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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1971

Cassazione n. 49037/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto lamenta un difetto di motivazione -legata alla mancata verifica dello stato di necessità anche sotto il versante meramente putativo dell'addotta scriminante o comunque in termini di eccesso colposo- rispetto a temi che, oltre che marcatamente inconferenti (in relazione all'evocato disposto di cui all'art 55 cod. pen.) non risultano esplicitamente devoluti alla Corte del merito (all'infuori della sollecitata applicabilità dell'art. 54 cod. pen., senza cenni alle ragioni in fatto destinare a dare oggettiva concretezza all'ipotesi di cui all'art. 59 dello stesso codice) e che in questa sede risultano comunque altrettanto apoditticamente addotti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto lamenta un difetto di motivazione -legata alla mancata verifica dello stato di necessità anche sotto il versante meramente putativo dell'addotta scriminante o comunque in termini di eccesso colposo- rispetto a temi che, oltre che marcatamente inconferenti (in relazione all'evocato disposto di cui all'art 55 cod. pen.) non risultano esplicitamente devoluti alla Corte del merito (all'infuori della sollecitata applicabilità dell'art. 54 cod. pen., senza cenni alle ragioni in fatto destinare a dare oggettiva concretezza all'ipotesi di cui all'art. 59 dello stesso codice) e che in questa sede risultano comunque altrettanto apoditticamente addotti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 49037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris