CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 30206/25 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 8009/2025 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. e 75 d.l.vo. 159/2911, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti e, peraltro, coerenti ai principi di diritto affermati in tema di concorso dei reati di resistenza; 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE11512 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3814/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30206/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 30206/25 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 8009/2025 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. e 75 d.l.vo. 159/2911, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti e, peraltro, coerenti ai principi di diritto affermati in tema di concorso dei reati di resistenza; 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.MP.Q.M