CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 13428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1830/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 53/2019 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 5732/2021 depositato il 12/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con decreto in data 12-1-2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato inammissibile una sua domanda tardiva avente a oggetto un credito professionale; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: I. - i l T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’opposizione premettendo che la domanda era stata avanzata, ai sensi dell’art. 101 legge fall., in relazione a un credito avente a oggetto i compensi maturati per l’attività difensiva svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore d ei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Antuono e [OSCURATO:PERSONA], in un procedimento cautelare conclusosi in pregiudizio della società fallita; tale credito, secondo la postulazione dell’istante, era stato riconosciuto con una sentenza del medesimo tribunale limitatamente alla prima fase del cautelare; nel decreto oggi impugnato il tribunale ha rilevato che il credito era stato fatto oggetto di una previa domanda tempestiva,che però era stata respinta con provvedimento coperto da giudicato endofallimentare; sicché quella proposta in sede tardiva era da considerare inammissibile, essendo basata sul medesimo fatto costitutivo,seppure mediato dalla sentenza citata ; ciò non aveva integratol’elemento costitutivodi un credito diverso ma solo un elemento dimostrativo di esistenzadi quello originario ; II. -nell’unico motivo il ricorrente censura la decisione affermando che il tribunale sarebbe pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità in netto contrasto con i principi affermati da questa Corte, perché nessuna identità di causa petendi e di petitum poteva essere riconosciuta alle due azioni proposte in via ordinaria e tardiva,e quindi nessun giudicato endofallimentare poteva dirsi sussistente nel caso concreto; III. - i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 , n. 4, cod. proc. civ., essendo la censura totalmente generica e priva di riferimenti a norme di diritto; IV. - n el ricorso per cassazione sussiste l'onere di specificità dei motivi; tale onere, sancito dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci un vizio di violazione di legge di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (v. Cass. Sez. U n. 23745 - 20) ; nel caso in esame il ricorrente si limita aesporre assertivamente la sua tesi, senza corredo di autosufficienzae senza alcun riguardo alle modalità imposte dalla citata norma delcodice di rito ; V. –le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso,