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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04387/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Lecce (ex sezione Maglie) in data 19 febbraio 2019, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascritto di cui all'art. 612 cod. pen., alla pena di euro trecento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, a mezzo del difensore Avv.

G. Lefons, denunciando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'errata indicazione delle conclusioni della difesa (non doversi procedere per remissione di querela). 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Non avrebbe considerato il giudice di appello, che la pendenza per altro giudizio, concluso con condanna a pena pecuniaria dell'imputata, non è relativa a fatti commessi ai danni delle odierne persone offese, che lo stesso giorno dei fatti l'imputata veniva aggredita da Coluccia, fatto per il quale questi ha riportato condanna, che la motivazione del Tribunale limita la responsabilità all'episodio del 5 giugno 2013, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.

2.2. Risulta pervenuto a mezzo p.e.c. il 30 settembre 2021, ricorso del difensore Avv.

G. Lefons. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato in quanto eccepisce una nullità non prevista, trattandosi di evidente refuso dovuto all'uso del personal computer nella redazione dell'intestazione della sentenza di appello, tenuto conto, peraltro, dell'esplicitazione, nel corpo della motivazione (cfr. terza pagina della sentenza impugnata) delle corrette conclusioni della difesa (assoluzione con la formula ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.). 3.2.11 secondo motivo non è specifico posto che non si confronta, puntualmente, con il contenuto della motivazione del Tribunale, la quale tiene conto del contrasto tra le parti, dell'esistenza di procedimenti reciproci, di episodi simili posti in essere a parti invertite.

Per l'enunciazione dei motivi di impugnazione è, come è noto, necessario il requisito della "specificità", riferita alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Si tratta di precetto è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata che, di regola, "attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art 609, comma 1, cod. proc. pen.).

Del resto, si richiede una rivalutazione della prova documentale, rappresentata da precedenti condanne anche non definitive, inibita a questa Corte di legittimità e che, comunque, non è trascurata dalla motivazione non manifestamente illogica e completa del giudice di secondo grado.

Né si illustra la decisività degli argomenti posti a base delle critiche devolute, rispetto ad una più favorevole conclusione per l'imputata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Lecce (ex sezione Maglie) in data 19 febbraio 2019, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascritto di cui all'art. 612 cod. pen., alla pena di euro trecento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, a mezzo del difensore Avv. G. Lefons, denunciando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'errata indicazione delle conclusioni della difesa (non doversi procedere per remissione di querela). 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Non avrebbe considerato il giudice di appello, che la pendenza per altro giudizio, concluso con condanna a pena pecuniaria dell'imputata, non è relativa a fatti commessi ai danni delle odierne persone offese, che lo stesso giorno dei fatti l'imputata veniva aggredita da Coluccia, fatto per il quale questi ha riportato condanna, che la motivazione del Tribunale limita la responsabilità all'episodio del 5 giugno 2013, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice. 2.2. Risulta pervenuto a mezzo p.e.c. il 30 settembre 2021, ricorso del difensore Avv. G. Lefons. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato in quanto eccepisce una nullità non prevista, trattandosi di evidente refuso dovuto all'uso del personal computer nella redazione dell'intestazione della sentenza di appello, tenuto conto, peraltro, dell'esplicitazione, nel corpo della motivazione (cfr. terza pagina della sentenza impugnata) delle corrette conclusioni della difesa (assoluzione con la formula ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.). 3.2.11 secondo motivo non è specifico posto che non si confronta, puntualmente, con il contenuto della motivazione del Tribunale, la quale tiene conto del contrasto tra le parti, dell'esistenza di procedimenti reciproci, di episodi simili posti in essere a parti invertite. Per l'enunciazione dei motivi di impugnazione è, come è noto, necessario il requisito della "specificità", riferita alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Si tratta di precetto è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata che, di regola, "attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art 609, comma 1, cod. proc. pen.). Del resto, si richiede una rivalutazione della prova documentale, rappresentata da precedenti condanne anche non definitive, inibita a questa Corte di legittimità e che, comunque, non è trascurata dalla motivazione non manifestamente illogica e completa del giudice di secondo grado. Né si illustra la decisività degli argomenti posti a base delle critiche devolute, rispetto ad una più favorevole conclusione per l'imputata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere
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