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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 16510/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12422/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ANNA, II° TRONCO, P.[OSCURATO:PERSONA], T.4 P.3 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

REGGIO CALABRIAn.1020/2023 depositata i l 03/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] srlpropone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego dal Comune opposto alla sua istanza di rimborso della maggiore Imu versata - nell’anno 2013 - per vari fabbricati a destinazione commerciale da essa posseduti ed iscritti in categoria D/8.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - non sussistevano i presupposti ex art. 295 cod.proc.civ. per la sospensione del presente giudizio fin visto l'esito di diverso contenzioso tra la società e l'agenzia delle entrate per la rettifica della rendita catastale per l’anno 2017, dal momento che si verteva nella specie di diniego di rimborso per l'annualità 2013, risultando pertanto ininfluenti ai fini di causa i giudizi concernenti annualità successive; - come persuasivamente già affermato dai primi giudici, la rettifica proposta dalla società, nel 2016, delle rendite dalla stessa dedotte nel 2008 non poteva avere effetto retroattivo perché derivante (in applicazione dell'insegnamento della S.C.) da un errore (negligenza) della stessa società contribuente e non dell'Ufficio; - fermo restando il diritto del contribuente di presentare in ogni momento Docfa emendativa, gli effetti di quest’ultima, salva l’ipotesi di errore dell’Ufficio, non potevano valere che ex nunc; - in particolare, non poteva individuarsi un errore dell'Ufficio, ovvero un comportamento di quest'ultimo induttivo di errore, nella adozione nell'ottobre 2016 di un ‘prontuario’ dei valori unitari degli immobili, in realtà finalizzato a fornire ai professionisti mere indicazioni di massima, non già a stabilire valori tassativi ad effetto costitutivo; - le modificazioni apportate dalla l. stabilità 2016 ai criteri di stima degli immobili di categoria catastale D, come espressamente previsto dalla legge, non valevano per il futuro. § 1.2 Resistono con controricorso tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Con istanza 7.5.2024 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl ha chiesto che venga dichiarata la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio relativo alle rendite catastali dei medesimi fabbricati gravati da Ici/Imu di cui al n. di R.G. 6527/2024 ed i giudizi (tra i quali il presente) riguardanti i tributi ICI e IMU (numeri di R.G. 22328/2020, 28957/2022, 7532/2022, 30256/2022 e 12422/2023), chiedendo – al contempo – che venga altresì disposto il rinvio dell’adunanza in camera di consiglio già fissata per il giorno 28.5.2024 .

La società ha inoltre depositato (seconda) memoria 17.5.2024 ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ., richiamando la suddetta istanza di sospensione/rinvio e comunque insistendo nelle già svolte argomentazioni e conclusioni. § 1.3 Non sussistono i presupposti né per la sospensione del presente giudizio di legittimità, né per dare corso all’istanza di rinvio della decisione.

Va infatti rilevato che il ricorso pendente al n. 6527/24 rg ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n.

RC0133336/2017 notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data 23.11.2018, con il quale l’Ufficio ha proceduto alla Nuova determinazione di classamento e rendita catastale , a seguito delle dichiarazioni DOCFA presentate dalla società in data 19.10.2016 a rettifica di quelle (asseritamente erronee) proposte nel 2008.

Ora, il punto nodale di causa –come meglio si dirà in prosieguo – attiene alla efficacia (asseritamente retroattiva) della rendita di cui alla Docfa di rettifica del 2016 rispetto alle annualità di imposta pregresse, fatte oggetto degli altri giudizi chiamati alla stessa camera di consiglio, tra i quali il presente.

Premesso che si tratta di aspetto di natura strettamente tecnico- interpretativa delle norme giuridiche che presiedono alla materia catastale ed alla procedura Docfa, come tale insuscettibile di divenire oggetto di un accertamento preclusivo per forza di giudicato, è dirimente rilevare che l’eventuale esito favorevole (alla società) della lite di cui al ricorso n. 6527/24 rg, con definitiva validazione delle rendite di cui alla Docfa rettificativa del 2016, non potrebbe comunque sortire effetto retroattivo – sulla base del fermo indirizzo di legittimità in materia – oltre l’annualità di sua presentazione, così da risultare ininfluente sull’annualità oggetto del presente ricorso.

Il che equivale ad osservare (al di là dell’ulteriore questione ostativa costituita dalla decadenza dal diritto al rimborso) come faccia qui oggettivamente difetto quel nesso di condizionamento che dovrebbe imporre, secondo la ricorrente, la sospensione del giudizio o quantomeno il suo opportuno differimento fin visto l’esito del ricorso menzionato.

Infatti lasospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio); evenienza che non ricorre nel caso in esame. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92.

Per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado erroneamente disatteso l’istanza di sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di quello di impugnazione della rettifica della Docfa 2016 relativa ai medesimi fabbricati.

Giudizio, quest’ultimo, nel quale la società aveva chiesto la dichiarazione di retroattività dal 2008 delle rendite proposte nel 2016. § 2.2 La doglianza è infondata, risultando corretto il convincimento posto dal giudice di appello a base della mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cit., atteso che – come appena anticipato in reiezione della analoga istanza ripresentata dalla società anche in sede di legittimità - il giudicato sulla docfa 2016 (quand’anche in ipotesi favorevole alla società) non potrebbe espletare effetto se non, appunto, a partire dal 2016, mentre nel presente giudizio si controverte di annualità anteriore.

E neppure potrebbe fondatamente sostenersi che l’altro giudizio sarebbe pregiudicante sol perché avente (anche) ad oggetto proprio la questione della retroattività, anche per gli anni antecedenti al 2016, delle rendite accertate, vertendosi infatti – sotto questo profilo - non di accertamento fattuale suscettibile di consolidarsi ex art. 2909 cod.civ. - ma di questione di pura interpretazione giuridica, come tale insuscettibile di sortire effetto preclusivo in diverso giudizio. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per insufficiente, inadeguata ed erronea valutazione sia degli atti processuali sia dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche .

Per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado esaminato compiutamente gli atti e le memorie di causa, nonché tutta una serie di argomentazioni difensive della società volte a dimostrare l'erroneità delle rendite 2008 e l'effettiva rispondenza ai parametri catastali delle sole rendite rettificate nel 2016; tanto più che queste ultime rispondevano ai prontuari adottati medio tempore dall'amministrazione finanziaria, da quest'ultima riconosciuti, in altra analoga vertenza, di efficacia retroattiva. § 3.2 Il motivo è infondato.

Lungi da essere venuta meno all’obbligo della compiuta ricostruzione dei fatti di causa e della disamina di tutte le domande ed eccezioni di parte, la sentenza impugnata si connota per un’adeguata ricostruzione di tali aspetti e, al contempo, per la concisa ma non per questo equivoca o sfuggente esposizione della ragione decisoria adottata sul cuore della lite.

Ragione incentrata sul principio (più volte stabilito in sede di legittimità, come dalla Corte territoriale osservato) per cui, fermo restando il diritto del contribuente di sollecitare in ogni momento, mediante la procedura docfa, la rivisitazione e la rettifica delle rendite assegnate perché ritenute non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto, l'attribuzione così disposta delle nuove rendite non può che prendere effetto dalla annualità successiva, salva l'ipotesi - qui non rilevata - in cui la rettifica sia stata necessitata da un errore dell'ufficio, ovvero da una richiesta dello stesso contribuente costituente però il risultato di un induzione ad errore da parte dell'amministrazione medesima (nel qual caso soltanto si produce un effetto retroattivo volto a ripristinare l'esatta rendita catastale a far data dal recepimento della originaria rendita erronea).

E’ del resto evidente che – su questo presupposto di ritenuta irretroattività – a nulla rilevava a fini decisori il ‘merito’ delle rendite del 2008 (asseritamente eccessive e fuori mercato), così come lo stato degli immobili nell’annualità oggetto di richiesta di rimborso, ovvero la sopravvenienza o meno di mutamenti dello stato di fatto, ovvero ancora la maggior congruità delle rendite sostitutivamente proposte nel 2016.

La sentenza si connota pertanto per aver esattamente colto l’essenza della controversia, e per averla risolta espungendo dalla motivazione tutti quei profili di merito che, per quanto ampiamente dibattuti in corso di causa, risultavano tuttavia completamente ininfluenti in rapporto all’adottato principi di diritto (irretroattività).

Per il resto, la doglianza persegue anche nella presente sede di legittimità lo stesso fuorviante obiettivo di rimettere in discussione il merito di rendite (quelle dalla società proposte nel 2008) ormai definitive ed intangibili, se non eventualmente a valere per il periodo successivo al 2016. § 4.1 Con il terzo e quarto motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, ci si duole –ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – di violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento e dell’art. 10 legge 212/00.

Per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado considerato che le rendite proposte nel 2016 avevano natura meramente rettificativa-sostitutiva di quelle del 2008 (in un quadro fattuale immutato e con riferimento al biennio censuario ’88-‘89), e che l’ufficio aveva rettificato in aumento le minori rendite proposte nel 2016, ma non aveva modificato in diminuzione i maggiori valori indicati dalla società nel 2008, con conseguente violazione dei principi di collaborazione e buona fede, oltre che del precetto di capacità contributiva ex art. 53 Cost.. § 5.2I motivi danno per scontato ciò che non è, vale a dire che le rendite proposte nel 2008 fossero inficiate da errore indotto dall'amministrazione finanziaria, così come sarebbe poi stato ‘riconosciuto’ da quest'ultima con l'adozione del menzionato Prontuario.

Si tratta però di una ricostruzione fattuale del tutto soggettiva ed esattamente antitetica a quella invece accolta dal collegio regionale, il cui ragionamento (tra l’altro involgente risvolti di fatto non rivedibili in questa sede) non dà spazio alcuno alla tesi sostenuta sul punto dalla società, così da senz’altro riaffermare nel caso concreto l’operatività della suddetta regola generale (efficacia della rendita rettificata a far data dall’annualità successiva).

Ebbene, l'erroneità del presupposto fattuale dal quale muove la doglianza in esame ne inficia irrimediabilmente anche le conseguenze in diritto.

Corretta risulta infatti l'applicazione normativa resa (in coerenza con quell’accertamento fattuale) dal giudice di appello, il quale – come detto - ha in ciò fatto proprio un orientamento già espresso da questa Corte di legittimità in un caso del tutto sovrapponibile al presente, nel quale si è affermato (Cass.n. 20463/17): « il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte - secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a ‘correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente’ (18023/2004; Cass.n.15560/2009, Cass.n.25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui l’errore di fatto sia compiuto dall'Ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (cfr.Cass.n.3168/2015), invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti (…) ».

Già Corte di Cassazione n. 16241/15 aveva in effetti stabilito che, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, «non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derividalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo », principio poi ulteriormente e chiaramente ribadito anche da Cass.n. 7745/19.

Dunque, ferma l'insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la dedotta violazione normativa va esclusa sul presupposto che le nuove proposte dell'ottobre 2016 - siccome volte a far emergere ed a rimediare a talune lacune riscontrabili nella originaria proposta Docfa, a far constare talune modificazioni dello stato di fatto e, comunque, siccome non ascrivibili al comportamento dell'amministrazione finanziaria, neppure attraverso l'adozione del più volte menzionato prontuario - non potevano avere efficacia retroattiva, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso dell'Ici corrisposta nell’annualità in oggetto dalla società in conformità alle prime rendite da essa dichiarate (del resto recepite dall'ufficio che mai le aveva contestate).

Né potrebbe qui darsi ingresso ad una differente valutazione del ‘Prontuario’ al punto da farlo coincidere con un sostanziale ‘riconoscimento’ di errore da parte dell’Amministrazione, risultando del resto del tutto condivisibile l’assunto secondo cui si verte di un atto di natura meramente orientativa e non di carattere cogente e costitutivo di rendita.

Inconferente è poi anche il richiamo alla violazione, da parte dell’Ufficio, degli obblighi di collaborazione e buona fede, dal momento che l’affidamento della società non aveva ragione di fondarsi, nella specie, su nessun particolare atteggiamento negli anni positivamente tenuto (ad effetto decettivo) dall’Amministrazione; che tale atteggiamento certo non potrebbe individuarsi nel non aver rettificato le rendite proposte dalla stessa società nel 2008; che, quand’anche in ipotesi riscontrabile, una siffatta violazione potrebbe al più rilevare sul piano sanzionatorio (estraneo alla lite), non di sicuro su quello – invece qui dedotto – della debenza dell’imposta e, per converso, del diritto al suo rimborso. § 6.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta – ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per omesso esame dell'istanza di rimborso Imu nella misura in cui la stessa non si è pronunciata sulla denunciata richiesta di restituzione dell'imposta versata e non dovuta , nonostante che il diritto al rimborso non potesse ritenersi perento ex art. 1 co. 164 l.296/06; ciò perchéné alla data dell'istanza relativa (21 novembre 2016) né a quella di introduzione del presente giudizio (4 luglio 2017) l’Imu effettivamente dovuta per il 2013 risultava esattamente determinata, con conseguente accertamento, nell’an e nel quantum , del credito a rimborso. § 6.2 Il motivo si palesa finanche inammissibile, mostrando di non cogliere che il diniego di rimborso ha comunque trovato condivisibile riscontro giurisdizionale sul piano, non già (o, quantomeno, non solo) dell’estinzione per intervenuta decadenza, ma della fondatezza nel merito dei suoi presupposti (con ragione decisoria autonoma ed esaustiva, oltre che corretta in diritto). § 7.Ne segue il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida: - a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; - a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 - quater , d .P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12422/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ANNA, II° TRONCO, P.[OSCURATO:PERSONA], T.4 P.3 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn.1020/2023 depositata i l 03/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] srlpropone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego dal Comune opposto alla sua istanza di rimborso della maggiore Imu versata - nell’anno 2013 - per vari fabbricati a destinazione commerciale da essa posseduti ed iscritti in categoria D/8. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - non sussistevano i presupposti ex art. 295 cod.proc.civ. per la sospensione del presente giudizio fin visto l'esito di diverso contenzioso tra la società e l'agenzia delle entrate per la rettifica della rendita catastale per l’anno 2017, dal momento che si verteva nella specie di diniego di rimborso per l'annualità 2013, risultando pertanto ininfluenti ai fini di causa i giudizi concernenti annualità successive; - come persuasivamente già affermato dai primi giudici, la rettifica proposta dalla società, nel 2016, delle rendite dalla stessa dedotte nel 2008 non poteva avere effetto retroattivo perché derivante (in applicazione dell'insegnamento della S.C.) da un errore (negligenza) della stessa società contribuente e non dell'Ufficio; - fermo restando il diritto del contribuente di presentare in ogni momento Docfa emendativa, gli effetti di quest’ultima, salva l’ipotesi di errore dell’Ufficio, non potevano valere che ex nunc; - in particolare, non poteva individuarsi un errore dell'Ufficio, ovvero un comportamento di quest'ultimo induttivo di errore, nella adozione nell'ottobre 2016 di un ‘prontuario’ dei valori unitari degli immobili, in realtà finalizzato a fornire ai professionisti mere indicazioni di massima, non già a stabilire valori tassativi ad effetto costitutivo; - le modificazioni apportate dalla l. stabilità 2016 ai criteri di stima degli immobili di categoria catastale D, come espressamente previsto dalla legge, non valevano per il futuro. § 1.2 Resistono con controricorso tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza 7.5.2024 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl ha chiesto che venga dichiarata la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio relativo alle rendite catastali dei medesimi fabbricati gravati da Ici/Imu di cui al n. di R.G. 6527/2024 ed i giudizi (tra i quali il presente) riguardanti i tributi ICI e IMU (numeri di R.G. 22328/2020, 28957/2022, 7532/2022, 30256/2022 e 12422/2023), chiedendo – al contempo – che venga altresì disposto il rinvio dell’adunanza in camera di consiglio già fissata per il giorno 28.5.2024 . La società ha inoltre depositato (seconda) memoria 17.5.2024 ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ., richiamando la suddetta istanza di sospensione/rinvio e comunque insistendo nelle già svolte argomentazioni e conclusioni. § 1.3 Non sussistono i presupposti né per la sospensione del presente giudizio di legittimità, né per dare corso all’istanza di rinvio della decisione. Va infatti rilevato che il ricorso pendente al n. 6527/24 rg ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. RC0133336/2017 notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data 23.11.2018, con il quale l’Ufficio ha proceduto alla Nuova determinazione di classamento e rendita catastale , a seguito delle dichiarazioni DOCFA presentate dalla società in data 19.10.2016 a rettifica di quelle (asseritamente erronee) proposte nel 2008. Ora, il punto nodale di causa –come meglio si dirà in prosieguo – attiene alla efficacia (asseritamente retroattiva) della rendita di cui alla Docfa di rettifica del 2016 rispetto alle annualità di imposta pregresse, fatte oggetto degli altri giudizi chiamati alla stessa camera di consiglio, tra i quali il presente. Premesso che si tratta di aspetto di natura strettamente tecnico- interpretativa delle norme giuridiche che presiedono alla materia catastale ed alla procedura Docfa, come tale insuscettibile di divenire oggetto di un accertamento preclusivo per forza di giudicato, è dirimente rilevare che l’eventuale esito favorevole (alla società) della lite di cui al ricorso n. 6527/24 rg, con definitiva validazione delle rendite di cui alla Docfa rettificativa del 2016, non potrebbe comunque sortire effetto retroattivo – sulla base del fermo indirizzo di legittimità in materia – oltre l’annualità di sua presentazione, così da risultare ininfluente sull’annualità oggetto del presente ricorso. Il che equivale ad osservare (al di là dell’ulteriore questione ostativa costituita dalla decadenza dal diritto al rimborso) come faccia qui oggettivamente difetto quel nesso di condizionamento che dovrebbe imporre, secondo la ricorrente, la sospensione del giudizio o quantomeno il suo opportuno differimento fin visto l’esito del ricorso menzionato. Infatti lasospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio); evenienza che non ricorre nel caso in esame. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92. Per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado erroneamente disatteso l’istanza di sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di quello di impugnazione della rettifica della Docfa 2016 relativa ai medesimi fabbricati. Giudizio, quest’ultimo, nel quale la società aveva chiesto la dichiarazione di retroattività dal 2008 delle rendite proposte nel 2016. § 2.2 La doglianza è infondata, risultando corretto il convincimento posto dal giudice di appello a base della mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cit., atteso che – come appena anticipato in reiezione della analoga istanza ripresentata dalla società anche in sede di legittimità - il giudicato sulla docfa 2016 (quand’anche in ipotesi favorevole alla società) non potrebbe espletare effetto se non, appunto, a partire dal 2016, mentre nel presente giudizio si controverte di annualità anteriore. E neppure potrebbe fondatamente sostenersi che l’altro giudizio sarebbe pregiudicante sol perché avente (anche) ad oggetto proprio la questione della retroattività, anche per gli anni antecedenti al 2016, delle rendite accertate, vertendosi infatti – sotto questo profilo - non di accertamento fattuale suscettibile di consolidarsi ex art. 2909 cod.civ. - ma di questione di pura interpretazione giuridica, come tale insuscettibile di sortire effetto preclusivo in diverso giudizio. