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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 37806/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza emessa in data 25/1/2022, ha confermato agli effetti penali la pronuncia resa dal Tribunale di Ferrara in data 19/12/2013 a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato l'entità delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

L'imputata era ritenuta responsabile di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che usciva da un passo carraio alla guida di un ciclornotore a tre ruote senza concedere la precedenza all'auto della Telloli.

Costei, a sua volta, per colpa specifica, consistita nel non avere osservato il limite di velocità vigente sulla strada che percorreva, in violazione dell'art. 142, comma 2, cod. strada, travolgeva il motociclo all'uscita del passo carraio, determinando, in seguito all'impatto, la morte del Milani.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

Primo motivo: insussistenza della causalità della colpa; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità della imputata.

Secondo motivo: insussistenza della causalità della colpa; travisamento della prova; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità della imputata.

2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con atto del 26/4/2023 la imputata ha rappresentato di volere rinunciare al presente ricorso, conferendo all'uopo procura speciale al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha formalizzato la rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna sopra indicata.

3. Il ricorso è inammissibile.

La rinuncia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671).

Nella specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata formulata dal difensore dell'imputata munito di procura speciale allo scopo rilasciata.

Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. (:1), cod. proc. peri., con preclusione della valutazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.„ la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo stimare in euro 500,00 non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza emessa in data 25/1/2022, ha confermato agli effetti penali la pronuncia resa dal Tribunale di Ferrara in data 19/12/2013 a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato l'entità delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. L'imputata era ritenuta responsabile di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che usciva da un passo carraio alla guida di un ciclornotore a tre ruote senza concedere la precedenza all'auto della Telloli. Costei, a sua volta, per colpa specifica, consistita nel non avere osservato il limite di velocità vigente sulla strada che percorreva, in violazione dell'art. 142, comma 2, cod. strada, travolgeva il motociclo all'uscita del passo carraio, determinando, in seguito all'impatto, la morte del Milani. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Primo motivo: insussistenza della causalità della colpa; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità della imputata. Secondo motivo: insussistenza della causalità della colpa; travisamento della prova; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità della imputata. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con atto del 26/4/2023 la imputata ha rappresentato di volere rinunciare al presente ricorso, conferendo all'uopo procura speciale al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha formalizzato la rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna sopra indicata. 3. Il ricorso è inammissibile. La rinuncia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nella specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata formulata dal difensore dell'imputata munito di procura speciale allo scopo rilasciata. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. (:1), cod. proc. peri., con preclusione della valutazione del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.„ la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo stimare in euro 500,00 non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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