CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28738-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], amministratore di sostegno di GRAVE’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1505, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28738/2020 avverso la sentenza n. 2082/2020 della [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 3768/2022Numero di raccolta generale 12935/2022 MILANO, depositata il 18/08/2020; Data pubblicazione 22/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 27171/2017, emesso dal Tribunale di Milano, in virtù del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 29.140,61 a fronte dell’opera di assistenza e consulenza professionale resa dall’ingiungente in favore dell’ingiunta. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa in forma monocratica, il Tribunale rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione la Gravè e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 2082/2020, resa nella resistenza dell’appellato, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano, che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 27171/2017, con il quale era stato ingiunto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28738/2020 all’opponente il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della Numero sezionale 3768/2022Numero di raccolta generale 12935/2022 somma di € 29.140,61 a titolo di compensi professionali. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] distrettuale riteneva, in particolare, che fosse stata conseguita la prova del conferimento dell’incarico e dell’attività svolta in concreto dal professionista. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, con i quali lamenta, rispettivamente: con il primo, che la Corte di Appello abbia ritenuto generiche le contestazioni da lei mosse all’operato del Maggioni; con il secondo motivo, invece, che la Corte distrettuale abbia attribuito alla parcella redatta dal professionista valore di rendiconto delle attività da quegli svolte. Nessuna delle due censure coglie la ratio della decisione impugnata, poiché la Corte distrettuale ha ritenuto che il Maggioni avesse fornito la prova dell’attività svolta, in relazione alla quale aveva proposto la domanda di pagamento del proprio compenso (cfr. pag. 7 della sentenza). Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che le contestazioni mosse dalla cliente all’operato del professionista fossero state sollevate in modo generico e soltanto dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento (cfr. pag. 8 della sentenza). La ricorrente non si confronta con tali decisivi passaggi della motivazione della decisione impugnata e le doglianze si risolvono in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre spunti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi proposti. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28738/2020 dispositivo, seguono la soccombenza. Numero sezionale 3768/2022Numero di raccolta generale 12935/2022 Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma Data pubblicazione 22/04/20221- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .