CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 34993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7486/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente in via incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3901/2022depositata il 13/10/2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 3901/26/2022, depositata in data 13/10/2022 e non notificata, nel giudizio avente ad oggetto l’ impugnazione, da parte della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dell’ intimazione di pagamento n. 064202090013180 15/000 (notificata il 4 febbraio 2020) relativa al mancato pagamento di ventitré cartelle, confermava la sentenza di primo grado che aveva disposto l’ annullamento di parziale di alcune cartelle; 2. i giudici di appello, nel rigettare l’ appello incidentale avanzato dalla società contribuente, confermavano la statuizione afferente alla rituale notifica dell’intimazione di pagamento n. 06420169002042473000 con conseguente definitività delle cartelle nn. 06420120009663808000, 06420130010396059000, 06420140008160204000, 06420140011101933000, 06420150007344918000 e 06420150009130619000 alla stessa sottese. Per il medesimo motivo –ribadita la validità dell’intimazione n. 06420189000443142000 – confermav ano la definitività delle cartelle nn. 06420120009663808000, 06420130010396059000, 06420140008160204000, 06420140011101933000, 06420150007344918000, 06420150009130619000, 06420150012464261000, 06420150012464362000, 06420160001026153000, 06420160010543790000, 06420160011541019000, 06420160013409814000 06420160015069153000, 06420170000554260000 e 06420170000969730000 (evidenziando che per le cartelle nn. 064420120009663808000, 06420130010396059000, 06420140008160204000 e 20150007344918000 era stato notificato anche il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 064762050000178600). La Corte di giustizia territoriale rigettava, altresì, le censure relative alla prescrizione attesa la natura decennale dei termini e nel disattendere l’ appello principale di ADER confermava, infine, la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta irrituale notifica delle ulteriori cartelle; 3. contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ADER, cui ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1. ADER lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4. cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 58 d.lgs. 546/1992 e 26 d.P.R. 602/1973, per travisamento della prova da parte dei giudici di appello in ordine alla ritenuta non provata notifica delle cartelle di pagamento nn. 06420170006664865000, 06420170008700959000, 06420170009573038000, 06420170010253251000, 0642080000660785000, 06420180004900171000, 06420180005810864000, 06420180007528435000 e 06420180008051760000; 1.1. osserva che la sentenza impugnata risultava illegittima ed erronea nella parte in cui i giudici di appello si erano limitati ad affermare di condividere la statuizione del giudice di primo grado in ordine al difetto di prova delle notifica delle cartelle di pagamento suddette in quanto tali conclusioni erano il frutto del travisamento dei dati istruttori acquisiti non avendo i giudici di appello considerato che tali erano stati tutti ritualmente notificati a mezzo PEC all’indirizzo PEC della società co ntribuente: [OSCURATO:EMAIL]; 2. la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deduce due motivi: 2.1. con il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4. cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973, 14, comma 1, d.lgs. 159/2015, d.P.R. 68/2005 nonchè degli articoli da 137 a 151 cod. proc. civ. ed, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 890/1982 e dell’art. 2697 cod. civ. relativamente alla ritenuta rituale notifica delle seguenti cartelle:-cartella di pagamento n. 06420120009663808000;-cartella di pagamento n.06420130010396059000;- cartella di pagamento n.06420140008160204000; - cartella di pagamento n. 06420140011101933000; - cartella di pagamento n.06420150007344918000;- cartella di pagamento n.06420150009130619000; - cartella di pagamento n.06420150012464362000;-cartella di pagamento n. 06420160001026153000; - cartella di pagamento n.06420160010543790000; - cartella di pagamento n. 0642016001154109000; - cartella di pagamento n.06420160013409814000; - cartella di pagamento n. 06420160015069153000 e cartella di pagamento n. 06420170000969730000; 2.2 con il secondo motivo del ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3. cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ., lamentandosi che in ragione della omessa regolare notifica delle predette cartelle i relativi crediti dovevano intendersi prescritti; 3. ad avviso del Collegio la disamina del motivo di impugnazione proposto dall’ ufficio, riguardante un asserito “travisamento della prova”, implica la soluzione della questione, demandata all’ esame delle Sezioni Unite in forza dell’ ordinanza interlocutoria n. 8895 del 2023 (causa R.G. 17769/2020), dei rapporti fra l’ errore percettivo oggetto di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. ed l’ ipotesi di travisamento dei mezzi istruttori quale vizio deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., questione che ha valore pregiudiziale per la definizione del presente procedimento; 4. ritenuto, pertanto, che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia su tale questione; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 06 dicembre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]