio a giudizio che, nel caso concreto, ha inciso sensibilmentesul suo diritto della difesa in quanto, ove fosse stata a conoscenza dei documenti,avrebbe potuto optare per un rito alternativo.Nel motivo si rappresenta, infine, la sussistenza di uncontrasto ermeneutico sulla questione e, per tale ragione, si sollecita, in viasubordinata, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.3. La parte civile ASL Foggia ha depositato una memoria in cui, nelconcludere per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, ha rilevato, tra l’altro, chela documentazione cui si riferisce il motivo di ricorso è stata depositata indibattimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in tale circostanza, la difesa nonha eccepito alcunché, prestando sostanziale acquiescenza e sanando lairregolarità; si deduce, inoltre, la genericità e astrattezza della doglianza difensivain quanto non indica quale concreto pregiudizio sia derivato dalla presunta tardivaconoscenza degli atti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguitoesposte.2. L’art. 415-bis cod. proc. pen. prescrive che l’avviso di conclusione delleindagini preliminari deve contenere, per quanto rileva in questa Sede,l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositatapresso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hannofacoltà di prenderne visione e di estrarne copia.Tale completa discovery degli atti di indagine è funzionale all’esercizio deldiritto di difesa, sia in relazione alla impostazione e alle strategie difensive daadottare nel corso del processo sia in relazione all’esercizio delle facoltà che il terzocomma dell’art. 415-bis cod. proc. pen. riconosce all’indagato (di presentarememorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alleinvestigazioni difensive, chiedere il compimento di atti di indagini, presentarsi arendere dichiarazioni o chiedere di essere interrogato).Va, tuttavia, considerato che né la norma in esame né il successivo art. 416cod. proc. pen. prevedono una sanzione per l’ipotesi di incompleta discovery deglicodice di rito contempla la possibilità di compiere atti di indagine successivamenteal deposito della richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3, cod. proc. pen.),ipotesi, questa, che, tuttavia non ricorre nel caso in esame in quanto gli atti diindagine erano preesistenti, ma sono stati depositati prima della celebrazionedell’udienza preliminare.2.1. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] il tardivo deposito degli atti di indagine non puòessere ricondotto, come sostenuto dalla Corte territoriale, ad una merairregolarità, ma determina la sola inutilizzabilità di tali atti ai fini della decisionesulla richiesta di rinvio a giudizio.Siffatta soluzione ermeneutica è sostenuta dall’indirizzo maggioritario dellagiurisprudenza di questa Corte.Si è, infatti, ripetutamente ribadito che il tardivo deposito degli atti diindagine ritualmente e tempestivamente compiuti, avvenuto, come nel caso inesame, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., maanteriormente alla celebrazione dell’udienza preliminare, non dà luogo a unanullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto chedispone il giudizio, mancando una specifica previsione che contempli dettasanzione, ma determina l'inutilizzabilità “fisiologica” di detti atti ai finidell’emissione del decreto che dispone il giudizio (cfr., tra le tante, Sez. 4, n.32361 del 23/09/2025, Costa, Rv. 288464; Sez. 3, n. 49463 del 22/9/2015, Fede,Rv. 265552; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247192;Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv. 242762;Sez. 1, n. 21376 del 09/03/2004, Biondino, Rv. 228990).Il vizio della nullità deve, infatti, escludersi non solo in ossequi al principiodi tassatività delle nullità, ma anche in quanto il tardivo deposito, di per sé, nondetermina alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il rispetto di tale dirittoè assicurato proprio dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui l’interessato non hapotuto prendere cognizione per l'omesso deposito(Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273527).In altre parole, dunque, l’inutilizzabilità riguarda solo la fase dell’udienzapreliminare e la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio ed è, inoltre,sanata dalla corretta acquisizione degli stessi nel corso dell'istruttoriadibattimentale (Sez. 2, n. 43927 del 17/10/2019, Bonanno, Rv. 277998).2.2. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della presenza nella giurisprudenza di questaCorte di altro minoritario indirizzo che ha, invece, ritenuto configurabile una nullitàdi ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità (Sez. 2, n. 20125del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901; Sez. 1, n. 2234 del 25/11/2015, dep. 2016,Sanzone, Rv. 266324). Secondo tale diverso orientamento l'ostensioneintempestiva di un elemento di prova incide proprio sul diritto di difesa, nellamisura in cui impedisce all'indagato di esercitare i diritti correlati alla notificadell'avviso dì conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, «trova il suostrumento generale di tutela nella categoria della nullità generale a regimeintermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., che, ove siariconosciuta, non si risolve nella eliminazione dell'atto dal compendio probatorio,ma piuttosto, in una restituzione delle garanzie difensive, con (eventuale)regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione e riedizionedella sequenza procedimentale corretta.»2.2.1. Siffatta soluzione ermeneutica non può essere condivisa in quanto,come detto prima, le garanzie difensive trovano una adeguata tutela proprio nellainutilizzabilità degli atti tardivamente depositati ai fini della decisione sullarichiesta di rinvio a giudizio. Con ciò non si intende escludere, in assoluto, lapossibilità che da tale tardivo deposito consegua una lesione delle prerogativedifensive, ma ciò richiede una specifica allegazione difensiva, che non può tradursinella mera, generica deduzione della violazione del diritto di difesa, come accadutonel caso di specie in cui il ricorrente deduce, contraddittoriamente, di non averpotuto optare, a seguito della incompleta discovery, per il rito abbreviato. Si tratta,infatti, di una allegazione che, oltre ad essere generica e priva di una adeguatamotivazione (cfr. Sez. 6, n. 39114 del 17/06/2015, Basile, Rv. 265001; si veda,inoltre, Sez. 5, n. 20855 del 17/03/2021, Tellaroli, Rv. 281258, che ha annullatola sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato in unprocedimento derivante da stralcio, per l'omesso deposito di tutti gli atti delprocedimento originario), appare contraddittoria in quanto, proprio in virtùdell’assenza di atti di indagine non depositati dal pubblico ministero, cui ilricorrente pare attribuire valenza decisiva, la scelta del rito abbreviato avrebbecomportato una più favorevole cristallizzazione del quadro probatorio da utilizzareai fini della decisione.Peraltro, come eccepito dalla parte civile, la documentazione tardivamentedepositata è stata ritualmente acquisita nel corso dell’istruttoria dibattimentale.Va, inoltre, aggiunto che la sentenza impugnata, con argomentazione nonspecificamente censurata dal motivo in esame, ne ha, comunque, escluso ladecisività, sottolineando che gli atti trasmessi tardivamente erano privi delrequisito di novità rispetto a quelli per i quali era tempestivamente avvenutala discovery, e che, comunque, la decisione di condanna si fonda sulle provedichiarative.3. Poiché il contrasto ermeneutico sopra analizzato appare non attuale epoco significativo, non si reputa necessario rimettere la decisione del ricorso alleSezioni Unite.4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va, dunque, rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile ASL Foggia che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL Foggia che liquida incomplessivi euro 3686, oltre accessori di legge.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
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