CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12952/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 35301 /201 9 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Crescenzio, n. 69; –ricorrente – Oggetto: Giochie lotterie contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez.staccata di Latina, n. 2443 /19/201 9 depositata il 17 aprile 201 9 , nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 20 24 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva rigettato l’appello proposto dalla società StanleybetMalta Limited, n.q. di coobbligato solidale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Terracina(LT) via Appia 62/64 , avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Latina n. 982 / 6 /201 7 in relazione all’avviso di accertamento per Giochi e Lotterie 20 11 emesso nei confronti della societàdall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 2.Emerge dalla sentenza impugnata che tale ditta ha svolto per conto dellaStanleybet [OSCURATO:PERSONA], priva di concessione, un’attività di rac- coltadi scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell’Agenzia delle dogane,che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasimediante accesso nei locali dell’agenzia di scommesse, la ditta individuale quale centro trasmissione dati (CTD) non si è limitata a trasmetterei dati informatici al bookmaker estero, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori. 3. Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’Agenzia, per l’annod’imposta 2011 ha recuperato l’imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, in particolare nei confronti del bookmaker Stan- leybet [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato solidale del CTD. L’impugna- zioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata in primo gradoe in secondo grado . 4. Il giudice d’appello ha aderito al prevalente e consolidato orienta- mentogiurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una fun- zionedi ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplatadall’art. 1, comma 66, della l. n. 220/10, indipendente- mente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione dellecondizioni delle scommesse e che questa disciplina non si pone in contrastocol diritto unionale, anche sotto il profilo della doppia impo- sizione.Il giudice d’appello ha quindi escluso qualunque frizione con i principicostituzionali e disatteso integralmente la prospettazione della società. 5. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, che affida a cinque motivi oltre ad un motivo prelimi- narenon numerato , cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli replica concontroricorso. Ritenutoche: 6.Va premesso che non può essere accolta l’istanza di sospensione del processo sollevata a pag.17 del ricorso in attesa della decisione da partedella Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla CTP diParma con ordinanza n.565/2018 del 26.11.2018, in quanto è inter- venutala sentenza in data 26 febbraio 2020 , nella Causa C - 788/18. 6.1.Con un motivo preliminare non numerato a pag.19 del ricorso la societàdeduce, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, in merito all’ illegittimit à̀ dell’avviso di accertamento emesso nei confrontidi Stanleybet per mancata traduzione dell’atto impositivo in linguainglese. 7.Il motivo ̀ infondato. Al proposito il Collegio osserva come nessuna specificaprevisione normativa disponga che l'atto impositivo debba es- sere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumereche lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio na- zionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto. La que- stione,dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del con- tribuenteprovare di non essere stato nelle condizioni di aver potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto . C he postula che lo stesso versiin condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esi- gibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circo- stanzache l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua diorigine. Il profilo non è stato in alcun modo coltivato dalla ricorrente, chesi ̀ limitata ad una contestazione generica sul punto, e va escluso chela mancata traduzione nella lingua del destinatario possa compor- tare una lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quantola stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile or- ganizzazionein Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere neigradi del merito le proprie articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato, di avere avuto piena cono- scenzadel contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato. 8.Il primo, il secondo e il terzo motivo vanno esaminati insieme, per- ché concernono tutti, sotto diversi profili, i presupposti dell’imposta unicasulle scommesse. 8.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione o falsa applicazionedell’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della legge di stabilità per il 2011, là dove il giudiced’appello ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto pas- sivodel tributo e dunque integrato il presupposto soggettivo dell’impo- sta. 8.2.Col secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art.1, comma 2, lett. b) della l. n. 288/98 ( e nel corpo della cen- suraanche degli artt. 13 21, 1326 e 1327 c od . c iv ., perché la Commis- sionetributaria regionale avrebbe errato nel configurare in capo al cen- trodi trasmissione dati il profilo territoriale del tributo. 8.3.Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degliartt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del Diritto dell’Unione di parità ditrattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 1, decreto legislativon. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, legge distabilità 2011, nonché per violazione del principio di legittimo affi- damento,non avendo la CTR disapplicato l’art.3 del d.lgs. n.504/1998. Insubordine, è stato chiesto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, comma2, TFUE previa sospensione del processo . 9.I motivi non possono trovare ingresso. La Corte rammenta che sin dalleorigini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del per- corsoevolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo dell’imposta unican. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all’UNIRE, che questi «debbono allo Stato, per l’esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria». Sicché il presupposto dell’imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto,il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione dell’attività, sotto formadi servizio. 10.E queste ragioni di ordine storico e sistematico innervano il quadro normativoodierno, che è così articolato: -conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, anorma dell'art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica èdovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativia qualunque evento, anche se svolto all'estero; - l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scom- messe»;a norma dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220/10 «a) (...) l'impostaunica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresaquella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inef- ficaciadella concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze- amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 deld. lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'impostaè chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessionerilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - am- ministrazioneautonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero,concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'at- tività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivitàè esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'impo- stae delle relative sanzioni»; -l’art. 16 del d.m. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111 prevede cheil concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo diimposta unica; -ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente conil triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». Questo quadro normativo è stato sottoposto all’esame sia della Corte costituzionalesia della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminatole relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionaleprospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per lasoluzione degli ulteriori dubbi prospettati con la memoria illustrativa. 11. La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del d.lgs.504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgereanche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistemaconcessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma66, della legge n. 220/10 da un canto ha stabilito che l’imposta èdovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessioneal versamento del tributo e delle relative sanzioni. Aquesto riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestoreper conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore perconto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti,difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attivitàdi “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggetta aimposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assi- curala disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si oc- cupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scom- messa,dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché delpagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dalbookmaker. 12.Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tribu- tarisono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e nongià dipendente - non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questaCorte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chia- rito,appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra loscommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scom- mettitoreed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giu- risprudenzapenale citata in memoria dai contribuenti (ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza dei ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consi- stente nella «raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest’ultimo,rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con leannesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite-». Sicché,ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l’atti- vitàgestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita allaraccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigionedella ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio im- prenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolaridelle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di conces- sioneviola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rap- porto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmakersia disciplinato da un contratto che regoli anche le commis- sionidovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò per- chéattraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevi- toriaha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per contodel quale opera. 13.La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capa- cità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria,che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presuppostoimpositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione diognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 edell’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommessele ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di conces- sione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta,perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevito- riee bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente allal. n. 220/10. QuellaCorte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di rego- lazionedegli effetti transitori e in considerazione della natura interpre- tativadell’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220/10, la disposi- zioneva applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della suaentrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d’im- postaantecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono ibookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt.3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/10, uscitiindenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 14.A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. Invero, va osservato che l’incostituzionalità della norma in esameè stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per lericevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguenteviolazione dell’art. 53, Cost., «giacché l’entità delle com- missionipattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristalizzata sulla basedel quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente allalegge n. 220 del 2010» ( Ibid . punto 4.5.). A fondamento, dunque, dellapronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenutadefinizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedentealla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria delbookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che lestesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferi- mento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza dellalegge sopravvenuta, sui bookmaker. 15.La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata rav- visataper i «rapporti successivi al 2011» ( Ibid . punto 4.4.), quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigoredella norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sortiin data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesimanorma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpre- tativadel 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per de- finirenegozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rap- portisorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a pro- trarsi,potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operantiper conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la rego- lazionenegoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tribu- tariosul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. Inquesto ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilitàdi traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra leparti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossianon siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conse- guenzadella legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un va- loredi conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione le- galedel rapporto. 16.Ciò precisato, va considerato che nel presente giudizio oggetto di rilievo è la sola posizione della società bookmaker . Tale circostanza assumerilevanza in quanto le ragioni di doglianza comunque articolate nelricorso e che attengono alla posizione della ricevitoria sono da con- siderarsiinammissibili. Invero, non può seguirsi l’interpretazione secondo cui l’obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposi- zioneinterpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, conla conseguenza che, venendo meno la configurabilità della respon- sabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker . Si è già evidenziato che la Cortecostituzionale, con la menzionata pronuncia, ha chiarito che en- trambii soggetti (la ricevitoria e il bookmaker ), partecipano, sia pure supiani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attivitàdi organizzazione ed esercizio delle scommesse soggetta a imposizione, sicché entrambe svolgono l’attività gestoria delle scom- messe. Edè proprio in tale prospettiva, infatti, che la pronuncia di incostitu- zionalitàdella disposizione interpretativa, se da un lato ha inciso sulla partedella stessa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’en- tratain vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha in alcun modo fattovenire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. Leconsiderazioni sopra espresse costituiscono i profili di fondo sulla cui linea deve ritenersi che le ragioni di censura prospettate sono, per la parteammissibile di ciascuna relativa al bookmaker , infondate. 17.E’ infondato il primo motivo di ricorso relativo al presupposto sog- gettivodell’imposta, col quale si assume che la funzione gestoria po- stulil’assunzione del rischio d’impresa, l’esercizio della funzione deci- sionalee organizzatoria in ordine alla fissazione degli eventi oggetto discommessa, delle quote e dei criteri di accettazione e la titolarità del rapporto giuridico di scommessa con lo scommettitore, in base alle considerazioniche precedono in ordine all’accezione di gestione del ri- cevitore, come illustrata da Corte cost. n. 27/18 e confermata dalla giurisprudenzacivile e penale di questa Corte. 18.E’ infondato il second o motivo, col quale si fa leva quanto al pre- supposto territoriale dell’imposta in relazione al ricevitore, sulla con- clusione del contratto di scommessa, perché il fatto imponibile è la prestazionedi servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte delricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in rela- zionea ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scom- messa,documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta(così Cass. n. 15731/15, cit.); attività, queste, tutte svolte in Italia. 19.È infondato anche il terzo motivo, e non accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale articolata nel corpo della censura , alla luce della giurisprudenzaunionale che ha già risolto le questioni di parità di trat- tamento e non discriminazione. Al riguardo, giova premettere che le impostesui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle normeconcernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 delTFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, punto 17). Inoltre,nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consuma- tori,di prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: ne consegue che, in as- senzadi un’armonizzazione unionale della normativa sui giochi d’az- zardo,ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della pro- priascala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di propor- zionalità(Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C - 440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C - 42/07 punti 56, 57 e 59 e giurisprudenza citata). 20.Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichia- rando,nel comma 64 dell’art. 1 della legge. n. 220/10, i propri obiet- tivi,tra i quali si colloca «l’azione per la tutela dei consumatori, in par- ticolaredei minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del giocoe recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore». La prevalenza dell’ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai varisistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare ladoppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenzafiscale (Corte giust. in causa C - 788/18, cit., punto 23; per analogia,Corte giust. 1 ° dicembre 2011, causa C - 253/09, punto 83). Inquesto contesto la normativa italiana, come già segnalato, ha supe- rato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia ha esclusoqualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e book- makersesteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestisconoscommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nelloStato membro interessato» (punti 21 e 24 di Corte giust. in causa C-788/18). 21.Anzi, come ha sottolineato la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/18 aderendo alla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto,a seguire la tesi prospettata in ricorso e ribadita in memoria si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «rispondead un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settoredel gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatoriposti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero peressere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione»(punto 4.3. sentenza Consulta cit.). Név’̀ incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 della più volte citata sen- tenzadella Corte di Giustizia. Col punto 17, in relazione al bookmaker, cisi limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraentile attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro; macol punto 22 si specifica, in concreto, che , «la normativa nazionale dicui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fi- scale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italiao in altri Stati membri»; sicché, si conclude nel punto 24, «ri- spettoa un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizionidi tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna re- strizionediscriminatoria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di unanormativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quantoal centro trasmissione dati, col punto 26 ci si limita a ribadire cheil bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questoche il centro di trasmissione dati che opera quale suo interme- diariorisponde dell’imposta, a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), dellal. n. 220/10. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazionedel centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centrotrasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sedein altro Stato membro. Lastatuizione è chiara , giacché la diversità della situazione è in re ipsa , peril fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti,il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «un meccani- smo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore,allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini cri- minalio fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66), e ciò in conformitàagli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indi- cati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione,anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati,di qualsiasi restrizione discriminatoria. 22.Con riferimento, infine, alla questione della violazione del principio dell’affidamento,la stessa è stata prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbeintrodotto, improvvisamente e imprevedibilmente la respon- sabilitàdelle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione. Il profilo di censuraè, in primo luogo, inammissibile, posto che la ricorrente pro- spettaragioni di lesione del principio del legittimo affidamento che at- tengono,semmai, alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, pe- raltro,la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata inno- vativaretroattiva della norma in esame che aveva introdotto la respon- sabilitàdei ricevitori per il periodo antecedente alla entrata in vigore della stessa. Con riferimento alla posizione del bookmaker estero, la stessaCorte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che esso, privo di concessione, dovesse essere considerato soggetto passivo dell’imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposi- zioneinterpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del princi- piodel legittimo affidamento. 23.Non sussistono, per tali ragioni, i presupposti per un rinvio pregiu- dizialealla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di in- terpretazionedella precedente statuizione della Corte: le questioni sol- lecitatein memoria, per un verso, si risolvono in una critica della sen- tenza resa nella causa C - 788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate,e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di giusti- ziaabbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legit- timitàdella gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime dilibera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, men- trela stessa Corte, «pur avendo constatato l’incompatibilità con il di- rittodell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribu- zionedi contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, nonsi è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività con- nessea giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite deiCTD in quanto tale» (Corte giust., in causa C - 375/17, cit., punto 67). Ilquadro non è modificato dal la giurisprudenza penale di questa Corte (cfr. Cass. pen. 9 luglio 2020, n. 25439). Essa si riferisce difatti alla diversaquestione della rilevanza penale dell’attività d’intermediazione e di raccolta delle scommesse, che questa Corte ha escluso, in base allagiurisprudenza unionale, qualora l’attività di raccolta sia compiuta inItalia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookma- keroperante nell’ambito dell’Unione europea che sia stato illegittima- menteescluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni: e ciò per- chéin tal caso rileva la non conformità agli artt. 49 e 56 del TFUE del regimeconcessorio interno. Difatti, ha sottolineato questa Corte con la sentenza in questione, «In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia(…) il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non siaconforme al diritto dell’Unione europea non può comportare l’appli- cazionedi sanzioni penali». Il fatto che quel bookmaker non risponda delreato di esercizio abusivo di attività di gioco o discommessa, previ- stoe punito dall’art. 4, commi 1 e 4 - bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque,con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse. 24.Con il quarto motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE in rela- zioneall’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per non aver la com- missionetributaria regionale disapplicato la disciplina normativa di cui ald.lgs. 504 / 1998 in relazione alla sua contrarietà al divieto di man- tenereo introdurre imposte sul volume di affari diverse dall’imposta sulvalore aggiunto armonizzata. 25.Il motivo ̀ infondat o . I l tributo che qui rileva ̀ differente da una impostasulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazionirelative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; nontiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema ilmeccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;̀ calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione de- gliacquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono postein essere le operazioni di scommessa. Effetto del tutto risolutivo edirimente peraltro ha, sul punto, il chiaro dictum del Giudice unio- nale(CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C - 440/2012, Me- tropolSpielst̀ tten Unternehmergesellschaft(haftungsbeschr ̀ nkt ) se- condoil quale in forza dell'articolo 401 della direttiva IVA «le disposi- zionidi [tale] direttiva non vietano ad uno Stato membro di mante- nere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasiimposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)». La formulazione di tale articolo non osta, pertanto,a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonch́ , in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il ca- rattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22). Se- condosiffatta pronuncia, quindi, l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE delConsiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'im- postasul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art. 135, para- grafo1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'impostasul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardopossono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione chesiffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul vo- lumed'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l'art. 1, para- grafo2, prima frase, e l'art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretatinel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionalesecondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'az- zardo con possibilit à di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che ̀ trascorso un determinato periodo di tempo vieneconsiderato come base imponibile . L e suesposte considerazioni consentono,altres̀ , di disattendere, all’evidenza, la richiesta di rinvio pregiudizialepure avanzata, in proposito, dalla ricorrente a pag.70 del ricorso. 26.Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza e l’errore inprocedendo, per omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in violazionedell’art.112 cod. proc. civ. con riferimento alla violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6,comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all’art.360 co. 1, n. 4 cod. proc. civ. per non avere la commissione tributariaregionale applicato l'esimente dell'obiettiva condizione di in- certezza. 27.Il motivo ̀ infondato nel merito . È corretta la decisione del giudice delgravame che non ha applicato l'esimente data dalle obiettive con- dizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizionialle quali si riferiscono nel caso in esame, trattandosi di periodo(anno 2011) successivo alla legge d'interpretazione autentica n.220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al