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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 34768/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/05/2026 del Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Terniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamentodell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni del 7maggio 2026 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Terni,notificato il 5 maggio 2026, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cuiall'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successivemodificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per gli 8 anni successivi, presso ilcommissariato p.s. di Carrara nei giorni in cui la Carrarese è impegnata incompetizione sportive, ufficiali o amichevoli, 15 minuti e 100 minuti dopo l'orariod'inizio dell'incontro di calcio, se la squadra giocherà in casa, e 30 minuti dopol'inizio dell'incontro di calcio se la squadra giocherà in trasferta.1.1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge ecarenza di motivazione in quanto il Giudice delle indagini preliminari nelconvalidare la misura non ha operato un'autonoma e concreta valutazione deglielementi di fatto, limitandosi a recepire acriticamente quanto esposto daQuestore e dal Pubblico Ministero; in specie non ha verificato la ricorrenza dielementi concreti da cui evincere l'attribuibilità delle condotte al ricorrente, lanecessità e l'urgenza del provvedimento, la pericolosità concreta ed attuale,neppure avendo verificato i fatti attraverso la visione dei filmati che, pur citatinegli atti, non risultano depostati nel fascicolo.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 6,comma 2, della legge 401 del 1989, difettando l'attualità e concretezza dellapericolosità sociale e il correlato vizio di motivazione radicalmente assente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 7luglio 2026, mentre il termine scadeva in data 26 maggio 2026, poichél'ordinanza impugnata è stata emessa il 7 maggio 2026 e notificata l’11 maggio2026.2.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità diprocedura.L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazionepuò infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel casosia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche lemisure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizionisportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n.26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità permancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod.proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazionipreviste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art.311 cod. proc. pen. (Sez. 2, Ord. n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279228-01; Sez. 2, Ord. n. 44304 del 20/11/2024, non mass.; Sez. 1, Ord. n.17212 del 15/02/2024, Singh, non mass.).3.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/05/2026 del Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Terniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamentodell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni del 7maggio 2026 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Terni,notificato il 5 maggio 2026, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cuiall'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successivemodificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per gli 8 anni successivi, presso ilcommissariato p.s. di Carrara nei giorni in cui la Carrarese è impegnata incompetizione sportive, ufficiali o amichevoli, 15 minuti e 100 minuti dopo l'orariod'inizio dell'incontro di calcio, se la squadra giocherà in casa, e 30 minuti dopol'inizio dell'incontro di calcio se la squadra giocherà in trasferta.1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge ecarenza di motivazione in quanto il Giudice delle indagini preliminari nelconvalidare la misura non ha operato un'autonoma e concreta valutazione deglielementi di fatto, limitandosi a recepire acriticamente quanto esposto daQuestore e dal Pubblico Ministero; in specie non ha verificato la ricorrenza dielementi concreti da cui evincere l'attribuibilità delle condotte al ricorrente, lanecessità e l'urgenza del provvedimento, la pericolosità concreta ed attuale,neppure avendo verificato i fatti attraverso la visione dei filmati che, pur citatinegli atti, non risultano depostati nel fascicolo.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 6,comma 2, della legge 401 del 1989, difettando l'attualità e concretezza dellapericolosità sociale e il correlato vizio di motivazione radicalmente assente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 7luglio 2026, mentre il termine scadeva in data 26 maggio 2026, poichél'ordinanza impugnata è stata emessa il 7 maggio 2026 e notificata l’11 maggio2026.2. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità diprocedura.L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazionepuò infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel casosia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche lemisure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizionisportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n.26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità permancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod.proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazionipreviste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art.311 cod. proc. pen. (Sez. 2, Ord. n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279228-01; Sez. 2, Ord. n. 44304 del 20/11/2024, non mass.; Sez. 1, Ord. n.17212 del 15/02/2024, Singh, non mass.).3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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