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per insufficiente, inadeguata ed erronea valutazione sia degli atti processuali sia dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche . Per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado esaminato compiutamente gli atti e le memorie di causa, nonché tutta una serie di argomentazioni difensive della società volte a dimostrare l'erroneità delle rendite 2008 e l'effettiva rispondenza ai parametri catastali delle sole rendite rettificate nel 2016; tanto più che queste ultime rispondevano ai prontuari adottati medio tempore dall'amministrazione finanziaria, da quest'ultima riconosciuti, in altra analoga vertenza, di efficacia retroattiva. § 3.2 Il motivo è infondato. Lungi da essere venuta meno all’obbligo della compiuta ricostruzione dei fatti di causa e della disamina di tutte le domande ed eccezioni di parte, la sentenza impugnata si connota per un’adeguata ricostruzione di tali aspetti e, al contempo, per la concisa ma non per questo equivoca o sfuggente esposizione della ragione decisoria adottata sul cuore della lite. Ragione incentrata sul principio (più volte stabilito in sede di legittimità, come dalla Corte territoriale osservato) per cui, fermo restando il diritto del contribuente di sollecitare in ogni momento, mediante la procedura docfa, la rivisitazione e la rettifica delle rendite assegnate perché ritenute non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto, l'attribuzione così disposta delle nuove rendite non può che prendere effetto dalla annualità successiva, salva l'ipotesi - qui non rilevata - in cui la rettifica sia stata necessitata da un errore dell'ufficio, ovvero da una richiesta dello stesso contribuente costituente però il risultato di un induzione ad errore da parte dell'amministrazione medesima (nel qual caso soltanto si produce un effetto retroattivo volto a ripristinare l'esatta rendita catastale a far data dal recepimento della originaria rendita erronea). E’ del resto evidente che – su questo presupposto di ritenuta irretroattività – a nulla rilevava a fini decisori il ‘merito’ delle rendite del 2008 (asseritamente eccessive e fuori mercato), così come lo stato degli immobili nell’annualità oggetto di richiesta di rimborso, ovvero la sopravvenienza o meno di mutamenti dello stato di fatto, ovvero ancora la maggior congruità delle rendite sostitutivamente proposte nel 2016. La sentenza si connota pertanto per aver esattamente colto l’essenza della controversia, e per averla risolta espungendo dalla motivazione tutti quei profili di merito che, per quanto ampiamente dibattuti in corso di causa, risultavano tuttavia completamente ininfluenti in rapporto all’adottato principi di diritto (irretroattività). Per il resto, la doglianza persegue anche nella presente sede di legittimità lo stesso fuorviante obiettivo di rimettere in discussione il merito di rendite (quelle dalla società proposte nel 2008) ormai definitive ed intangibili, se non eventualmente a valere per il periodo successivo al 2016. § 4.1 Con il terzo e quarto motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, ci si duole –ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – di violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento e dell’art. 10 legge 212/00. Per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado considerato che le rendite proposte nel 2016 avevano natura meramente rettificativa-sostitutiva di quelle del 2008 (in un quadro fattuale immutato e con riferimento al biennio censuario ’88-‘89), e che l’ufficio aveva rettificato in aumento le minori rendite proposte nel 2016, ma non aveva modificato in diminuzione i maggiori valori indicati dalla società nel 2008, con conseguente violazione dei principi di collaborazione e buona fede, oltre che del precetto di capacità contributiva ex art. 53 Cost.. § 5.2I motivi danno per scontato ciò che non è, vale a dire che le rendite proposte nel 2008 fossero inficiate da errore indotto dall'amministrazione finanziaria, così come sarebbe poi stato ‘riconosciuto’ da quest'ultima con l'adozione del menzionato Prontuario. Si tratta però di una ricostruzione fattuale del tutto soggettiva ed esattamente antitetica a quella invece accolta dal collegio regionale, il cui ragionamento (tra l’altro involgente risvolti di fatto non rivedibili in questa sede) non dà spazio alcuno alla tesi sostenuta sul punto dalla società, così da senz’altro riaffermare nel caso concreto l’operatività della suddetta regola generale (efficacia della rendita rettificata a far data dall’annualità successiva). Ebbene, l'erroneità del presupposto fattuale dal quale muove la doglianza in esame ne inficia irrimediabilmente anche le conseguenze in diritto. Corretta risulta infatti l'applicazione normativa resa (in coerenza con quell’accertamento fattuale) dal giudice di appello, il quale – come detto - ha in ciò fatto proprio un orientamento già espresso da questa Corte di legittimità in un caso del tutto sovrapponibile al presente, nel quale si è affermato (Cass.n. 20463/17): « il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte - secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a ‘correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente’ (18023/2004; Cass.n.15560/2009, Cass.n.25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui l’errore di fatto sia compiuto dall'Ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (cfr.Cass.n.3168/2015), invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti (…) ». Già Corte di Cassazione n. 16241/15 aveva in effetti stabilito che, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, «non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derividalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo », principio poi ulteriormente e chiaramente ribadito anche da Cass.n. 7745/19. Dunque, ferma l'insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la dedotta violazione normativa va esclusa sul presupposto che le nuove proposte dell'ottobre 2016 - siccome volte a far emergere ed a rimediare a talune lacune riscontrabili nella originaria proposta Docfa, a far constare talune modificazioni dello stato di fatto e, comunque, siccome non ascrivibili al comportamento dell'amministrazione finanziaria, neppure attraverso l'adozione del più volte menzionato prontuario - non potevano avere efficacia retroattiva, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso dell'Ici corrisposta nell’annualità in oggetto dalla società in conformità alle prime rendite da essa dichiarate (del resto recepite dall'ufficio che mai le aveva contestate). Né potrebbe qui darsi ingresso ad una differente valutazione del ‘Prontuario’ al punto da farlo coincidere con un sostanziale ‘riconoscimento’ di errore da parte dell’Amministrazione, risultando del resto del tutto condivisibile l’assunto secondo cui si verte di un atto di natura meramente orientativa e non di carattere cogente e costitutivo di rendita. Inconferente è poi anche il richiamo alla violazione, da parte dell’Ufficio, degli obblighi di collaborazione e buona fede, dal momento che l’affidamento della società non aveva ragione di fondarsi, nella specie, su nessun particolare atteggiamento negli anni positivamente tenuto (ad effetto decettivo) dall’Amministrazione; che tale atteggiamento certo non potrebbe individuarsi nel non aver rettificato le rendite proposte dalla stessa società nel 2008; che, quand’anche in ipotesi riscontrabile, una siffatta violazione potrebbe al più rilevare sul piano sanzionatorio (estraneo alla lite), non di sicuro su quello – invece qui dedotto – della debenza dell’imposta e, per converso, del diritto al suo rimborso. § 6.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta – ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per omesso esame dell'istanza di rimborso Imu nella misura in cui la stessa non si è pronunciata sulla denunciata richiesta di restituzione dell'imposta versata e non dovuta , nonostante che il diritto al rimborso non potesse ritenersi perento ex art. 1 co. 164 l.296/06; ciò perchéné alla data dell'istanza relativa (21 novembre 2016) né a quella di introduzione del presente giudizio (4 luglio 2017) l’Imu effettivamente dovuta per il 2013 risultava esattamente determinata, con conseguente accertamento, nell’an e nel quantum , del credito a rimborso. § 6.2 Il motivo si palesa finanche inammissibile, mostrando di non cogliere che il diniego di rimborso ha comunque trovato condivisibile riscontro giurisdizionale sul piano, non già (o, quantomeno, non solo) dell’estinzione per intervenuta decadenza, ma della fondatezza nel merito dei suoi presupposti (con ragione decisoria autonoma ed esaustiva, oltre che corretta in diritto). § 7.Ne segue il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida: - a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; - a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 - quater , d .P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a
Sentenza Cassazione n. 16510/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris