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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 45991/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022 la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della condanna definitiva alla pena di 23 anni e 6 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte di assise di appello di Taranto, quale giudice del rinvio, con sentenza 13 gennaio 2020 per l'omicidio volontario in concorso, il porto delle armi, la soppressione di cadavere ed il danneggiamento aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'istanza di revisione era fondata sulla inconciliabilità tra l'accertamento del fatto contenuto nel giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quello nel giudicato nei confronti dei due correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Taranto del 10 gennaio 2019, divenuta irrevocabile).

La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che il contrasto di giudicati a carico di imputati diversi per effetto di una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto non è causa di revisione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc pen. con due motivi.

Nel primo motivo lamenta la nullità per violazione del diritto al contraddittorio in quanto la Corte avrebbe esteso alla fase della inammissibilità un giudizio di merito.

Nel secondo motivo sostiene che,nel caso in esame,dalla sentenza emessa nei confronti dei coimputati non emergerebbe solo una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto, ma proprio una ricostruzione in punto di fatto diversa; argomenta nel merito i punti di contrasto tra la decisione passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quella a carico dei correi.

In particolare, nella sentenza pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] si assume la sua presenza sul luogo del delitto con la funzione di garantire la superiorità numerica rispetto alle due vittime e con la necessità di prestare aiuto per le fasi successive quale la soppressione dei cadaveri, laddove nella sentenza a carico dei due correi si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non fosse sul luogo del delitto, sia perché non vi sono elementi per pensare che sia stata presente una terza persona,sia perché ciò sarebbe desumibile dalla telefonata ricevuta da Cippone alle ore 17.59 del giorno del delitto mentre Cippone sta rientrando a casa dopo l'omicidio e [OSCURATO:PERSONA] impegna la cella di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. E' fondato il primo motivo, in cui si censura la procedura scelta dalla Corte d'appello, che ha provveduto sulla istanza con dichiarazione di inammissibilità resa de plano.

La norma attributiva del potere, Yart. 634, comma 1, cod. proc. pen., dispone che: "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)".La circostanza che il legislatore abbia inserito anche la manifesta infondatezza dell'istanza tra le ipotesi che giustificano la dichiarazione di inammissibilità de plano, oltre a situazioni che comportano una valutazione di tipo puramente processuale, comporta che nella fase rescindente alla Corte d'appello spetti già un, sia pur limitato, potere di valutazione del mente dell'istanza.

Nel caso in esame, però, la Corte di appello ha ritenuto di non dover proprio entrare nel merito dell'istanza affermando che il contrasto tra giudicati rientra nella fisiologia dei possibili esiti dei processi a carico dei concorrenti del medesimo reato.

Però, nel caso in esame, era dedotto non un mero contrasto tra giudicati a carico dei concorrenti, ma una diversa ricostruzione del fatto storico del duplice omicidio perpetrato in concorso.

A differenza della mera diversa valutazione giuridica dello stesso fatto, la diversa ricostruzione del fatto storico legittima, in effetti, il ricorso al rimedio della revisione (Sez. 6 , Sentenza n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317: in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese elalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso, regime di utilizzabilità delle prove dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano.

Fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da 'censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, iri favore dei soggetti istigati).

E, riguardo la procedura seguita dalla Corte d'appello per decidere l'istanza e censurata in ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che, una volta effettuata nella fase preliminare la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si deduce abbia introdotto il fatto antagonista e la pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, il controllo della "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia deve essere realizzato in contraddittorio (Sez. 1, Sentenza n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821: In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio).

Ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuova valutazione dell'istanza da effettuare in contraddittorio.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022 la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della condanna definitiva alla pena di 23 anni e 6 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte di assise di appello di Taranto, quale giudice del rinvio, con sentenza 13 gennaio 2020 per l'omicidio volontario in concorso, il porto delle armi, la soppressione di cadavere ed il danneggiamento aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza di revisione era fondata sulla inconciliabilità tra l'accertamento del fatto contenuto nel giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quello nel giudicato nei confronti dei due correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Taranto del 10 gennaio 2019, divenuta irrevocabile). La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che il contrasto di giudicati a carico di imputati diversi per effetto di una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto non è causa di revisione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc pen. con due motivi. Nel primo motivo lamenta la nullità per violazione del diritto al contraddittorio in quanto la Corte avrebbe esteso alla fase della inammissibilità un giudizio di merito. Nel secondo motivo sostiene che,nel caso in esame,dalla sentenza emessa nei confronti dei coimputati non emergerebbe solo una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto, ma proprio una ricostruzione in punto di fatto diversa; argomenta nel merito i punti di contrasto tra la decisione passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quella a carico dei correi. In particolare, nella sentenza pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] si assume la sua presenza sul luogo del delitto con la funzione di garantire la superiorità numerica rispetto alle due vittime e con la necessità di prestare aiuto per le fasi successive quale la soppressione dei cadaveri, laddove nella sentenza a carico dei due correi si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non fosse sul luogo del delitto, sia perché non vi sono elementi per pensare che sia stata presente una terza persona,sia perché ciò sarebbe desumibile dalla telefonata ricevuta da Cippone alle ore 17.59 del giorno del delitto mentre Cippone sta rientrando a casa dopo l'omicidio e [OSCURATO:PERSONA] impegna la cella di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. E' fondato il primo motivo, in cui si censura la procedura scelta dalla Corte d'appello, che ha provveduto sulla istanza con dichiarazione di inammissibilità resa de plano. La norma attributiva del potere, Yart. 634, comma 1, cod. proc. pen., dispone che: "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)".La circostanza che il legislatore abbia inserito anche la manifesta infondatezza dell'istanza tra le ipotesi che giustificano la dichiarazione di inammissibilità de plano, oltre a situazioni che comportano una valutazione di tipo puramente processuale, comporta che nella fase rescindente alla Corte d'appello spetti già un, sia pur limitato, potere di valutazione del mente dell'istanza. Nel caso in esame, però, la Corte di appello ha ritenuto di non dover proprio entrare nel merito dell'istanza affermando che il contrasto tra giudicati rientra nella fisiologia dei possibili esiti dei processi a carico dei concorrenti del medesimo reato. Però, nel caso in esame, era dedotto non un mero contrasto tra giudicati a carico dei concorrenti, ma una diversa ricostruzione del fatto storico del duplice omicidio perpetrato in concorso. A differenza della mera diversa valutazione giuridica dello stesso fatto, la diversa ricostruzione del fatto storico legittima, in effetti, il ricorso al rimedio della revisione (Sez. 6 , Sentenza n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317: in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese elalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso, regime di utilizzabilità delle prove dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano. Fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da 'censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, iri favore dei soggetti istigati). E, riguardo la procedura seguita dalla Corte d'appello per decidere l'istanza e censurata in ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che, una volta effettuata nella fase preliminare la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si deduce abbia introdotto il fatto antagonista e la pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, il controllo della "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia deve essere realizzato in contraddittorio (Sez. 1, Sentenza n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821: In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio). Ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuova valutazione dell'istanza da effettuare in contraddittorio. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C
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