CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 06206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29761/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 80007580279), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62S60 A296 N), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E67 I938 K) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77L07 E730 G) dell’Avvocatura regionale del Veneto. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54E26 A280 S). F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 29761/2021 Numero sezionale 8378/2025 Numero di raccolta generale 6206/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 - INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 581/5/2021 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, depositata il 19 aprile 2021, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso di accertamento in atti, con cui la Regione Veneto chiedeva il pagamento delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento della tassa automobilistica per l’anno 2015 relativamente al veicolo del contribuente immatricolato nell’anno 1995. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, con la sentenza impugnata, respingeva l’appello proposto dalla Regione contro la sentenza n. 552/2019 Commissione tributaria provinciale di Venezia, considerando, in linea con la valutazione offerta dal primo Giudice, che: - alla scadenza del pagamento della tassa (1° giugno 2015) sussistevano, di fatto, le condizioni di valore storico del veicolo, tenuto conto del certificato ASI del 17 giugno 2015 e nonostante il pagamento tardivo della tassa; - potevano, quindi, essere applicate «[…] le [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 2010 del 23.12.2016, che consentivano ai contribuenti il versamento della tassa per l’intero, ma senza sanzioni e gli interessi di mora» (così nella pronuncia impugnata).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 29761/2021 Numero sezionale 8378/2025 Numero di raccolta generale 6206/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 17 novembre 2021, formulando un unico motivo di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 63 e della legge n. 342/2000 e 2 della legge reg. Veneto n. 6/2015, oltre che degli artt. 13 d.lgs. n. 472/1997 e 1 della legge n. 29/1961. La ricorrente ha premesso che la vertenza concerne solo il pagamento delle sanzioni e degli interessi e che alla data del pagamento della tassa (1° giugno 2015) era già intervenuta (a partire dal 1° gennaio 2015) l’abrogazione dell’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342/2000 (per effetto dell’art. 1, comma 666, lett. b), della legge 190/2014), che riconosceva l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti ed i ventinove anni, per cui l’esenzione operava solo per i veicoli di immatricolazione trentennale, non potendo ricevere applicazione nemmeno la legge reg. Veneto n. 6/2015, che prevedeva l’esenzione per i veicoli ultraventennali muniti di apposito certificato dell’Automobilclub storico italiano; in acronimo ASI), perchè dichiarata incostituzionale dalla pronuncia n. 242/2016. L’istante ha, quindi, censurato la pronuncia impugnata per aver ritenuto integrato il presupposto della sussistenza del requisito della vetustà del veicolo, in assenza, alla data di scadenza della tassa, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 29761/2021 Numero sezionale 8378/2025 Numero di raccolta generale 6206/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 dell’accertamento dell’ASI, avente valore costitutivo, non valendo, per disposto normativo (art. 2 della predetta legge reg.), l’autocertificazione per dimostrare il diritto all’esenzione. Infine, la Regione ha posto in evidenza che il contribuente, non avendo soddisfatto i requisiti di cui alla menzionata legge regionale, non poteva maturare alcun legittimo affidamento sull’esenzione, per cui non potevano essergli riconosciuti i benefici previsti dalle [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 2120/2016, che limitava gli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo il versamento della sola tassa al netto degli accessori (sanzioni ed interessi) solo per i contribuenti che potevano godere del trattamento privilegiato previsto dall’abrogata legge regionale e, quindi, solo se muniti della certificazione ASI al momento della scadenza dell’obbligazione, laddove, nella specie, detta attestazione era successiva (17 giugno 1995), per cui, non essendo stata la tassa pagata nei termini, risultavano dovuti gli interessi e le sanzioni. 2. Il ricorso va respinto. I dati fattuali rilevanti della presente controversia risultano pacifici e vanno così riepilogati. Il veicolo del contribuente, immatricolato nell’anno 1995, aveva ottenuto in data 17 giugno 2015 la certificazione ASI, mentre il termine per il pagamento scadeva il 1° giugno 2015 ed il versamento veniva eseguito in ritardo. La ragione fondante la decisione impugnata riposa sul rilievo di natura fattuale, secondo cui dai citati elementi era agevole desumere che, al momento della scadenza del termine del pagamento della tassa, il veicolo avesse giù i requisiti di storicità, a cui si è aggiunta la F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 29761/2021 Numero sezionale 8378/2025 Numero di raccolta generale 6206/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 valutazione giuridica dell’applicabilità della deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 23 dicembre 2016. 3. Conta, allora, ricordare che detta delibera (opportunamente prodotta dalla ricorrente) ha previsto di «[…] accettare, con riferimento ai veicoli dai venti ai ventinove anni di età con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) ricadente nel periodo 28.04.2015 – 22.11.2016, pagamenti senza sanzioni né interessi moratori per ritardato versamento, in applicazione dell’art. 10 L. 27.07.2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”». Tale deliberazione venne adottata dalla Giunta regionale per disciplinare gli effetti retroattivi della pronuncia della Corte costituzionale n. 242/2016 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Veneto n. 6/2015, la quale prevedeva l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistici di anzianità dai venti ed i ventinove anni, purchè muniti di certificazione ASI. Ciò, al dichiarato fine di tutelare il legittimo affidamento e la buona dei contribuenti che non avevano versato la tassa o l’avevano versata in misura ridotta nella vigenza del predetto art. 2 della citata legge reg., il tutto in applicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000, espressamente richiamato. 4. Tanto chiarito, il punto nodale della controversia sta nello stabilire se la citata disposizione della Giunta possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il contribuente ha ottenuto la certificazione ASI (il 17 giugno 2015) dopo la scadenza del termine di pagamento della tassa (1° giugno 2015).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 29761/2021 Numero sezionale 8378/2025 Numero di raccolta generale 6206/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 La tesi della Regione nega l’applicazione della predetta disciplina, facendo leva sul carattere costitutivo della certificazione ASI, per cui, non potendo il contribuente rientrare nei benefici di cui all’abrogata legge reg., non potrebbe rivendicare alcun legittimo affidamento, venendo così meno le ragioni del trattamento di favore previsto dalla menzionata delibera. 5. Tale ordine di idee non può essere condiviso. Questa Corte ha chiarito, sul piano dei principi, che l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI ([OSCURATO:PERSONA]), delegata all'adempimento di tale compito dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, che però non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli, con la conseguenza che è illegittimo l'avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell'Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie (cfr. Cass. n. 21042/2022, che richiama Cass.n. 319/2014; Cass. n. 15899/2017; Cass. 19421/2018; Cass.26394/2019; nello stesso senso Cass. 3837/2013). Alla luce di tali ribaditi principi, si comprende come la tesi della Regione non possa essere seguita. Essa si fonda sulla natura costitutiva della certificazione ASI per ritenere che solo da tale momento il veicolo può considerarsi di interesse storico e collezionistico, così finendo per attribuire alla predetta attestazione un’efficacia ad rem, vale a dire sul singolo F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 29761/2021 Numero sezionale 8378/2025 Numero di raccolta generale 6206/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 veicolo oggetto d tassazione, in termini contrari al suindicato principio. Non solo. La contestazione della Regione si ferma al predetto, non dirimente, profilo di natura temporale (certificazione ASI successiva alla scadenza della tassa), omettendo, tuttavia, di porre in discussione le caratteristiche di interesse storico e collezionistico del veicolo oggetto di tassazione, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Per tali complessive ragioni, dunque, il ricorso va respinto, avendo il Giudice regionale accertato la sussistenza del relativo certificato ASI, attinente alla riconducibilità del veicolo all’elenco analitico di modelli e marche di interesse storico e collezionistico, avente portata generale e astratta, e ritenuto poi, con accertamento fattuale, l’anzianità ultraventennale del mezzo al momento della scadenza della tassa, così da ricomprendere il contribuente nella categoria dei soggetti il cui affidamento sul diritto di non pagare (o di pagare in termini ridotti) la tassa doveva essere tutelato, a mente delle determinazione di Giunta n. 2120/2016, senza richiedere il pagamento delle sanzioni e degli interessi per il ritardato pagamento. 6. Non vi è luogo a statuizione sula spese di giudizio, stante la mancata costituzione del contribuente. 7. Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 29761/2021 Numero sezionale 8378/2025 Numero di raccolta generale 6206/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualm